ORDINANZA N. 139
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge approvata il 21 dicembre 1977 e riapprovata il 14 giugno 1978 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo recante "norme integrative della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 1 luglio 1978, depositato in cancelleria l'11 luglio 1978 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione della regione Abruzzo.
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 1 luglio 1978, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., della legge della regione Abruzzo approvata il 21 dicembre 1977 e riapprovata il 14 giugno 1978, recante "norme integrative della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18 sull'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale"; che la suddetta legge regionale é stata impugnata:
a) nella parte in cui (art. 2) stabilisce il preventivo parere della Giunta regionale - cui attribuisce anche il potere di assegnare al Sindaco un termine per provvedere e di sostituirsi ad esso in caso di inerzia - in ordine all'emanazione, da parte del Sindaco, del provvedimento sanzionatorio di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, in contrasto con il principio posto dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a sensi del quale é attribuita ai comuni la competenza esclusiva in materia di provvedimenti repressivi urbanistici, la cui emanazione é altresì obbligatoria;
b) nella parte altresì in cui (art. 3) individua in soggetti diversi da quelli indicati dallo stesso art. 15 della legge n. 10 del 1977 i solidalmente obbligati "al pagamento delle sanzioni e delle spese";
che la regione Abruzzo, costituitasi in giudizio in persona del Presidente della Giunta regionale, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il rinvio al Consiglio regionale della legge impugnata era stato disposto dal Governo, in seguito alla prima approvazione, un giorno dopo la scadenza del termine, ritenuto perentorio, di trenta giorni dalla comunicazione, fissato dall'art. 127, terzo comma, Cost., in via subordinata instando per la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale;
considerato che l'eccezione di rito é priva di fondamento, non essendo il termine posto dall'art. 127, terzo comma, Cost. funzionalmente collegato al promovimento della questione di legittimità costituzionale, come invece quello di quindici giorni dalla comunicazione della legge riapprovata dal Consiglio regionale, stabilito dal quarto comma dello stesso art. 127 e nella specie puntualmente rispettato;
che la sopravvenuta legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, sul c.d. "condono edilizio", ha stabilito, all'art. 2, che le disposizioni di cui alla legge stessa (articoli da 1 a 23) "sostituiscono quelle di cui all'art. 32, legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed agli artt. 15 e 17, legge 28 gennaio 1977, n. 10", disponendo altresì all'art. 1, recante la rubrica "legge-quadro", che "le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge" (primo comma) e che "fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge" (secondo comma);
che, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge dello Stato, é cessata la materia del contendere, dovendo ormai aversi riguardo ai diversi principi fondamentali stabiliti nella materia de qua, la quale resta tra l'altro disciplinata dalle disposizioni della stessa legge n. 47 del 1985 fino all'emanazione delle nuove norme regionali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 16 del 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.