Ordinanza n. 191 del 1989

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ORDINANZA N.191

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del diritto di difesa;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perché la questione sia dichiarata manifestamente infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli che sono stati posti a base della questione di legittimità costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n. 42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze 283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).

Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale;

che non vi é ragione di mutare le decisioni, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE