Ordinanza n.307 del 1985

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ORDINANZA N. 307

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa il 6 aprile 1981 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì il 12 gennaio 1984 (n. 3 ord.), il 26 gennaio 1984 (n. 8 ord.), il 10 febbraio 1984 (n. 4 ord.), il 1 marzo 1984, il 12 aprile 1984 (n. 2 ord.), rispettivamente iscritte ai nn. 87, da 1028 a 1043 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 8 e 9 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1984 e ai nn. 42 bis, 47 bis, 137 bis e 119 bis del 1985.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la medesima questione;

che identico incidente é stato ritenuto non fondato dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981 e n. 184 del 1982), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1985.