Sentenza n.345 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 345

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ravasio Enrico ed altri, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1984 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Mugliarisi Vincenzo ed altri, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202- bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 3 maggio 1985 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Iacchia Gian Eugenio ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1ø luglio 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 2 maggio 1980 il Tribunale di Torino sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 323 ult. co. cod. proc. pen. con riferimento agli art.li 24 secondo co., e 3, co. primo, Cost.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che, nel corso di istruttoria formale a carico di più imputati, il Giudice istruttore aveva ridotto il numero dei consulenti tecnici di parte nominati dai vari difensori degl'imputati, sostenendo che non sussisteva fra di essi alcun conflitto di interessi. Sulla doglianza di uno degl'imputati, che si era visto privato del suo consulente ed attribuito quello di altro imputato, il Tribunale, ritenendo invece che sussistesse fra i coimputati contrasto di interessi difensivi, aveva annullato al dibattimento le perizie disposte dal giudice istruttore, a causa della dichiarata nullità del provvedimento di riduzione dei consulenti. Ma la Corte di Cassazione, investita del conflitto di competenza sollevato dal Giudice istruttore, aveva a sua volta annullato l'ordinanza del Tribunale, rimettendo a quest'ultimo gli atti per l'ulteriore corso del giudizio: e ciò in quanto - in conformità a consolidata giurisprudenza

Innanzitutto nei confronti del parametro di cui all'art. 24 Cost. perché un massimo di due consulenti di parte non poteva garantire agl'imputati una congrua difesa tecnica quando fossero stati nominati tre o più periti, ciascuno specialista in una diversa disciplina (doglianza questa comune ad ambo i rimettenti). Ma anche nei confronti dell'art. 3 Cost. - secondo il Giudice di Vigevano - per l'ingiustificata disparità di trattamento che veniva così a profilarsi rispetto ad imputati di altri procedimenti nei quali fossero nominati non più di due periti d'ufficio.

In ambo i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Secondo l'Avvocatura, infatti, nonostante le oscillazioni della giurisprudenza, la norma consente un'interpretazione logica che elimini ogni dubbio di legittimità costituzionale. Se il giudice nomina più periti, ciascuno esperto in distinte discipline, vuol dire che il processo esige l'ausilio tecnico in settori diversi della scienza, e allora non c'é ragione che si debba vietare alla difesa di soddisfare la stessa esigenza nell'interesse generale della Giustizia.

Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze impugnano l'art. 323 ult. co. cod. proc. pen. con riferimento agli stessi parametri costituzionali (art.li 3 e 24 Cost.), salvo quella del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze che limita il riferimento all'art.24 Cost.

La questione di fondo é, ad ogni modo, identica, anche se nelle ordinanze di Vigevano e di Firenze si ha riguardo ad un suo particolare aspetto.

I procedimenti possono, perciò, essere riuniti per decidere gl'incidenti con unica sentenza.

2. - Nel contesto della decisione, tuttavia, é opportuno tenere distinta la motivazione concernente l'incidente sollevato dal Tribunale di Torino, da quella relativa alle altre due ordinanze.

É evidente, per quanto si riferisce alla questione di Torino, che la regiudicanda, così com'era stata proposta dal conflitto sollevato dal Giudice Istruttore e poi risolta dalla Corte di Cassazione, era limitata al concetto di incompatibilità di posizioni fra più imputati: e la Cassazione aveva ribadito che, per aversi tale incompatibilità, non é sufficiente un contrasto semplicemente potenziale, od asserito o presunto, né una semplice diversità di posizioni giuridiche, ma occorre un vero e proprio contrasto di interessi difensivi, che dev'essere attuale ed effettivo. Il Tribunale, perciò, procedendo nel dibattimento, ove avesse ravvisato in qualunque successivo momento, per l'acquisizione di più precisi elementi, il ricorrere di tali estremi di concretezza, attualità ed effettività, avrebbe sempre potuto, adeguatamente motivando in punto di fatto, annullare la perizia e disporne una nuova per l'osservanza dei diritti e delle facoltà delle parti.

Il Tribunale, invece, sollecitato dalla difesa, ha preferito imboccare una strada diversa, ampliando i termini del problema fino a domandarsi se, in definitiva, queste limitazioni ad una libera scelta difensiva, imposte dal giudice in tema di consulenti tecnici sulla base di una norma espressa da ben diversa stagione politica, fosse ancora conforme ai principi dettati dalla Costituzione.

Il problema veniva così spostato dal campo della compatibilità difensiva, in ipotesi di contrasto d'interessi, a quello ben più generale della compatibilità costituzionale della norma stessa, che quelle ipotesi disciplina, nei confronti dell'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza ritiene che il dubbio di legittimità sia sostenuto da due sentenze di questa Corte. La n. 59 del 1ø dicembre 1959, con la quale la Corte ha riconosciuto che l'incompatibilità di un unico difensore di più imputati, quando fra questi si verifichi contrasto d'interessi difensivi, integri la nullità assoluta prevista dal n. 3 dell'art. 185 cod. pen., in quanto essa viene a sostanziarsi in una vera e propria mancanza di assistenza: e la n. 126 del 9 giugno 1971 che - ad avviso del Tribunale di Torino - avrebbe affermato l'importanza della funzione del consulente tecnico come collaboratore del difensore, al punto da doversi ritenere l'estensibilità al detto consulente delle garanzie che l'art. 24 Cost. stabilisce per l'inviolabilità della difesa.

Si vorrebbe, in altri termini, che al giudice fosse fatto divieto d'interferire sulla libera scelta del consulente tecnico, da parte dell'imputato, così come non gli é consentito di condizionare quella del difensore. Ma la pretesa si fonda su affermazioni non sempre esatte e su equiparazioni che la giurisprudenza di questa Corte non ha mai espresso in modo così assoluto.

Va subito rilevato, intanto, che non esiste per il giudice nell'ordinamento positivo un divieto generale di non interferenza nella scelta del difensore da parte dell'imputato. A parte i casi ovvi di incapacità, o di non iscrizione all'albo o di sospensione o cancellazione da esso, che il giudice deve rilevare ex officio invitando l'imputato ad altra scelta o, in mancanza, imponendogli un difensore ufficioso, sta di fatto che proprio la sentenza n. 59 del 1959, invocata dall'ordinanza, impone al giudice di rilevare ex officio l'incompatibilità della difesa per le ipotesi di contrasto d'interessi, intervenendo a regolarizzare l'anomala situazione anche con declaratorie di nullità. Situazione questa che, del resto, già risultava dal sistema della riforma portata dalla l. 18 giugno 1955 n. 518, nonostante che il modificato art. 185 cod. proc. pen. fosse silente sul punto. Né poteva opporvisi il principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali perché non si tratta di un criterio assoluto e nella specie l'interpretazione della voluntas legis portava l'implicita abrogazione della seconda proposizione del primo co. dell'art. 133 cod. proc. pen.

Ma, pur prescindendo da questo genere di intervento, é certo comunque che la legge fa obbligo al giudice d'interferire proprio sul numero di difensori attribuendogli il potere d'invitare l'imputato a ridurre il numero dei difensori eccedente i due consentiti o, in mancanza, ad estromettere l'ultimo nominato in ordine di tempo.

É impensabile, insomma, che al giudice, cui spetta la responsabilità dell'ordinato progredire del procedimento, possa essere impedito in via generale d'interferire su ogni aspetto del processo, visto che proprio da lui si esige che siano rese operative e concrete le stesse garanzie previste dalla Costituzione a tutela della difesa.

Ma non é nemmeno esatto poi che la sentenza n. 126 del 1971 abbia equiparato a tal punto la posizione del consulente tecnico di parte a quella del difensore da doversi ritenere che a quello debbano estendersi tutte le norme di garanzia concernenti quest'ultimo.

É ben vero che, tramontata ormai la dottrina che vedeva nel consulente tecnico della difesa un perito di parte contrapposto al perito d'ufficio, ben può dirsi oggi, con maggiore precisione scientifica, che si tratta di soggetto che entra a far parte dell'ufficio di difesa come elemento e strumento dell'integrazione tecnica dell'ufficio stesso. Ma l'invocata sentenza ha precisato che "il diritto di difesa deve intendersi garantito dall'art. 24 Cost. non in modo assoluto ed indistinto, bensì in modo condizionato, che tenga conto delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti". Pur avvertendo, peraltro, che questi temperamenti valgono "sino al limite in cui adattamenti - o anche restrizioni - si appalesino giustificati da altre norme del sistema (sent. n. 5 del 1965)". E prosegue la sentenza rilevando che proprio "la struttura dell'istituto della consulenza tecnica di parte (quale atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico) ne palesa il limitato contenuto ed i confini".

Ancor più incisivamente la sentenza di questa Corte n. 111 del 1970 ha precisato che il diritto di difesa "può essere regolato dalla legge, sia nel modo sia nel tempo, per evitare sviamenti dallo scopo della protezione datagli, e soprattutto per evitare che sia attuato in maniera ingiustificatamente dilatoria o del tutto sterile, così da pregiudicare l'ordinata amministrazione della giustizia".

In realtà, dall'esame della giurisprudenza costituzionale, risulta che nell'ambito dei valori da coordinare con il diritto di difesa la Corte ha posto, fra gli altri, "l'interesse alla realizzazione della giustizia" (sent. n. 114 del 28 novembre 1968), "l'ordinata amministrazione della giustizia" (sent. n. 111 del 26 giugno 1970), "l'interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini" (sent. n. 48 del 16 maggio 1976) nonché "l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche" valori tutti che giustificano ragionevoli preclusioni per l'esercizio del diritto di difesa (sentenze n.i 112 del 16 maggio 1976 e 136 del 12 luglio 1972).

3. - Da tutto quanto fin qui rilevato emerge all'evidenza che se lo stesso diritto di difesa (nel quale vanno ricomprese sia l'autodifesa dell'imputato che l'opera difensiva dell'avvocato o procuratore), considerato inviolabile dall'art. 24 Cost., può tuttavia essere sottoposto dal legislatore ad una disciplina che, senza vanificarlo, lo contemperi e lo coordini con altri valori costituzionali, tanto più quella disciplina é ammissibile quando si tratti, non della difesa in se stessa, ma della sua integrazione tecnica, che della prima non possiede l'assoluta imprescindibilità. Con ciò non si vuol negare, tuttavia, che l'integrazione tecnica della difesa, a causa della sua funzione eventuale, non svolga un ruolo importante: l'eventualità di per se stessa, infatti, non é carattere che la sminuisca, dato che il giudizio di valore va rapportato al momento in cui l'esigenza dell'integrazione concretamente si presenta.

Ciò che si vuol dire é che il principio di cui all'art. 24 Cost. é sicuramente realizzato dalla presenza nel processo di una difesa cui siano riconosciute quelle garanzie che - come ebbe ad affermare questa Corte nella citata sent. n. 59 del 1959 - la inseriscano "nell'iter del processo con carattere di essenzialità, tanto da essere intimamente legata alla regolare esplicazione del potere giurisdizionale". Un accenno, dunque, ad una funzione pubblicistica che, pur non trasformando la natura del rapporto fra difensore e difeso, sottolinea che interest rei publicae che la difesa possa instaurare con il pubblico ministero un libero ed efficiente contraddittorio, tale da consentire al giudice un regolare ed obbiettivo esercizio del suo potere.

La violazione dell'art. 24 Cost., pertanto, viene in evidenza ogniqualvolta i poteri, le facoltà, le iniziative della difesa sono pregiudicate al punto tale da rendere virtualmente inefficiente la funzione di cui ora si é detto. Fino a quel limite, però, limitazioni e preclusioni possono essere poste quando si tratti come si é già rilevato - di non vulnerare altri parametri costituzionali almeno di pari valore.

Il problema, perciò, che la Corte é chiamata a risolvere, a seguito dell'incidente sollevato dal Tribunale di Torino, é proprio questo. La disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 323 cod. proc. pen. in tema di consulenti tecnici di parte é tale da vanificare il ruolo che la difesa giuridica deve svolgere nel processo secondo il principio dettato dall'art. 24 Cost.? In altri termini, il Tribunale dubita che la limitazione a due consulenti tecnici, imposta dal legislatore a ciascun gruppo di imputati con interessi non confliggenti, violi l'art. 24 Cost. perché interferirebbe nella libertà della linea difensiva. In realtà, qui non si fa tanto una questione di numero dei consulenti, o per lo meno non é questo l'oggetto essenziale della censura come sarà, invece, nelle questioni sollevate dalle altre ordinanze. Qui la critica si appunta sul momento processuale in cui, essendo più le parti in comunanza d'interessi che intendono avvalersi della facoltà di nominare consulenti, il legislatore impone che questi non siano più di due. E poiché l'ipotesi del conflitto d'interessi é espressamente esclusa da questa limitazione per volontà della norma impugnata, l'ordinanza lamenta soltanto che il difensore non possa, in quell'unico caso, avvalersi dell'autonoma opera di un consulente tecnico di propria esclusiva fiducia in quanto - secondo l'ordinanza - il consulente comune dovrebbe "limitare ed indirizzare la sua opera in considerazione di preoccupazioni defensionali che attengano a tutto il gruppo di imputati alla cui difesa é preposto".

Orbene, é proprio quest'ultima considerazione che non ha veruna teorica consistenza. Sempre che ovviamente non sussista contrasto d'interessi (per il qual caso il legislatore ha adeguatamente provveduto), non é scritto in nessun luogo che i consulenti tecnici comuni a più parti debbano svolgere soltanto considerazioni generali valevoli per tutti. Anzi, se vi sono aspetti particolari che riguardano taluno degli imputati, specie se tali da poterlo mettere fuori causa anche indipendentemente dalle questioni generali, mancherebbero al loro dovere i consulenti che omettessero di porre in luce tali aspetti. Deve dirsi che di solito le consulenze tecniche (come, del resto, le perizie) fanno, infatti, seguire ad una parte generale concernente i problemi comuni, una parte speciale incentrata sulle corrispettive posizioni dei singoli imputati.

Sennonché, anche mediante la prospettazione del riferimento al parametro di cui all'art. 3 Cost. sembra che l'ordinanza intenda alludere in particolare alle situazioni in cui, essendo uno o l'altro dei consulenti (che il giudice ha ex officio ridotto a due) quello originariamente nominato da taluno degl'imputati, gli altri possano temere di vedersi trascurati nelle considerazioni specifiche che riguardano le loro individuali posizioni. Al che ben si potrebbe anche aggiungere l'ipotesi limite in cui l'unico o i due consulenti rimasti in causa, dopo le riduzioni d'ufficio, non godano assolutamente della fiducia degli altri imputati, per disistima sul piano tecnico o per altra ragione: benché debba dirsi che, nella specie, di quest'ultima ipotesi non vi é, per verità, nella motivazione dell'ordinanza alcun accenno di rilevanza della questione.

Ma, comunque sia, é proprio a questo punto che - come si era più sopra rilevato - assume evidenza la centralità della difesa come aspetto essenziale e imprescindibile del contenuto del principio di cui all'art. 24 Cost.

É, infatti, compito del difensore quando si verifichino siffatte ipotesi marginali, di vigilare affinché i consulenti comuni abbiano a sottolineare anche gli aspetti particolari che riguardano il proprio difeso; ed é proprio per questo - per la costante presenza di una libera ed autonoma difesa giuridica - che qualche limitazione alla sua integrazione tecnica non vanifica l'inviolabilità del principio di difesa.

Ben é vero, tuttavia, che, in ulteriore ipotesi, può anche verificarsi che soltanto la competenza e l'esperienza del consulente tecnico consentano di rilevare sul piano scientifico elementi che scagionino l'uno o l'altro imputato, e se il consulente comune non é particolarmente attento alla posizione di questi, né l'imputato stesso né il difensore sono in grado di sollecitare la discussione sui punti risolutivi.

Ma va, in contrario, osservato che anche in questo caso si verserebbe comunque in ipotesi di negligente esercizio dei doveri d'ufficio da parte del consulente, e perciò non riguarderebbe l'istituto in sé. D'altra parte, se l'attento difensore nutre vera e propria sfiducia nelle capacità o nella diligenza dei consulenti comuni, nulla vieta che egli possa farsi assistere stragiudizialmente da specialista da lui stimato per averne i suggerimenti che gli consentano di richiamare l'attenzione dei negligenti o incompetenti consulenti sui punti essenziali della posizione del proprio difeso.

In siffatto caso limite, perciò, una questione di legittimità costituzionale potrebbe forse sorgere soltanto nei confronti del non abbiente.

Ché se poi, ciononostante, i consulenti tecnici comuni si mostrassero recalcitranti a rappresentare nell'elaborato quanto viene richiesto dal difensore, ben potrebbe allora questi invocare dal giudice il riconoscimento di una situazione sostanzialmente equivalente a quella dell'incompatibilità, venendo a verificarsi un insanabile contrasto fra difensore e consulente tecnico gravemente pregiudizievole alla difesa di uno degl'imputati.

E questo proprio in un caso in cui - come bene osserva l'ordinanza di rimessione - non é dato all'imputato o al suo difensore di sostituire il consulente di parte. Non può esservi dubbio sul piano interpretativo che, in siffatta ipotesi, il giudice dovrà adottare i provvedimenti del caso, e che, se inascoltato, il difensore ben potrà riproporre la sua doglianza nella fase e nei gradi successivi.

Del resto, nella specie si parla di riduzione operata d'ufficio dal giudice, che ha così determinata la situazione denunziata: quella, cioè, dell'imputato che si é visto eliminare il proprio consulente, mentre altri, più fortunato, ha conservato quello di sua fiducia. Nella norma, però, non é scritto che il giudice debba necessariamente operare riduzioni a suo arbitrio. La legge dice soltanto che "il giudice, occorrendo, provvede anche d'ufficio, con ordinanza, a fare osservare questa disposizione". Il che significa che innanzitutto convocherà le parti per sollecitare fra di loro un'intesa, avvertendole che, in caso contrario (occorrendo), dovrà provvedere d'ufficio all'eliminazione dei consulenti eccedenti i due consentiti, attenendosi al criterio della priorità delle nomine. A quel punto, però, ascoltando le ragioni delle parti, potrà anche operare scelte in relazione a criteri diversi (particolare o maggiore gravità della posizione di taluno degli imputati, fama e notoria rettitudine di taluno dei consulenti etc.).

Tutto ciò dimostra ancora una volta che il cuore della garanzia prestata dall'art. 24 Cost. é la difesa della parte, e che le limitazioni della sua integrazione tecnica non potrebbero pregiudicare quel principio se non quando la difesa ne restasse virtualmente vanificata.

4. - Sennonché, in forza di quanto si era più sopra osservato, non basterebbe l'avere accertato che le limitazioni poste dalla legge vigente alla nomina di consulenti tecnici, quando più parti intendono nominarli, non sono tali da rendere del tutto inefficiente la difesa.

Trattandosi pur sempre di limiti posti all'esercizio della difesa, s'é detto che essi non potrebbero essere legittimati sul piano costituzionale se non si accerta altresì che sono posti a tutela di altri valori costituzionali almeno equivalenti.

Tra i valori che - come si é visto - la giurisprudenza di questa Corte ha preso in esame, i primi tre che si erano richiamati in ordine decrescente rappresentano sicuramente causa di ragionevole limite al numero dei consulenti tecnici.

L'interesse alla realizzazione della giustizia, innanzitutto ma, come suoi aspetti complementari, anche la sua ordinata amministrazione e il compimento dei processi entro congrui termini.

L'ordinanza sembra sottovalutare questi aspetti complementari quando allude, da una parte, ad una non prevalenza dell'esigenza di semplificazione della procedura, e quando, dall'altra, si riferisce al "ben limitato aggravio che deriva dalla presenza di un maggior numero di consulenti tecnici". Certo, se il tribunale di Torino intendeva valutare questi aspetti sul metro della procedura che andava esaminando, é probabile che quelle considerazioni non fossero lontane dal vero. Ma la norma, nella sua necessaria astrattezza, deve ricomprendere nella sua previsione il maggior numero di casi possibili. Disciplinando il numero dei difensori e quello dei loro consulenti tecnici, il legislatore non poteva non avere riguardo anche ai processi con elevato numero di imputati, e alle pregiudizievoli situazioni che si sarebbero potute verificare se quel numero fosse stato abbandonato all'arbitrio delle parti. Specie oggi, poi, che conosciamo le difficili esperienze dei processi di massa, i cosiddetti "maxiprocessi", nei quali il numero degl'imputati ascende con frequenza a qualche centinaio: e si tratta di processi gravissimi, concernenti la grande criminalità organizzata, quasi sempre di tipo mafioso o, in un passato recente, di tipo terroristico, con imputazioni che vanno dagli omicidi aggravati, alle estorsioni, alle rapine, allo spaccio di stupefacenti, ai delitti contro l'ordine costituzionale.

In tutti tali casi sussiste il pericolo che del numero eccessivo di consulenti si possa fare uso deviante dai fini per cui la facoltà é concessa, attuando situazioni emulative a scopo meramente dilatorio, nel tentativo di provocare un decorso del tempo tale da far caducare provvedimenti restrittivi della libertà personale o addirittura da far cadere in prescrizione reati anche gravi.

La presenza in un'istruttoria di qualche centinaio di consulenti cui dev'essere reso noto il giorno d'inizio delle operazioni peritali, che hanno poi diritto di assistere ad esse, e mentre vi assistono possono presentare al giudice istanze, e comunque fare osservazioni e riserve, di cui deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato, é situazione capace di cagionare enormi ritardi. Inoltre ciascun consulente può chiedere al giudice per iscritto di sottoporre al perito quesiti specifici, e il giudice deve provvedere con ordinanza. Specie poi se la perizia sia stata compiuta senza che il consulente vi abbia assistito, questi può chiedere l'esame della persona o della cosa oggetto della perizia. E, per quanto l'u.p. dell'art. 324 cod. proc. pen. avverta che l'esecuzione di tali provvedimenti non può ritardare la chiusura dell'istruttoria, é di tutta evidenza la relatività di siffatta disposizione. Se poi si tiene conto della facoltà del difensore di far sentire il consulente al dibattimento per dare schiarimenti sulla propria relazione, ci si rende conto di quanto i tempi verrebbero allungati dall'audizione di qualche centinaia di consulenti, che va ad aggiungersi alle residue elefantiache attività dibattimentali (interrogatori di centinaia di imputati, esame di testi ancor più numerosi, risoluzione di frequenti incidenti processuali, lunghe letture e arringhe di un numero di difensori quasi doppio di quello degl'imputati).

Il temperamento, dunque, posto dal legislatore, per l'ipotesi di più parti intenzionate a nominare consulenti, é sicuramente idoneo a tutelare l'interesse alla realizzazione della giustizia, che altrimenti potrebbe restare frustrata proprio da una disposizione che in tanto é diretta a garantire l'interesse della difesa in quanto esso serve appunto alla realizzazione e non alla negazione della giustizia.

Dal che si evince altresì che quelle finalità complementari, rappresentate dall'interesse ad un'ordinata amministrazione della giustizia e al compimento dei processi entro termini ragionevoli sono sempre, in definitiva, in funzione del primario interesse alla realizzazione della giustizia. Una giustizia disordinatamente o tardivamente amministrata può essere non meno pregiudizievole dell'ingiustizia: non senza ragione la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, il cui strumento di ratifica é stato depositato a Strasburgo il 26 ottobre 1955 ha posto in primo piano, sia per i detenuti che per i non detenuti, diritto ad una decisione in ordine alle accuse "entro un termine ragionevole".

Anche questi, dunque, sono valori che non possono essere sottovalutati.

Naturalmente la fissazione dei limiti più idonei, la loro eventuale modificazione in momenti storici diversi, integra una scelta politica del legislatore che non può incontrare censura fino a quando rimanga entro confini di ragionevolezza.

E, a tale proposito, s'é già detto più sopra come l'apparente disparità di trattamento che, in qualche caso limite, sembrerebbe profilarsi, può essere comunque risolta dal giudice sul piano interpretativo: e con ciò si risponde anche al profilo della censura concernente il parametro di cui all'art. 3 Cost.

Inoltre, nell'atto in cui il legislatore dovesse introdurre, magari nel nuovo codice processuale penale in corso di stesura, modifiche atte a dare maggiore liberalizzazione al numero dei consulenti tecnici, avrebbe anche la possibilità di neutralizzare effetti pregressi perversi dettando adeguate norme transitorie.

5. - Le ordinanze dei giudici istruttori di Vigevano e di Firenze sollevano la questione del limitato numero di consulenti che la difesa può nominare in relazione a un diverso caso di specie. L'ipotesi, infatti, riguarda la nomina di più periti, esperti in distinte discipline specialistiche, da parte del giudice istruttore, e la regola dell'art. 323 u.p. cod. proc. pen. che, non consentendo eccezioni, vieta all'imputato di nominare più di un consulente tecnico, o al massimo due se più sono le parti con interessi comuni. Nella specie, infatti, per un'unica perizia erano stati nominati specialisti in medicina legale, chirurgia toracica, psichiatria, psicologia, sessuologia e ortopedia: in totale, quattro periti per ciascuna perizia dei due distinti processi. Mentre si prescriveva agl'imputati, tutti coinvolti in unico interesse difensivo, di non nominare più di due consulenti tecnici complessivamente, dandosi atto che gli imputati sono otto nel processo di Vigevano e due in quello di Firenze.

Giustamente rilevano le ordinanze che una tale situazione é gravemente lesiva del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, essendo impensabile che un massimo di due consulenti sia in grado d'interloquire efficacemente in ben quattro distinte discipline specialistiche, nelle quali, invece, ciascuno dei periti ha una particolare competenza. Sarebbe, perciò, evidente - ad avviso dei rimettenti - che la disposizione impugnata é incompatibile con il principio di cui all'art. 24 Cost. e, per il giudice di Vigevano, anche con quello di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi nei riguardi di altri imputati nei cui processi il giudice abbia, invece, nominato un solo perito.

Osserva, però, la Corte che la questione é facilmente risolubile sul piano interpretativo, così come, del resto, ritiene gran parte della giurisprudenza.

Se, per avere lumi scientifici su di un caso di una certa complessità, il giudice ritiene di sentire l'avviso di esperti in distinte discipline, ciò significa che il caso presenta aspetti poliedrici, per ciascuno dei quali sarebbe teoricamente possibile disporre separatamente. Soltanto per economia processuale, ma soprattutto per favorire la confluenza delle varie discipline peritali in un unico giudizio collegiale, i vari periti vengono di solito nominati in un solo contesto. In realtà, però, si tratta pur sempre di tanti giudizi peritali quanti sono gli specialisti, ciascuno dei quali esamina il caso nel cono della propria prospettiva scientifica.

É nei limiti del sistema, perciò, che in tali casi si consenta anche all'imputato di nominare tanti consulenti quante sono le virtuali perizie specialistiche o, in altri termini, per quante sono lo specialità scientifiche implicate dalla perizia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 323 u. co. cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 2 maggio 1980 (n.522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20 ottobre 1984 (n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n. 443/85 reg. ord.) con riferimento agli art.li 3 e 24 Cost.: salvo quest'ultimo giudice, che ha limitato il riferimento all'art. 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI