SENTENZA N.87
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge della Regione Umbria approvata il 28 settembre 1982 e riapprovata il 15 novembre 1982, recante <Nuova disciplina per la raccolta dei funghi e dei tartufi>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1982, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Considerato in diritto
Successivamente all'impugnazione della legge della Regione Umbria, e intervenuta la legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, recante <Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati desti nati al consumo>, che ha disposto una nuova organica disciplina della materia, prevedendo, in particolare, che <la raccolta dei tartufi e libera nei boschi e nei terreni non coltivati> (art. 3, comma primo) e che e possibile la raccolta <riservata> nelle tartufaie coltivate o controllate (art. 3, commi primo e secondo).
In adempimento di quanto previsto nella suddetta legge, e nel rispetto dei principi in essa contenuti, la Regione Umbria ha dettato una nuova disciplina di dettaglio (legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, recante <Norme concernenti la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi>).
In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. nn. 45 del 1987, 273 e 119 del 1986; ordd. nn. 258 e 139 del 1986), va rilevato il venir meno delle ragioni di contrasto evidenziate nel ricorso, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.