Sentenza n.518 del 1987

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SENTENZA N. 518

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed altro contro Cristini Caterina, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1ø s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 13 dicembre 1985 il Consiglio di Stato - nel corso di un giudizio promosso da un'insegnante non di ruolo per ottenere l'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nella parte in cui nega ai supplenti con nomina annuale l'indennità di fine rapporto.

Nell'ordinanza si deduce in proposito che l'art. 9 del D.L.C.P.S. su detto riconosce il diritto a tale indennità al personale statale non di ruolo avente almeno un anno di servizio continuativo, mentre l'art. 18 impugnato esclude l'applicabilità di tale disposto al personale insegnante non di ruolo.

Quest'ultima norma é stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, ma solo nella parte in cui negava il diritto all'indennità di fine rapporto agl'insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento che avessero optato per il trattamento pensionistico I.N.P.S. (Sentenza 20 aprile 1977, n. 65). Si chiede ora che essa sia dichiarata illegittima anche nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità di fine rapporto i supplenti con nomina annuale, in quanto la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del D.L. n. 207 del 1947, pur obbedendo ad una funzione previdenziale, ha anche natura retributiva e rientra nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio, cosicché non lo si può privare di essa senza che ne risulti leso l'art. 36 Cost. Inoltre, poiché l'art. 9 del citato D.L. n. 207 del 1947 riconosce agli impiegati non di ruolo dello Stato, che abbiano svolto un anno di servizio, l'indennità di fine rapporto, sarebbe irrazionale e priva di adeguata giustificazione la negazione della predetta indennità al personale insegnante non di ruolo che abbia svolto una attività di servizio di un anno, essendo la sua posizione non diversa da quella di tutti gli altri dipendenti statali non di ruolo che abbiano svolto il medesimo periodo di servizio.

Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri né costituzione di parti private.

Considerato in diritto

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale l'indennità di fine rapporto - é costituzionalmente illegittimo, perché non sussisterebbero ragioni idonee a differenziare al riguardo il trattamento del personale insegnante non di ruolo rispetto a quello del rimanente personale statale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e perché, avendo tale indennità natura retributiva, il dipendente non può esserne privato senza che sia leso l'art. 36 Cost.

La questione é fondata.

3. - Il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nel disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, all'art. 9 stabilì che a quel personale - purché avesse almeno un anno di servizio continuativo - fosse dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione "in godimento all'atto del licenziamento" per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. A detta disciplina l'art. 18 dello D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 apportò alcune deroghe, stabilendo, tra l'altro, che essa non si applicasse al personale insegnante non di ruolo.

Successivamente, la l. 6 dicembre 1966, n. 1077 estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo prevedendo la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il pregresso servizio civile non di ruolo e facendo salva la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S.. Tale legge stabilì all'art. 3 che, dalla sua entrata in vigore, di regola non fosse più dovuta l'indennità "per cessazione dal servizio", prevedendo peraltro che dovesse essere ancora corrisposta in caso di opzione per il proseguimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. per il servizio non di ruolo per il quale non si fosse provveduto al riscatto ai sensi delle norme precedenti. Peraltro, anche tale normativa non venne resa applicabile a tutti gli insegnanti non di ruolo, ma solo a quelli con incarico triennale.

Le differenze di trattamento tra la generalità del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed il personale insegnante non di ruolo, previste dalle su dette leggi, ha già dato luogo a giudizi di legittimità costituzionale e questa Corte ha pronunciato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui negava al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della l. 28 luglio 1961, n. 831 (insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento i quali avessero optato per il trattamento di quiescenza dell'I.N.P.S.), l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 (Corte cost. 20 aprile 1977, n. 65);

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui non contemplava tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza ivi previsto anche gl'insegnanti non di ruolo con nomina annuale (Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40).

4. - Secondo i princìpi enunciati in tali da questa Corte, la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio (in tal senso cfr. anche Corte cost. 21 novembre 1973, 156; 17 luglio 1974, n. 236; 24 luglio 1986, n. 208). Inoltre, sono prive di razionale giustificazione - e perciò in contrasto col principio di eguaglianza - le norme che prevedano un trattamento di quiescenza deteriore per gl'insegnanti non di ruolo rispetto agli altri dipendenti civili non di ruolo dello Stato, non potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di distinzione, per giustificare la diversità di trattamento, la circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato (cfr. specificamente in tal senso Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40 cit.).

Ne consegue che l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnato con l'ordinanza in esame, é costituzionalmente illegittimo, sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui nega agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. - in quanto prevede un trattamento discriminatorio, privo di ogni razionale giustificazione, per tale categoria di pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI