ORDINANZA N. 36
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Cervini Nando e l'Esattoria delle imposte di Piacenza ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1972 dal pretore di Pontassieve nel procedimento civile vertente tra Innocenti Renato e l'Esattoria comunale di Incisa Valdarno ed altro, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 23 ottobre 1972 del pretore di Piacenza, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dall'ordinanza 30 dicembre 1972 del pretore di Pontassieve;
che nei giudizi conseguiti alle suddette ordinanze avanti questa Corte non vi é stata costituzione delle parti, ne é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unico provvedimento, trattandosi della medesima questione;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. é stata già esaminata e ritenuta non fondata con la sentenza n. 4 del 1973 di questa Corte, ribadita - per quanto attiene all'art. 24 Cost. - dall'ordinanza n. 89 del 1973. Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 113 Cost. la Corte si é sostanzialmente pronunciata, escludendo tale contrasto con la sentenza n. 13 del 1971 e con la accennata ordinanza n. 89 del 1973;
che, nel riproporre la stessa questione, i su indicati pretori non prospettano nuovi profili, ma adducono argomenti, più che altro di critica, e che, comunque, non sono decisivi, e non valgono ad indurre la Corte a modificare le precedenti pronunce;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, già dichiarata non fondata dalle sentenze
Arduino SALUSTRI - Cancelliere