Sentenza n. 5 del 1965
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SENTENZA N. 5

ANNO 1965

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 luglio 1963 dal Pretore di Isernia nel procedimento civile vertente tra Bucciaglia Antonio, Varanonuovo Mario e Jacurto Angela, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1963 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rispo Carlo e la "Società Strade ferrate secondarie meridionali", iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in giudizio della "Società Strade ferrate secondarie meridionali";

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Carlo Leone, per la "Società Strade ferrate", ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Risulta dall'ordinanza di rimessione del 29 luglio 1963 che il Pretore di Isernia, con sentenza penale del 18 novembre 1960, passata in giudicato, aveva assolto il sig. Berardi Antonio, per insufficienza di prove, dalle contravvenzioni prevedute dall'art. 672, primo comma, n. 1, del Codice penale, e dall'art. 130 del decreto legislativo 15 giugno 1959, n. 393 (Codice stradale), per avere condotto, lungo la strada statale venafrana, parzialmente interrotta al traffico, una mucca senza custodia.

Risulta pure dall'ordinanza che, secondo la sentenza penale, spezzatasi la fune che legava l'animale, il Berardi non era riuscito a catturarlo e che la colpevolezza dell'imputato, in relazione ai reati contestati, era bensì collegata al suo comportamento iniziale con riferimento all'efficienza della fune, ma che tale colpevolezza restava dubbia, non essendosi potuto effettuare alcun accertamento al riguardo.

Risulta altresì che successivamente il signor Bucciaglia Antonio, proprietario della mucca rimasta uccisa, essendo stata investita da un automobile che transitava per la stessa strada nel momento in cui l'animale era libero, convenne in giudizio i proprietari dell'automobile sigg. Mario Varanonuovo e Angela Jacurto per ottenere il risarcimento dei danni. Detti proprietari, a loro volta, proposero domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'autovettura, deducendo che l'incidente era derivato da un improvviso scarto dell'animale e chiedendo che fossero sentiti alcuni testimoni non escussi in sede penale.

Il Pretore, nell'ordinanza di rinvio, ha osservato che all'ammissione delle nuove prove dedotte nel processo civile, osterebbe l'art. 28 del Codice di procedura penale, per il giudicato formatosi circa i fatti materiali, in quanto, essendo stata ritenuta non provata la colpa del custode per la mancata cattura dell'animale, resterebbe anche accertato implicitamente, ma necessariamente, che l'urto da parte dell'autovettura si sarebbe verificato durante il tentativo del custode di catturare la mucca; donde le eventuali conseguenze nel giudizio civile circa il nesso di causalità e circa il comportamento del conducente dell'autovettura.

Sul presupposto pertanto che si dovesse applicare il citato art. 28, ha sollevato di ufficio (ritenendola rilevante ai fini della decisione) la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta in detto articolo, perché in contrasto con il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Quanto alla non manifesta infondatezza il Pretore ha osservato in sostanza: che il divieto, in base al citato art. 28, di ogni discussione sulla ricostruzione dei fatti materiali, così come accertati in sede penale, importerebbe una limitazione sia per le parti estranee al giudizio penale quanto alla disponibilità della prova, sia per il giudice, circa il libero apprezzamento dei fatti stessi.

Ora, per quanto attiene alle disposizioni del citato art. 28, tale limitazione non sarebbe giustificabile, dati i motivi che avrebbero determinata l'emanazione delle disposizioni stesse: motivi di carattere politico-sociale, per evitare cioè, con l'immutabilità degli accertamenti in sede penale, le sfavorevoli ripercussioni, nell'opinione pubblica, di una diversa ricostruzione del fatto e di rafforzare quindi il prestigio del magistero penale.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1963, n. 299.

É intervenuto, in questa sede, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha depositato le deduzioni il 14 novembre 1963.

La difesa dello Stato accenna preliminarmente ad un difetto nella motivazione circa la rilevanza, in quanto, dalla istruttoria in sede civile, non risulterebbe che le parti intendessero rimettere in discussione i fatti accertati in sede penale, ma soltanto offrire la prova liberatoria a favore del conducente dell'autovettura.

Nel merito, pur ammettendo che, dalle disposizioni dell'art. 28, possa derivare per le parti, nel giudizio civile, una limitazione del diritto di disponibilità delle prove in ordine all'accertamento dei fatti, esprime tuttavia l'avviso che la questione non possa ritenersi fondata.

E ciò sia per il dovere del giudice penale, nell'interesse della stessa collettività più che delle parti private, di accertare la verità dei fatti, salvo alle parti stesse, nel giudizio civile, di discutere le conseguenze di fatto e di diritto di tali accertamenti; sia per l'esigenza, inerente alla unità della giurisdizione e all'organizzazione della giustizia, secondo la quale sarebbe da escludere che gli accertamenti, contenuti in una sentenza passata in giudicato, possano venire smentiti in altro processo in cui si discute degli stessi fatti.

Tale soluzione non contrasterebbe con il precetto costituzionale inerente all'inviolabilità del diritto di difesa, il quale non resterebbe vulnerato da una disposizione diretta ad evitare che i fatti, acquisiti in giudizio, possano essere soggetti a diverso accertamento in altro procedimento.

La stessa questione, di cui all'ordinanza del Pretore di Isernia, é stata sollevata anche dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15 novembre 1963.

Dall'ordinanza si rileva che il sig. Carlo Rispo convenne davanti a detto Tribunale la Società "Strade ferrate secondarie meridionali" per accertare che il Rispo, dal marzo 1934, era alle dipendenze della società stessa quale applicato alla biglietteria della stazione di Napoli, e non già dipendente dal sig. Francesco Napolitano, fittiziamente fatto figurare quale appaltatore di detto servizio; che la domanda del Rispo era fondata sulla sentenza penale, in data 25 ottobre 1961, divenuta irrevocabile, con la quale anche il Napolitano fu riconosciuto dipendente dalla società e non appaltatore e fu perciò prosciolto, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di non avere rilasciato a cinque dipendenti il certificato di licenziamento (art. 45 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria).

Secondo il Tribunale la questione, rilevante ai fini della definizione del giudizio civile, non sarebbe manifestamente infondata, in quanto la disposizione impugnata violerebbe il principio dell'integrità del contraddittorio e il diritto inderogabile della difesa.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 30 maggio 1964.

In questa causa si é costituita la società predetta, rappresentata dagli avvocati Giovanni e Carlo Leone.

Nelle deduzioni, depositate il 18 marzo 1964, pur rilevandosi che la questione sollevata sarebbe un aspetto del più ampio problema dei rapporti fra la giurisdizione civile e quella penale, e limitando la discussione alla disposizione dell'art. 28, si muove dalla interpretazione che, del precetto costituzionale, che si assume violato (art. 24, secondo comma), é stata data da questa Corte, particolarmente con la sentenza n. 46 del 1957.

Con riferimento poi ai motivi addotti nell'ordinanza di rinvio, si assume che la disposizione impugnata, a parte le critiche dottrinali alle quali ha dato luogo in relazione all'efficacia in genere del giudicato, sarebbe altresì incompatibile con i principi sopra enunciati. Ciò perché il giudice, chiamato a decidere una controversia civile ricollegantesi a fatti materiali accertati in sede penale, resterebbe vincolato da tale accertamento. In tal maniera l'efficacia preclusiva del giudicato penale, pur essendo limitata ai fatti, considerati nella loro concreta obiettività, e pur restando libera, in sede civile, una diversa valutazione dei medesimi ai fini propri del giudizio civile, opererebbe anche nei confronti di soggetti estranei al giudizio penale. Limiterebbe, in conseguenza, il diritto della difesa, garantito come inviolabile dalla Costituzione e precluderebbe, relativamente ai fatti stessi, ogni iniziativa processuale e ogni intervento difensivo nella dialettica del processo.

Né tale incompatibilità, si aggiunge, potrebbe ritenersi superata con riferimento ad altri principi, quali l'unità della giurisdizione, la necessità di evitare giudicati contraddittori e la natura propria del giudizio penale.

L'unità della giurisdizione, si osserva, non escluderebbe la separazione delle varie competenze degli organi giurisdizionali e quindi l'autonomia di ciascun giudice nell'ambito della propria competenza, ma non potrebbe attribuire alla sentenza penale un'efficacia assoluta che non avrebbe neppure nel campo della giurisdizione penale.

L'esigenza di evitare giudicati contrastanti, d'altra parte, porterebbe ad escludere un conflitto fra decisioni riferentisi ad una stessa azione, ma non si estenderebbe a precludere, in ordine agli stessi fatti, decisioni diverse in giudizi diversi e con oggetto e finalità diversi, come si verificherebbe nel giudizio civile. Non varrebbe poi invocare la particolare natura del giudizio penale, rispetto a quello in sede civile, perché se é vero che il primo é di regola sottratto alla disponibilità delle parti, non si potrebbe disconoscere che, anche nel giudizio penale, l'accertamento dei fatti sarebbe pur sempre la risultante di un apprezzamento per sé non immune eventualmente da errori.

Non troverebbe infine congrua giustificazione negare, in sede civile, rispetto ai fatti ritenuti in sede penale, il diritto alla disponibilità delle prove e la esperibilità delle prove legali, che lo stesso legislatore ha ritenuto, in vari casi, più idonee all'accertamento della verità.

 

Considerato in diritto

 

Le due cause, riguardando la stessa questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

1. - In conformità della sua costante giurisprudenza (ricordata anche dalla difesa dello Stato) la Corte non ritiene fondato il dubbio sulla rilevanza, cui accenna l'Avvocatura in relazione alla ordinanza del Pretore di Isernia, dato che il giudizio, espresso in proposito, appare sufficientemente motivato.

2. - Come si é accennato, nelle due ordinanze e nella difesa della parte privata, si sostiene la illegittimità dell'art. 28 del Codice di procedura penale, in quanto attribuisce autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, quando la controversia ad essi si ricolleghi. Da ciò deriverebbe, da un lato, un ostacolo al libero apprezzamento del giudice civile o amministrativo circa i fatti stessi e, dall'altro, una limitazione per i terzi estranei al processo penale; ai quali non sarebbe consentito rimettere in discussione né la sussistenza dei fatti anzidetti, né le modalità con le quali si sono verificati. Donde la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

3. - Dalle accennate limitazioni peraltro non deriva necessariamente, come si sostiene, l'incostituzionalità della disposizione impugnata.

É da tener presente, in linea generale, che, anche al ricordato precetto, come ad altre situazioni giuridiche costituzionalmente garantite, non può attribuirsi, secondo il costante orientamento di questa Corte, un valore assoluto, tale da non consentire adattamenti, o anche restrizioni da parte del legislatore ordinario, qualora si appalesino giustificati da altre norme, o da principi fondamentali desunti dal sistema costituzionale.

Per ciò che attiene, in particolare, al secondo comma dell'art. 24, questa Corte ha avuto occasione di precisare, in varie sentenze, che il diritto alla difesa, nelle sue modalità di attuazione, é regolato secondo le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti (vedasi da ultimo la sentenza n. 108 del 1963 e le altre da questa ricordate). Inoltre, con le sentenze n. 57 del 1962 e 45 del 1963, ha dichiarato non fondata la dedotta illegittimità dell'art. 2960 del Codice civile, circa le prescrizioni presuntive, e delle varie disposizioni delle leggi sul registro e sul bollo, che vietano al giudice di prendere in esame i documenti prodotti in giudizio, quando non siano in regola con gli adempimenti fiscali.

Ed ha ritenuto non incompatibili con la Costituzione alcune restrizioni alla disponibilità della prova, contenute nelle accennate disposizioni, sia tenuto conto della particolare natura del rapporto giuridico cui si riferisce la norma legislativa (sentenza n. 57), sia in relazione all'interesse generale alla riscossione dei tributi, pure costituzionalmente sanzionato dall'art. 53 della Costituzione.

4. - Ciò premesso, é da riconoscere che anche l'art. 28 del Codice processuale penale, quali che siano le ragioni che ne hanno determinato l'emanazione (delle quali é cenno in una delle ordinanze), secondo il modo con cui opera nell'ordinamento, é da ricondurre, dal punto di vista della costituzionalità, nell'ambito dei principi fondamentali che regolano il funzionamento delle giurisdizioni, ed é da considerare altresì come attuazione della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici.

Ora, appare chiaro anzitutto che ad una tale esigenza obbedisce la disposizione impugnata. Essa, infatti, attribuisce carattere di verità processuale, non più controvertibile anche in sede diversa da quella penale, agli accertamenti obiettivi, che costituiscono il presupposto per l'applicazione, o meno, della sanzione punitiva. A quegli elementi cioè che, con le modalità che li configurano e secondo le circostanze in cui si sono verificati, sono acquisiti nel giudizio penale, secondo il sistema probatorio proprio di quel giudizio; nel quale, come é noto, l'accertamento dei fatti é devoluto, di regola, all'iniziativa ed al libero convincimento del giudice, in relazione alla preminente incidenza dell'interesse della collettività alla repressione dei reati direttamente tutelato: sistema probatorio che si inserisce nella struttura del processo, alla quale, come pure a quella del processo civile, fanno indubbio riferimento tanto il primo, quanto il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

5. - É da aggiungere, d'altra parte, che l'accertamento anzidetto promana dall'organo giurisdizionale, cui é devoluta esclusivamente la competenza (che é pure principio fondamentale dell'ordinamento) a giudicare se, nel fatto, siano, o no, da riscontrare gli estremi dell'illecito penalmente perseguibile. Ciò risulta espressamente dall'art. 3 del Codice di procedura penale, dove si stabilisce la sospensione obbligatoria del giudizio e la trasmissione degli atti al P. M., quando apparisca un fatto nel quale si può ravvisare un reato perseguibile di ufficio, o anche ad istanza di parte, qualora sia presentata la querela. Da tutto ciò discende l'efficacia del giudicato, ai sensi e nei limiti segnati dall'art. 28, e il divieto che ne consegue, per il giudice e per le parti, nel giudizio civile o amministrativo, di rimettere in discussione, anche indirettamente, quello stesso fatto così come risulta configurato, nella sua obiettiva consistenza, dalla sentenza penale. Divieto che, per altro, non sussiste, come generalmente si ritiene, per ciò che riguarda la valutazione giuridica, nei detti giudizi, del fatto stesso e delle conseguenze che ne derivano, ai fini della definizione della controversia; e che, d'altra parte, non trova applicazione, come pure si ritiene, quando intervenga una causa estintiva del reato.

6. - Le osservazioni sopra esposte chiariscono altresì che gli accennati effetti del giudicato penale non si ricollegano, come si assume, al principio dell'unità della giurisdizione, ammesso che un tale principio sia accolto nel nostro sistema, e che non dipendono neppure da una pretesa prevalenza della giurisdizione penale su quella civile e amministrativa. Poiché l'art. 28, in esame, va inquadrato nel sistema di coordinamento fra le diverse giurisdizioni: coordinamento preveduto anche in altre norme del Codice di procedura penale. Nell'art. 19, che stabilisce la sospensione dell'esercizio dell'azione penale quando la decisione sulla esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia relativa allo stato delle persone; negli artt. da 22 a 26, concernenti la proponibilità o meno dell'azione civile di danno nel giudizio penale; e nell'art. 27, che riguarda gli effetti del giudicato penale in sede civile o amministrativa, non soltanto circa la sussistenza del fatto, ma anche la sua illiceità, per il risarcimento del danno e per le restituzioni, nei confronti del condannato e del civilmente responsabile, se presente nel giudizio penale.

7. - Che se é vero, come si obietta, che anche il giudicato penale può venir meno in seguito alla revisione preveduta dall'art. 554, comma primo, n. 1, qualora i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, non é meno vero che, pure in tale ipotesi, opererebbe il coordinamento preveduto dall'art. 28, poiché la successiva sentenza potrebbe dare adito al giudizio di revocazione della sentenza civile, ai sensi dell'art. 395 del Codice processuale civile.

Per tutte le esposte considerazioni la Corte ritiene che la disposizione impugnata non possa ritenersi costituzionalmente illegittima, spettando ovviamente al legislatore ordinario ogni modificazione circa il sistema di coordinamento cui si é accennato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dada Consulta, il 4 febbraio 1963.

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 1965.