Ordinanza n. 1005 del 1988

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ORDINANZA N.1005

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 27 luglio 1983, depositato in Cancelleria il 2 agosto successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza della Corte dei Conti - Sezione I giurisdizionale - n. 52/83 in data 18 marzo-31 maggio 1983, relativa alla presentazione dei vari atti da parte del Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 2 di Gorizia e del competente comitato provinciale di controllo.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione contro un'ordinanza della Prima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, emessa in sede di giudizio sul conto concernente la gestione dell'Unita Sanitaria Locale (U.S.L.) n. 2 della città di Gorizia, con la quale si ordina ai presidenti del Comitato di gestione della U.S.L. e del competente Comitato provinciale di controllo di depositare vari atti, assumendo l'asserito contrasto con il principio della divisione dei poteri e degli artt. 60 dello Statuto speciale e 130 della Costituzione;

che l'atto impugnato, nel richiedere, insieme al conto del tesoriere, il conto consuntivo della gestione della U.S.L. (ove redatto separatamente dal conto del tesoriere della U.S.L. medesima), gli atti del procedimento di approvazione e di controllo interno dell'atto suddetto e ogni utile elemento in ordine alle risultanze del controllo di legittimità o di merito eseguito sugli atti della U.S.L., motivava tale richiesta con la stretta connessione esistente tra gestione del tesoriere e gestione della U.S.L.;

che la Regione ricorrente: a) nega che il tesoriere della U.S.L. debba rendere il conto alla Corte dei conti, in quanto in carenza di una specifica previsione legislativa, non sarebbe possibile introdurre, in via di interpretazione analogica, una giurisdizione necessaria prevista solo per i contabili dello Stato; b) afferma che la c.d. giurisdizione necessaria non avrebbe nulla di giurisdizionale e sarebbe nient'altro che una funzione di controllo, incompatibile con gli articoli 130 della Costituzione e 60 dello Statuto speciale, oltreché esclusa dalla normativa regionale sulla contabilità delle U.S.L.; c) sostiene si debba distinguere tra conto del tesoriere inteso come conto giudiziale di un agente contabile e come consuntivo di un ente e, conseguentemente, ritiene lesiva delle competenze regionali in materia di controlli sugli enti locali la richiesta dell'atto impugnato, volta ad acquisire sia il conto del tesoriere della U.S.L. di Gorizia che il rendiconto generale della U.S.L. medesima; d) ritiene, infine, che la richiesta del conto consuntivo della U.S.L., in quanto non fondata su alcuna norma di legge, sarebbe in manifesto contrasto con il principio della divisione dei poteri, perché darebbe al giudice la possibilità di interferire nelle scelte della pubblica amministrazione;

che, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei Ministri, i motivi del proposto conflitto sono da ritenersi infondati per la natura giurisdizionale del giudizio di conto, la quale esclude qualsiasi violazione delle competenze amministrative regionali in materia di controllo sugli enti locali;

che, infine, l'Avvocatura chiede sia sollevata da questa Corte questione di legittimità costituzionale della normativa regionale in materia di contabilità delle U.S.L., qualora si dovesse escludere la giurisdizione della Corte dei conti in quanto non prevista dalla legislazione regionale.

Considerato che la Regione ricorrente chiede a questa Corte di riconsiderare la propria precedente giurisprudenza, peraltro consolidata, contraria alle prospettazioni di parte regionale;

che, tuttavia, la ricorrente non ha portato nuovi argomenti che possano indurre a riconsiderare gli orientamenti di questa Corte relativi alla capacità espansiva della disciplina dettata dal T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 per gli agenti contabili dello Stato (sent. n. 110 del 1970), alla natura giurisdizionale dei giudizi di conto (sent. n. 63 del 1973), alla necessarietà del giudizio di conto per qualsiasi ente gestore di mezzi di provenienza pubblica (sent. n. 114 del 1975), con la conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale della normativa regionale in materia di contabilità delle U.S.L., a causa della nota incompetenza della regione in materia giurisdizionale (si veda, da ultimo, sentt. nn. 203 e 615 del 1987);

che, infine, manifestamente infondato é anche il motivo del proposto conflitto per supposto contrasto della richiesta di atti, contenuta nell'atto impugnato, con le competenze regionali in materia di controlli sugli enti locali e con il principio della divisione dei poteri, poiché tale richiesta, lungi dall'essere rivolta ad un ampliamento dell'oggetto del giudizio di conto a tutta la gestione finanziaria della U.S.L., mira unicamente ad ottenere, come riconosciuto anche dall'Avvocatura dello Stato, la trasmissione del conto consuntivo della U.S.L. in quanto strumentalmente necessario a valutare il conto del tesoriere.

Visto l'art. 27, quarto comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che manifestamente spetta allo Stato, e per esso alla Prima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, richiedere, ai presidenti del Comitato di gestione di una U.S.L. e del competente Comitato provinciale di controllo, la documentazione necessaria per l'esame del conto del tesoriere della U.S.L. medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.