SENTENZA N. 273
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 2 giugno 1977 e riapprovata il 13 ottobre 1977 dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna recante "Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 1977, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna approvata il 2 giugno 1977 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 13 ottobre 1977, recante "Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia".
L'impugnata normativa, nell'abrogare la legge regionale n. 16/1972 (confermando peraltro il godimento delle borse di studio da parte degli alunni già assegnatari delle stesse, sino al termine degli studi) e nel preannunciare una nuova normativa con la finalità di superare le modalità "del concorso pubblico per soli titoli", sarebbe lesiva del terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost. che prevede la concessione, ma per concorso, di borse di studio alle famiglie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Galgano, secondo il quale la legge denunciata non sarebbe lesiva del ridetto art. 34, ben potendo il precetto ivi contenuto essere garantito da altre provvidenze, diverse dalla borsa di studio. Inoltre, l'intendimento della legge sarebbe quello di superare il principio del concorso basato solo su titoli, dovendo detta prova essere invece integrata da altri elementi di valutazione.
Nelle more del giudizio é stata approvata la legge regionale 25 gennaio 1983 n. 6 che ha disciplinato l'intera materia del diritto allo studio.
Considerato in diritto
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 34 Cost., della legge della Regione Emilia-Romagna recante specifiche norme sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia. Come esposto in narrativa, é successivamente intervenuta la legge regionale 25 gennaio 1983 n. 6 (Diritto allo studio) che ha organicamente previsto e disciplinato la materia, con una serie di interventi, ivi compreso quello relativo all'attribuzione di borse di studio, volti a rimuovere gli ostacoli socio-economici e culturali di impedimento al pieno esercizio del diritto medesimo.
Va rilevato, pertanto, il venir meno delle ragioni di contrasto poste nel presente giudizio, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione Emilia-Romagna approvato il 2 giugno 1977 e riapprovato il 13 ottobre 1977 recante "Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.