Ordinanza n. 105 del 1964
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ORDINANZA N. 105

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra Giovannelli Lea e l'Esattoria comunale di Ripi, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Frosinone, in data 25 giugno 1962, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera b, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 287 del 2 novembre 1963;

che con atto d'intervento 30 luglio 1962 si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno 1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

che non sono state addotte ragioni che inducano la Corte a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Frosinone.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 1964.