SENTENZA N. 45
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della regione Umbria approvata il 15 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 febbraio 1977, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1977;
Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto in fattoCon ricorso notificato il 9 febbraio 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, della legge riapprovata il 20 gennaio 1977 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre 1980 - "oltre i limiti precisati dalle leggi dello Stato". Si assume in particolare in ricorso che la norma denunciata, stabilendo che "il vincolo riguarda gli edifici destinati, in tutto o in prevalenza, ad uso di albergo, pensione o locanda precedentemente o successivamente all'entrata in vigore della presente legge", ha in realtà disposto l'assoggettamento al vincolo alberghiero anche di immobili diversi da quelli ai quali esclusivamente esso dovrebbe riferirsi in forza degli artt. 26, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1946, n. 424, e 17, l. 12 marzo 1968, n. 326 (immobili adibiti ad uso ricettivo prima dell'entrata in vigore del decreto n. 424 del 1946 ovvero utilizzati per fini ricettivi e costruiti con il contributo pubblico); in tal modo violando un principio fondamentale posto da leggi dello Stato, tra l'altro incidenti "sulla libertà di iniziativa economica a sensi del terzo comma dell'art. 41 Cost." e che pongono "limiti di godimento alla proprietà privata a sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost.", e dettando norme vertenti in materia di diritto privato, come tale preclusa alla competenza regionale.
La regione Umbria, costituitasi in giudizio, ha recisamente negato che scelte contingenti del legislatore statale possano assurgere al rango di principio; ha rilevato che il diritto privato non può considerarsi materia nel senso in cui il concetto di materia é assunto dall'art. 117 Cost.: ha affermato che la riserva di legge in ordine alle limitazioni all'iniziativa economica e alla proprietà privata di cui agli artt. 41 e 42 Cost. non integra una riserva assoluta di legge "statale", sicché "nulla esclude che il legislatore regionale possa stabilire, ovviamente sempre nel rispetto del rapporto costituzionalmente sancito tra legge regionale e legge statale, le limitazioni in oggetto"; ha, insomma, sostenuto la piena legittimità della disposizione impugnata, espressione del potere riconosciuto alle regioni dall'art. 1, lettera h) del d.P.R. n. 6 del 1972, che ha operato l'integrale trasferimento alla competenza regionale della materia relativa al vincolo alberghiero.
Con memoria successivamente depositata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad una pronunzia concernente il provvedimento legislativo impugnato, per effetto della sopravvenuta l. 17 maggio 1983, n. 217.
Considerato in dirittoLa citata legge quadro per il turismo n. 217 del 1983, all'art. 8, primo comma, demanda alle regioni di sottoporre, con specifiche leggi, "a vincolo di destinazione le strutture ricettive", senza alcuna indicazione relativa all'ambito applicativo del vincolo (tantomeno fondata sulla distinzione tra immobili destinati ad uso di albergo in epoche diverse). A tale sopravvenuta normativa di principio dovrà, d'ora in avanti, aversi dunque riguardo in ordine all'estensione del vincolo alberghiero, sul quale la Corte ha tra l'altro già avuto occasione di pronunciarsi con S. n. 4 del 1981 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art, 5, d.l. n. 460 del 1967, convertito nella l. n. 628 del 1970, sul rilievo che l'incidenza del vincolo alberghiero sui soli immobili adibiti a tale uso prima del 1945 integrasse una disparità di trattamento tra proprietari non più sorretta, a causa del notevole sviluppo del settore alberghiero, da alcuna razionale giustificazione. Inoltre, essendo il suo termine d'efficacia già scaduto, la legge impugnata non può più trovare applicazione, onde va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 117, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., con ricorso notificato il 9 febbraio 1977, avverso la legge della regione Umbria riapprovata il 20 gennaio 1977, recante "Proroga di efficacia del vincolo alberghiero", nella parte in cui estende il vincolo - prorogato dall'art. 1, primo comma, fino al 31 dicembre 1980 - oltre i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE