ORDINANZA N. 51
ANNO 1971
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 luglio 1969 dal pretore di San Giovanni in Fiore nel procedimento civile vertente tra Marano Serafina e l'Esattoria delle imposte di San Giovanni in Fiore, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Cortesi Silvano e l'Esattoria comunale di Siena, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto che il pretore di San Giovanni in Fiore, con ordinanza del 30 luglio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale della stessa norma é stata proposta dal pretore di Siena, con ordinanza dell'11 marzo 1970, in riferimento agli artt. 42, 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 113 della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con la menzionata ordinanza del pretore di San Giovanni in Fiore si é costituito, con atto 23 ottobre 1969, il Presidente del Consiglio dei ministri;
che le cause possono essere decise con unica pronuncia.
Considerato che questa Corte, con sentenze n. 42 e n. 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della Costituzione;
che le ragioni ivi esposte sono valide per escludere la fondatezza della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione;
che pertanto non sussistono motivi per discostarsi dalle ricordate decisioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera b, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1971.