Sentenza n.41 del 1973
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SENTENZA N. 41

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Avigo Angelo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto in fatto

Con ricorso proposto nel 1962 alla Corte dei conti, Angelo Avigo, quale genitore di Giovanni Avigo, maggiorenne, ma infermo di mente, chiedeva che a detto figlio venisse concessa una pensione privilegiata, avendo egli contratta l'infermità mentale durante ed a causa del servizio militare.

Con ordinanza 24 settembre 1969 (pervenuta a questa Corte il 16 febbraio 1971) la IV Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (pensioni militari), rilevato:

che l'Avigo padre aveva proposto il ricorso in rappresentanza del figlio Giovanni, maggiorenne, ma infermo di mente, senza che gliene fosse stata conferita la tutela nelle forme di legge;

che, pertanto, a norma dell'art. 1 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, e dell'art. 81 del codice di procedura civile, non era legittimato a proporre tale ricorso che, in conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

che, peraltro, l'art. 86 del t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla pensionistica di guerra, dispongono che per l'infermo di mente il ricorso alla Corte dei conti può essere validamente sottoscritto, fra le altre persone, da uno dei genitori;

che questa diversa disciplina della legittimazione ad agire davanti allo stesso giudice in materie strettamente connesse e che dovrebbero essere regolate dalle stesse norme processuali che può spiegarsi soltanto col mancato coordinamento delle varie norme succedutesi nel tempo (art. 1 r.d. n. 1038 del 1933; art. 86 r.d. n. 1214 del 1934; art. 1 r.d. n. 50 del 1942; art. 114 legge n. 648 del 1950 e art. 109 legge n. 313 del 1968)  determina una irrazionale disparità di trattamento, con violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tanto rilevato disponeva il rinvio degli atti a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso, viene ora alla cognizione della Corte, in camera di consiglio, non essendovi stata costituzione o intervento di parti.

Considerato in diritto

Come é stato posto in rilievo con l'ordinanza di rinvio, l'art. 1, comma secondo, del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in esecuzione della legge 3 aprile 1933, n. 255, e l'art. 109, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, pongono in essere una disciplina gravemente differenziata per i giudizi, pur regolati, nel resto, dallo stesso regolamento di procedura, riguardanti le pensioni dei militari per invalidità derivante da causa di servizio, a seconda che si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o pensioni di guerra.

Infatti i ricorsi per le pensioni privilegiate ordinarie debbono essere sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale, anche se proposti nell'interesse di un maggiorenne incapace per vizio di mente, secondo la regola generale posta dall'art. 1, comma secondo, del sopra richiamato regolamento di procedura, mentre per le pensioni di guerra, in base all'articolo 109, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso può essere validamente sottoscritto, tra l'altro, da uno dei genitori.

Questa differenziata disciplina che, secondo l'ordinanza sopra richiamata, non troverebbe alcuna razionale giustificazione, sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione così proposta é sicuramente fondata sotto il profilo della violazione dell'art. 3, cosicché non occorre esaminarla anche sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Infatti, come la fattispecie oggetto del giudizio a quo pone in chiara evidenza, nessuna razionale spiegazione può ravvisarsi per la diversa disciplina processuale della tutela, davanti alla Corte dei conti, accordata a quei cittadini, invalidi per una medesima infermità mentale che si assume contratta nell'adempimento dello stesso dovere - prestazione del servizio militare, che l'art. 52 della Costituzione non distingue a seconda che sia reso in tempo di pace o di guerra - quando quella infermità sia posta a base della richiesta di concessione di pensione ordinaria e quando sia posta a base della richiesta di concessione di pensione di guerra.

Tanto vero che, come esattamente rileva il giudice a quo, questa differenziata disciplina può spiegarsi soltanto con un difetto di coordinamento delle varie disposizioni in materia, coordinamento che pur era preveduto dall'art. 44, comma secondo, n. 1, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, contenente delega al Governo di raccogliere e coordinare in testo unico: "una strutturazione che, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti", in quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso é validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973