Ordinanza n. 258 del 1986

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ORDINANZA N. 258

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 7 dicembre 1977 e riapprovata il 2 novembre 1978 dall'Assemblea regionale della Liguria (avente per oggetto "Riassetto dell'organizzazione periferica del turismo della Regione Liguria e delega agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 novembre 1978, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, con ricorso del 17 novembre 1978, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 128 e 81 Cost., della legge della Regione Liguria 7 dicembre 1977, riapprovata il 2 novembre 1978 (recante norme sul "riassetto dell'organizzazione periferica del turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera"), nella parte in cui:

a) sopprime gli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, già istituiti con legge dello Stato (art. 1);

b) dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli E.P.T. soppressi (art. 3);

c) non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del Ministero del tesoro (art. 12);

d) omette di determinare il compenso dei revisori stessi (art. 13 cit.);

che la Regione Liguria si é costituita in giudizio, in persona del Presidente della Giunta regionale, assumendo l'infondatezza della questione sollevata in quanto la materia "turismo" rientra nella competenza legislativa primaria delle Regioni, tanto che l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, aveva trasferito gli E.P.T. alle Regioni; l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aveva compreso tra le funzioni regionali l'istituzione, il controllo e la soppressione degli enti pubblici operanti nelle materie trasferite alle Regioni; la legge 23 febbraio 1978, n. 38, aveva infine previsto la possibilità della soppressione degli E.P.T. con legge regionale;

considerato che la sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), espressamente destinata a definire i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera (art. 1), dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali organismi tecnico - operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione" (art. 4, comma primo), prevedendo altresì che "con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale", venendo destinato "con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni "(art. 4, penultimo e ultimo comma);

che una successiva legge della Regione Liguria del 21 luglio 1986, n. 15 (G.U. n. 39, 3a Serie speciale, 4 ottobre 1986) stabilisce che fino a quando con legge regionale non sarà disposta la destinazione del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province esercitano le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti stessi (art. 8);

che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge dello Stato, é cessata la materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse all'oggetto del giudizio (come dimostrato dalla stessa legge regionale della Liguria n. 15/1986 ora citata), in quanto l'intera materia é ormai disciplinata secondo i principi fondamentali della legge - quadro, che ha operato direttamente la soppressione degli enti oggetto della norma regionale impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 32 del 1978).

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.