Sentenza n.40 del 1973
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SENTENZA N. 40

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Tucci Ivonne contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 376 del registro ordinanze del 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto in fatto

A seguito della morte del prof. Gaetano Cuoco, supplente annuale di educazione fisica presso l'Istituto tecnico statale G. da Verrazzano, avvenuta in Roma il 12 maggio 1967, il coniuge superstite, Ivonne Tucci, chiedeva al Ministero della pubblica istruzione la concessione del trattamento di quiescenza privilegiato indiretto assumendo che il di lei marito era deceduto in servizio e per causa di servizio.

Avverso il provvedimento ministeriale con cui la richiesta non veniva accolta sul presupposto che nei confronti dei superstiti dell'insegnante deceduto, stante la detta sua qualità, non potevano essere applicate le norme riguardanti il personale insegnante di ruolo e quello con incarico triennale, la Tucci ricorreva davanti alla Corte dei conti chiedendo, tra l'altro, per la ipotesi in cui l'adita Corte avesse ritenuto di interpretare l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, come applicabile unicamente nei confronti del personale insegnante con nomina triennale, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia dell'articolo da ultimo ricordato che dell'art. 2 del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70.

La Corte dei conti, con ordinanza del 31 ottobre 1970, dopo avere considerato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla ricorrente, rilevava che, alla data di morte dell'insegnante dante causa, era gia in vigore la legge 6 dicembre 1966, n. 1077, la quale aveva esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, purché assunti per un periodo non inferiore ad un anno, le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, senza peraltro comprendere tra i destinatari del nuovo beneficio anche gli insegnanti non di ruolo con incarico annuale; e sollevava il dubbio che l'art. 1 della citata legge n. 1077 del 1966 violasse il principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, non reputando sorretta dalla obiettiva diversità delle situazioni regolate la palese disparità di trattamento tra la posizione dei destinatari della norma e quella indubbiamente meritevole di ugual favore, degli insegnanti non di ruolo. E pertanto rimetteva gli atti a questa Corte perché volesse verificare, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la legittimità costituzionale del ripetuto art. 1 della legge n. 1077 del 1966, nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, sia pure con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Non essendovi stata costituzione di parti né essendo intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, la causa é stata discussa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge il marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) "nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, sia pure con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".

2. - La questione é fondata.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto, indiretto e di reversibilità, in favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (trattamento che comprende anche la pensione privilegiata indiretta, richiesta nella fattispecie all'esame della Corte dei conti), previsto nell'art. 2 del r.d. 21febbraio 1895, n. 70, ha avuto ed ha come suo necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo (e in quest'ultimo caso, sempre che l'assunzione sia avvenuta per un periodo non inferiore all'anno).

L'art. 1 della legge n. 1077 del 1966, che in parte qua é oggetto della denuncia in esame, é collegato al successivo art. 4 che, proprio con riferimento ad esso, esclude dal trattamento di quiescenza gli impiegati non di ruolo assunti per un periodo inferiore all'anno, e sul punto non dispone nei confronti degli insegnanti non di ruolo.

Il trattamento di quiescenza, che per gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ha questo campo di applicazione, é riconosciuto invece al personale non di ruolo degli istituti di istruzione media che sia in servizio in base ad incarico triennale e nel possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 8, comma primo, della legge 28 luglio 1961, numero 831, richiamato dall'art. 2, ultimo comma, della citata legge n. 1077 del 1966). Al personale insegnante non di ruolo assunto per un anno (e quindi agli incaricati annuali di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 160, ed ai supplenti annuali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1728), pertanto, quel trattamento di quiescenza non é applicabile, atteso che - come si é visto - la legge n. 831 del 1961 si riferisce agli incaricati triennali e la legge n. 1077 del 1966 concerne gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato purché assunti per un periodo non inferiore all'anno, e non anche gli insegnanti medi non di ruolo, sia pure con incarico o supplenza per un anno.

Tale normativa, considerata nel suo complesso, evidenzia una disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e insegnanti non di ruolo, nonostante che sia gli uni che gli altri siano assunti per un periodo non inferiore all'anno.

Le situazioni di fatto e giuridiche considerate dal legislatore nei due casi si presentano eguali o indubbiamente tali da essere considerate equivalenti, non potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di distinzione la circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Ciò nonostante le discipline relative sono in atto differenti.

Ora, nell'assenza di ragioni che possano fare apparire adeguatamente giustificata la disparità di trattamento, la norma denunciata si presenta in evidente contrasto con il principio di eguaglianza e pertanto di essa nella parte sopra indicata va dichiarata l'illegittimità costituzionale.

É appena il caso di aggiungere, da un canto, che agli insegnanti non di ruolo con nomina annuale va riferita la disciplina legislativa emergente dalle leggi n. 831 del 1961 e numero 1077 del 1966 nei confronti degli insegnanti non di ruolo con nomina triennale, e dall'altro, che la rilevata disparità di trattamento in violazione del principio di eguaglianza tocca anche la disciplina legislativa specificamente riferitesi al trattamento di previdenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973

Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE -  Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973.