Sentenza n.421 del 1988

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SENTENZA N.421

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia notificati il 14 aprile 1983, il 24 ottobre 1984 e il 23 gennaio 1987, depositati in Cancelleria il 26 aprile 1983, il 7 novembre 1984 e il 2 febbraio 1987 ed iscritti al n. 14 del registro ricorsi 1983, nn. 47 e 48 del registro ricorsi 1984 e n. 4 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle lettere 5 febbraio 1983, n. 241368/PUR, 25 agosto 1984, nn. 241645 e 241738 FCH e 27 novembre 1986, n. 260907 CAS della Procura Generale della Corte dei conti, con le quali si e attribuito il potere di esercitare una azione di risarcimento danni nei confronti di appartenenti all'Amministrazione regionale.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - I quattro ricorsi concernono un'identica questione. I relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di unica sentenza.

2.-Gli atti impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia determinanti conflitto sono costituiti dalle formali richieste ad essa Regione inoltrate dalla Procura generale presso la Corte dei conti, al fine d'ottenere elementi, ravvisati necessari, in ordine alla esecuzione di lavori pubblici da cui potrebbe esser derivato danno alle pubbliche finanze ivi compresa quella regionale.

Le richieste risultano assunte ex art. 74 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la dove e previsto che il Pubblico Ministero (presso la Corte dei conti) nelle istruttorie di sua competenza può richiedere atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può disporre, altresì, accertamenti diretti.

Tale potere é contestato dalla Regione in quanto lesivo delle norme del proprio Statuto in tema di autonomia (art. 1) e di riserva di competenze (art. 46); correlatamente, dei disposti degli artt. 5 e 24 Cost.

3.1 - La questione non é fondata.

Come ricorda la stessa ricorrente, essa é stata già risolta in termini negativi, proprio per la Regione Friuli-Venezia Giulia, con le sentenze di questa Corte n. 68 del 1971 e n. 211 del 1972.

E' stato ivi chiarito precipuamente-premessi i contenuti dell'art. 103, comma secondo, Cost. -che quel che viene in considerazione, ai fini risarcitori che interessano, non attiene al rapporto (esterno) tra Amministrazione regionale e suoi dipendenti con terzi danneggiati, nell'ambito del quale la Regione esplica compiutamente il suo potere d'azione anche in giudizio, bensì alla verifica della condotta del dipendente-eventualmente pregiudizievole-nell'esplicazione del rapporto (interno) di servizio.

E' in tale seconda ipotesi soltanto che sussiste la generale competenza dell'Organo della Corte dei conti abilitato alle istruttorie e al promovimento della conseguente azione: il Procuratore generale, cioé, rappresentante presso la Corte dei conti il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 1 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa.

Poteri questi esplicitati nel sovraricordato art. 74 del testo unico, nonchè nel r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 con la procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (art. 43), avente anch'esso forza di legge e non contenuti meramente regolamentari, come erroneamente ravvisa la difesa regionale (sentenze n. 41 del 1973 e n. 74 del 1978).

3.2-La Corte non ha motivo per discostarsi da quanto già affermato. Nè a formarne un diverso convincimento soccorrono le proprie sentenze n. 112 del 1973 e n. 102 del 1977, indicate dalla Regione: la prima deduce che la regolamentazione applicabile per i dipendenti regionali (nella specie, Sicilia) e proprio quella della <giurisdizione speciale> della Corte dei conti; la seconda enuncia versarsi in fattispecie assolutamente diversa.

Neppure induce a riesame il disposto recente, pure offerto dalla difesa (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469, recante norme integrative dello Statuto): e ivi stabilito che nessuna azione può essere promossa nell'interesse della Regione Friuli- Venezia Giulia se non per specifica determinazione della Giunta.

La disposizione é di attuazione dell'art. 46 dello Statuto, di una norma, cioé, che la Corte ha già ravvisato non incisa.

Conclusivamente pertanto, va riconosciuto che mediante gli atti impugnati il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha agito nell'interesse obiettivo della legge (il che elimina ogni supposto contrasto d'interessi nella sua azione) e per i fini istituzionali che gli sono propri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità, a tali fini esercitando i relativi poteri istruttori, nei confronti dei funzionari e dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per illeciti di danno connessi all'esercizio delle loro attribuzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.