Sentenza n. 46 del 1957
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SENTENZA N. 46

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI,

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 510, primo comma, del Codice di procedura penale promosso con ordinanza 6 luglio 1956 del Pretore di Pontedecimo nel procedimento penale a carico di Rizzi Lorenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1056 ed iscritta al n. 261 del Reg. ord. 1956.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;

uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Vitaliano Lagostena e il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Pretore di Pontedecimo, con decreto penale 23 aprile 1956, condannava Rizzi Lorenzo alla pena di lire 40. 000 di ammenda, quale colpevole della contravvenzione preveduta dagli artt. 72, 2 cpv., e 80 Codice stradale (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740).

Il Rizzi proponeva opposizione, ma non si presentava alla udienza fissata per il 6 luglio 1956. Il difensore di ufficio sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme relative al giudizio per decreto penale (artt. 506 - 510 Cod. proc. pen. ) con speciale riguardo al primo comma dell'art. 510 di detto Codice e con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Il Pretore, con ordinanza di pari data, riteneva manifestamente infondata la questione proposta, fatta eccezione per la norma contenuta nel primo comma dell'art. 510 Cod. proc. pen. e pertanto ordinava sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti a questa Corte per l'esame della questione di legittimità costituzionale relativa alla sola norma contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

Della ordinanza stessa veniva disposta la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (effettuata in data 23 luglio 1956) nonché la comunicazione alla Presidenza della Camera dei Deputati e a quella del Senato (10 luglio 1956).

Il Presidente di questa Corte disponeva la pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (8 settembre 1956, n. 227).

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato che, nella memoria del 12 agosto 1956, chiedeva che venisse dichiarata non sussistente la dedotta illegittimità costituzionale.

Si costituiva anche il Rizzi Lorenzo, rappresentato con procura speciale dagli avvocati Giuliano Vassalli, Vitaliano Lagostena ed Augusta Bassi - Lagostena, i quali, nelle memorie defensionali in data 27 settembre e 15 novembre 1956, chiedevano la soluzione favorevole della eccepita questione di incostituzionalità.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le tesi svolte negli scritti difensivi.

 

Considerato in diritto

 

Nella ordinanza pretorile di rinvio e nelle memorie del Rizzi Lorenzo, a sostegno della illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., si deduce, per quanto riflette il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che, nella opposizione a decreto penale, in caso di mancata presenza non giustificata dell'opponente, invece di farsi luogo ad un normale giudizio contumaciale, in cui sia possibile alla difesa far valere le ragioni a favore dell'opponente stesso, si sopprime ogni giudizio di merito e si tronca ogni possibilità di difesa e ogni contraddittorio.

Si aggiunge che la opposizione non é un mezzo di impugnazione e che la presenza dell'imputato non é nel giudizio stesso una condizione di ammissibilità né può la mancata comparizione essere considerata una forma di rinunzia o di acquiescenza.

Nei riguardi poi del contrasto con l'art. 27 della Costituzione si deduce che le conseguenze della mancata presenza dell'imputato nel giudizio di opposizione equivalgono ad una esplicita ammissione di presunzione assoluta di colpevolezza e che il decreto penale contiene una condanna provvisoria, la cui definitività é subordinata al verificarsi di un fatto del tutto estraneo al merito della colpevolezza per il reato ascritto.

Osserva la Corte che le ragioni dedotte non resistono alla critica e che la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, Cod proc. pen. non sussiste, né sotto il riflesso del conflitto con l'art. 24 della Costituzione, né sotto il profilo del contrasto con l'art. 27 della Costituzione stessa.

Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa, con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, é necessario porre in relazione il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale, che é fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto. II diritto della difesa, pertanto, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si é detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica. Ma, fermati questo carattere e questo significato del diritto di difesa quale é riconosciuto e proclamato dalla Costituzione, bisogna anche aggiungere che le modalità dell'esercizio sono regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del diritto allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione sopra ricordati.

Per quanto più specialmente attiene agli effetti della mancata presenza dell'opponente nella opposizione a decreto penale (che forma oggetto specifico della proposta questione di legittimità costituzionale) deve essere tenuto presente che é irrilevante ai fini della questione che ne occupa indugiarsi a stabilire la natura giuridica di detta opposizione. Sia infatti che la opposizione stessa si consideri come mezzo di impugnazione o come domanda di dibattimento o come ricusazione di giudizio svoltosi sommariamente, certo é che in ogni caso la presenza dell'imputato costituisce una condizione o un presupposto per lo svolgimento del giudizio di opposizione, mentre la mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti o per qualsiasi altra ragione, ammette che é venuto a cessare l'interesse a coltivare l'opposizione o a proseguire il relativo giudizio. Pertanto gli effetti della mancata presenza, con i riflessi che essa ha sull'esercizio del diritto di difesa, non sono che gli effetti del riconoscimento di carenza di interesse processuale da parte dell'opponente. Ne consegue che il diritto di difesa non può estendersi al merito di un giudizio di opposizione che non ha più il suo svolgimento per il volontario comportamento del soggetto, cosicché l'esercizio di quel diritto viene ad essere necessariamente limitato al controllo sulla volontarietà o meno dell'assenza dell'opponente, in ordine alla quale, non senza ragione, é riconosciuto dalla giurisprudenza il sindacato della Corte di cassazione.

Per quanto poi si riferisce al dedotto conflitto fra l'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen. e l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, basta por mente che gli effetti della mancata e ingiustificata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione prescindono del tutto da qualsiasi presunzione di colpevolezza dell'imputato ed hanno la loro ragion d'essere e il loro fondamento, come già si é detto, esclusivamente nel volontario comportamento processuale dell'opponente.

Concludendo, sia nei riguardi dell'art. 24, secondo comma, sia nei riguardi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, é priva di ogni fondamento la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, Cod. proc. penale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione sollevata dal Pretore di Pontedecimo con ordinanza 6 luglio 1956 e relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 510 Cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -  Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI

 

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1957.