Ordinanza n. 36 del 1974
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ORDINANZA N. 36

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cervini Nando e l'Esattoria delle imposte di Piacenza ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1972 dal pretore di Pontassieve nel procedimento civile vertente tra Innocenti Renato e l'Esattoria comunale di Incisa Valdarno ed altro, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 23 ottobre 1972 del pretore di Piacenza, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dall'ordinanza 30 dicembre 1972 del pretore di Pontassieve;

che nei giudizi conseguiti alle suddette ordinanze avanti questa Corte non vi é stata costituzione delle parti, ne é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unico provvedimento, trattandosi della medesima questione;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. é stata già esaminata e ritenuta non fondata con la sentenza n. 4 del 1973 di questa Corte, ribadita - per quanto attiene all'art. 24 Cost. - dall'ordinanza n. 89 del 1973. Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 113 Cost. la Corte si é sostanzialmente pronunciata, escludendo tale contrasto con la sentenza n. 13 del 1971 e con la accennata ordinanza n. 89 del 1973;

che, nel riproporre la stessa questione, i su indicati pretori non prospettano nuovi profili, ma adducono argomenti, più che altro di critica, e che, comunque, non sono decisivi, e non valgono ad indurre la Corte a modificare le precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata dalle sentenze

n. 4 del 1973

 e n. 13 del 1971 e riproposta dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Piacenza e di Pontassieve.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1974.