Ordinanza n. 276 del 1986

 

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ORDINANZA N. 276

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958 n. 474 (Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Alessandria sul ricorso proposto da Moreschi Amedeo iscritta al n. 923 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Ascoli Piceno sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Fermo contro Carosi Guido iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 5/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bergamo sul ricorso proposto dall'Ufficio distrettuale II.DD. di Treviglio contro Demi Roberto iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Cosenza sul ricorso proposto da Alessio Carmine iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nonché (cfr. ord. n. 923/1979 R.O., che ha pure invocato l'art. 52 Cost.) dell'art. 5 l. 3 aprile 1958 n. 474 (provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione od assegni privilegiati ordinari, di pensioni sociali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte) nella parte in cui non estendono alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dell'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la medesima questione;

che identico incidente, coinvolgente l'art. 34 d.P.R. n. 601 del 1973, é stato ritenuto non fondato dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e n. 366 del 1985), non essendovi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;

che nelle odierne ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi, tali non potendosi considerare (v. ord. n. 923/1979) sia l'impugnativa di altra, meno specifica norma quale quella di cui all'art. 51. n. 474 del 1958 - che parifica, ma fuori dal contesto tributario (rectius da quello relativo alle agevolazioni fiscali), i mutilati ed invalidi per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra con espressa esclusione di tale parificazione ai fini pensionistici -, sia ancora il richiamo dell'art. 52 Cost. (che non porrebbe "distinzioni in seno al dovere di servire la Patria" in tempo di pace ovvero in tempo di guerra), parametro quest'ultimo non pertinente per la sua connotazione lata, del tutto indiretta in riferimento ad una fattispecie strettamente tributaria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 aprile 1958 n. 474 e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.