Sentenza n. 246 del 1986

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SENTENZA N. 246

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sassaroli Sandro e INAIL, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bignami Carlo e INAIL, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 6 luglio 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Calò Ruggero e INAIL, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra INAIL e Massenti Sergio, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 21 novembre 1985 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra INAIL e Rosica Luciano, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Bignami Carlo, di Calò Ruggero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'avv.to Antonino Catania per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di cinque giudizi civili promossi contro l'INAIL da altrettanti medici radiologi per ottenere la corresponsione di una rendita per inabilità permanente parziale - accertata, rispettivamente, nella misura dell'11, 16, 11, 15 e 15% - i Pretori di Roma, Milano e Bologna ed i Tribunali di Cagliari e Pescara, con ordinanze emesse, rispettivamente, il 9 ottobre 1979 (r.o. 865/79), l'8 maggio 1980 (r.o. 758/80), il 6 luglio 1981 (r.o. 601/81) e l'8 febbraio 1985 (r.o. 198/85) ed il 21 novembre 1985 (r.o. 55/86), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui limita l'indennizzabilità delle inabilità permanenti conseguenti a tali agenti ai casi di riduzione della capacità lavorativa superiori al 20 per cento.

Nelle ordinanze, recanti motivazioni analoghe, i giudici a quibus richiamavano innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, ai fini della corresponsione della rendita, fissava un diverso grado minimo di invalidità permanente a seconda che l'inabilità fosse conseguenza di infortunio (11%) ovvero di malattia professionale (21%): decisione, questa, fondata sulla considerazione che "concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro"; che entrambe comportano una conseguenza (invalidità permanente) di identica natura e direttamente connessa ad (o quanto meno occasionata da) un'attività lavorativa comportante un rischio specifico: che, infine, non é consentita una riduzione dell'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro "in ragione di una distinzione della causa di inabilità che é ignorata dalla norma" di cui all'art. 38 Cost..

In punto di rilevanza, i giudici a quibus escludevano che la norma impugnata potesse ritenersi automaticamente caducata per effetto della citata sentenza 93/77; ricordando, in particolare (ord. 198/85), che questa Corte, con la sentenza n. 64 del 1981, ha esplicitamente escluso che la declaratoria d'illegittimità costituzionale del citato art. 74 possa ritenersi automaticamente estesa a norme recanti una disciplina autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in generale (quali, nella specie, l'art. 145 del medesimo T.U., dichiarato con tale sentenza costituzionalmente illegittimo in quanto richiedeva un grado minimo d'invalidità permanente del 21% ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi).

Nel merito i giudici a quibus sostenevano che le medesime ragioni esposte dalla Corte nella citata sent. 93/77 (ed anche, secondo il Tribunale di Cagliari, nella sent. 64/81) dovrebbero condurre a ritenere costituzionalmente illegittima la norma impugnata; osservando, in particolare (ord. 758/80), che una ragione giustificativa di questa non potrebbe rinvenirsi nella specificità oggettiva della causa invalidante (esposizione alle radiazioni e conseguenti lesioni o malattie), giacché ai fini della protezione assicurativa rilevano unicamente - sulla base della norma generale di cui al citato art. 74 - i requisiti qualitativi della essenzialità e persistenza dell'effetto riduttivo della capacità lavorativa e dell'incidenza dell'invalidità sull'attitudine al lavoro. Né d'altra parte, - ove sussistano, come accertato nei casi di specie, i caratteri posti dalla citata norma generale della permanenza, irreversibilità e sostanziale incidenza sulla capacità lavorativa - potrebbe dedursi dalla natura delle lesioni o malattie da radiazioni ionizzanti la non ipotizzabilità di un'invalidità di grado inferiore al 20%, perché (ritenuta) non apprezzabile, essendo questo solo un problema di accertamento in concreto.

Anzi - si osservava ancora nelle ordd. 865/79 e 198/85 - il deteriore trattamento rispetto alle altre ipotesi di inabilità riservato a quelle dipendenti da radiazioni ionizzanti risulta tanto più ingiustificato ove si consideri il particolare rilievo sociale attribuito dal legislatore a tale rischio ed evidenziato dall'estensione della protezione assicurativa a lavoratori non subordinati. Né d'altra parte la disparità di trattamento potrebbe fondarsi sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, sia per l'irrilevanza di questa ai fini in discorso, sia perché comunque la norma impugnata concerne anche i medici radiologi dipendenti (come nel giudizio di cui all'ord. 865/79, promosso da un medico già dipendente da enti pubblici).

L'illegittimità della disposizione in questione sussisterebbe, infine, anche in riferimento all'art. 38 Cost., in quanto essa introduce, ai fini dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale norma costituzionale.

2. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei primi quattro dei predetti giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava innanzitutto che la citata sentenza 93/77 non riflette direttamente i suoi effetti sulla normativa impugnata, stante l'autonomia di questa rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. 1124/1965 ed atteso che il rinvio a quest'ultimo operato in tema di rendita dall'art. 8 l.93/1958 non é - anche per effetto del successivo art. 14 - utilizzabile per la individuazione del rischio protetto.

Ciò premesso, l'interveniente osservava che la Corte, nella predetta sentenza, ha solo escluso che possa avere una diversa rilevanza la causa dell'inabilità nell'ambito dello stesso tipo di attività e con riguardo alla stessa categoria di lavoratori (quelli dell'industria), ma non ha neanche implicitamente affermato che l'inabilità debba rilevare in misura identica per ogni altra categoria di lavoratori. Il diverso trattamento riservato ai medici esposti a malattie e lesioni causate da raggi X sarebbe d'altra parte giustificato dalla diversità del tipo di lavoro (attività intellettuale) e dalla verosimile minore incidenza della stessa diminuzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore dell'industria. Né, infine, susciterebbe violazione dell'art. 38 Cost., essendo "comunque garantito il diritto all'assistenza" e non prevedendo la norma impugnata una diversa tutela a seconda della causa (infortunio o malattia) dell'inabilità.

3. - L'INAIL, ritualmente costituitosi in tutti i giudizi, osservava che i medici radiologi, - essendo in prevalenza lavoratori autonomi (liberi professionisti) esercenti un'attività intellettuale - non avrebbero potuto, a differenza dei tecnici di radiologia, essere ricompresi nel regime generale di cui al T.U. 1124/1965, concernente, invece la protezione delle attività manuali subordinate. Di qui l'introduzione, con la legge 93/58, di una peculiare tutela assicurativa che tiene conto del carattere essenzialmente professionale - autonomo dell'attività dei medici e prevede particolari regole di determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative; disciplina, questa, che in ragione del suo carattere speciale é ritenuta non estensibile ai tecnici di radiologia.

Ciò posto, l'illegittimità della differenziazione censurata non sarebbe desumibile, ad avviso dell'INAIL, dalla sent. 93/77, concernendo questa la parificazione di infortuni e malattie professionali relativi alle medesime attività lavorative e non anche disparità di trattamento derivanti da attività disuguali; e tale disparità sarebbe d'altra parte giustificata dall'"intuibile minor danno "reale" che deriverebbe ai medici dall'inabilità.

4. - Le parti private Bignami Carlo (r.o. 758/80) e Calò Ruggero (r.o. 601/81), costituitesi a mezzo dell'avv. Franco Agostini, assumevano invece, in una memoria aggiunta, che le differenze addotte dall'INAIL - la sedes materiae, la diversità del campo di applicazione riferito anche a lavoratori non dipendenti, lo stesso onere assicurativo differenziato - non sarebbero idonee a sostenere ragionevolmente le denunciate sperequazioni, in quanto "non incidono sull'essenziale e nella specie decisivo rapporto rischio - indennizzo, nel quadro di una tutela sostanzialmente identica". Al medesimo rischio sono infatti sottoposti i tecnici di radiologia, che beneficiano della più favorevole disciplina generale (voce n. 40 della tabella approvata con d.P.R. n. 482/1975) pur collaborando con i medici e lavorando negli stessi locali e con le stesse macchine. Non potrebbe, inoltre, farsi valere il criterio della natura dell'attività, posto che il T.U. 1124/1965 concerne anche lavoratori autonomi, come gli artigiani (cfr. art. 4, nonché l'art. 205 per i lavoratori autonomi in agricoltura). La rilevanza dei criteri della sedes materiae e della particolarità della disciplina sarebbe, infine smentita dalla già richiamata sent. n. 64/1981.

Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze di rimessione prospettano, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La Corte é chiamata a giudicare se l'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, in quanto prevede, per l'indennizzabilità dell'inabilità permanente conseguente a malattie o lesioni causate ai medici da raggi X e sostanze radioattive, un grado minimo di riduzione della capacità lavorativa superiore al 20%, contrasti: a) con l'art. 3 Cost., stante il deteriore trattamento che ne risulta rispetto alla normativa generale in materia (art. 74 d.P.R. 1124/1965), la quale prevede invece - per l'inabilità permanente conseguente tanto ad infortuni sul lavoro che a malattie professionali (a seguito, per queste ultime, della sent. 93/77) - una riduzione minima della capacità lavorativa dell'11%;

b) con l'art. 38 Cost., sostenendosi che in tal modo vengano introdotti, ai fini della determinazione dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale norma costituzionale.

Più in particolare, a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza i giudici a quibus richiamano i principi enunciati da questa Corte nelle sentt. 93/77 e 64/81, osservando che l'adeguamento al regime generale in tema di minimo indennizzabile della protezione assicurativa accordata ai medici esposti a radiazioni ionizzanti si imporrebbe in considerazione del rilievo essenziale da attribuirsi all'identità della conseguenza considerata (invalidità permanente) e della sua causa (svolgimento di un'attività lavorativa rischiosa) e che la denunciata diversità di disciplina non potrebbe razionalmente giustificarsi né con la specificità oggettiva della causa invalidante (radiazioni) né con la peculiarità soggettiva della categoria protetta (liberi professionisti svolgenti attività intellettuale).

Secondo l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL, viceversa, la differenziazione in discorso troverebbe sufficiente ragione giustificativa sia nella cennata peculiarità soggettiva, sia nell'autonomia della disciplina dettata per i medici dalla legge n. 93/1958 e nella "verosimile minor incidenza" per costoro - rispetto ai lavoratori dell'industria - di inabilità non superiore al 20% sulla residua capacità di guadagno.

3. - La questione é fondata.

Per l'inquadramento della questione in esame, é innanzitutto opportuno ricordare che la legge 20 febbraio 1958, n. 93 (poi modificata, per quanto attiene alle contribuzioni ed alle prestazioni, con le leggi 30 gennaio 1968, n. 47, 17 marzo 1975, n. 68 e 10 maggio 1982, n. 251) fu emanata in relazione all'esigenza - vivamente avvertita in considerazione della pericolosità delle sostanze radioattive e del loro sempre più diffuso impiego in campo sanitario - di assicurare una tutela previdenziale ai medici esposti a radiazioni ionizzanti; tutela che, in allora, era goduta dal solo personale ausiliario (radiotecnici, infermieri ecc.), in virtù del n. 34 della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967 (sostitutiva di quella allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 ed a sua volta più di recente sostituita dalla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in forza del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482). La legge n. 93 del 1958 rappresenta, perciò, un primo, significativo esempio di un processo innovativo - poi, peraltro, non sempre coerentemente realizzato - tendente ad un'espansione della tutela previdenziale in favore di chiunque, sia lavoratore subordinato od autonomo, svolga un'attività pericolosa.

Mette conto inoltre di rilevare che all'epoca dell'emanazione della legge in discorso (1958) - ed anche a quella delle sue prime modificazioni (1968 - 1975) - la regola dettata in tema di grado minimo di invalidità, pur se diversa da quella prevista in via generale per gli infortuni sul lavoro nell'industria (10%), non si discostava dalla norma concernente le malattie professionali, anch'esse indennizzabili solo per percentuali superiori al 20% (art. 24, secondo comma, del R.D. n. 1765/1935 cit., non modificato, su tale punto, dall'art. 74, secondo comma, del D.P.R. n. 1124/1965).

Le differenziazioni esistenti nel regime generale sono state poi, peraltro, superate: per quanto attiene agli infortuni, riducendo al 10% la soglia di indennizzabilità (prima fissata nel 15%) di quelli occorsi in agricoltura (legge 8 agosto 1972, n. 457); per quanto riguarda le malattie professionali in genere, attraverso la dichiarazione di illegittimità del trattamento differenziato di esse rispetto agli infortuni (sentenza n. 93 del 1977); per quanto infine attiene alla silicosi ed alla asbestosi - pure assoggettate alla franchigia del 20% - attraverso una analoga declaratoria d'illegittimità costituzionale della disparità così determinatasi rispetto alle altre malattie professionali (sentenza n. 64 del 1981).

Trattasi perciò di verificare se, a fronte della (ormai) omogenea situazione normativa risultante dai suindicati interventi, possa tuttora ritenersi giustificata la residua differenziazione posta dalla disposizione impugnata: differenziazione, che, si badi, concerne entrambi i tipi di evento sopra considerati, vigendo per i medici il limite del 20% tanto nel caso di infortuni ("lesioni") quanto in quello di "malattie" professionali prodotte da radiazioni ionizzanti.

4. - Ai fini della verifica alla stregua del principio d'uguaglianza, le situazioni da porre a raffronto sono dunque, da un lato, quella dei soggetti beneficiari del regime generale di cui al T.U. 1124/1965, che fruiscono di una rendita ove contraggano un'invalidità permanente di grado tra l'11 ed il 20%, sia essa dovuta ad infortunio sul lavoro ovvero ad una delle malattie professionali inserite nell'apposita tabella; e, dall'altro, quella dei medici "comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti, i quali, pur fruendo per ciò di assicurazione obbligatoria, non hanno titolo alla percezione di una rendita ove per effetto di tali agenti subiscano lesioni o malattie cui consegua un'invalidità permanente limitata alla suddetta percentuale.

Alla stregua dei criteri già precisati nelle citate sentt. 93/ 77 e 64/81, le predette situazioni vanno ritenute omogenee. Tra di esse vi é infatti coincidenza in quelli che sono i presupposti essenziali per la corresponsione della rendita, - nell'un caso concessa e nell'altro negata - : e cioé, da un lato l'evento che vi dà titolo - invalidità permanente tra l'11 ed il 20% - e dall'altro l'elemento causale, costituito in entrambi i casi dallo svolgimento di un'attività lavorativa pericolosa, o meglio dal rischio ad essa inerente, per il quale lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria la tutela previdenziale.

Una volta che, per una data attività pericolosa, tale protezione sia stata riconosciuta, la sequenza rischio tutelato - inabilità - indennizzo non può legittimamente subire alterazioni in dipendenza di elementi specializzanti inerenti al particolare rapporto assicurativo considerato. Discende infatti dal principio di uguaglianza che a parità di inabilità debba corrispondere parità di tutela previdenziale.

Innanzitutto, non può costituire elemento differenziale la specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante, sia perché essa non altera il dato comune e decisivo della contrazione di un'invalidità permanente in dipendenza di lesioni o malattie per le quali la tutela previdenziale é purtuttavia riconosciuta (cfr. sentt. citt.), sia perché nella specie il medesimo specifico rischio - da esposizione a radiazioni ionizzanti - dà titolo alla rendita anche per invalidità della percentuale considerata nei confronti dei soggetti beneficiari del regime generale (cfr. n. 40 della tabella all. n. 4 al d.P.R. 1124/1965 cit.). Al riguardo, non può anzi sfuggire l'irrazionalità di una disciplina che vede, ad es., i medici radiologi assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto ai tecnici sanitari di radiologia medica, che sono ricompresi nel suddetto regime generale (la Corte di Cassazione ritiene infatti che il richiamo alla legge n. 93 del 1958 contenuto nell'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 - sia nel testo originario che in quello sostituito con l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 - concerna disposizioni diverse da quella in discussione): e ciò, nonostante che l'attività di tali operatori tecnici sia soggetta alle direttive dei medici radiologi, il che comporta per costoro la presenza fisica negli stessi locali e conseguentemente l'esposizione ai medesimi rischi (cfr. artt. 4 e 8 della legge 31 gennaio 1983, n. 25).

Lo stesso regime generale, del resto, assoggetta alla medesima disciplina tanto chi presta opera manuale, quanto chi sovraintende al lavoro altrui senza parteciparvi materialmente (cfr. art. 4, n. 2 d.P.R. n. 1124/1965).

5. - Né possono costituire ragione valida di diversità di trattamento i presupposti soggettivi dell'assicurazione, ed in particolare il fatto che i soggetti beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 del 1958 siano liberi professionisti che esercitano un'attività intellettuale, mentre invece la normativa generale sulla assicurazione obbligatoria ha come destinatari lavoratori subordinati che svolgono attività manuale.

Con riferimento alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, va innanzitutto riaffermato il principio - già enunciato da questa Corte nella sentenza n. 221 del 1985 - per cui l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere: sicché, ove, come nella specie, sussista parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza che possano aver rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini e senza che - come si é già detto - possano operarsi discriminazioni in relazione al grado di inabilità indennizzabile. L'artificiosità della distinzione nella materia in esame é, del resto, dimostrata dal fatto che al medesimo principio é tendenzialmente ispirato il sistema vigente. Da un lato, infatti, l'assicurazione generale obbligatoria si estende anche a prestatori d'opera non subordinati, quali gli artigiani e i soci delle cooperative (art. 4, nn. 3 e 7 del d.P.R. n. 1124/1965); dall'altro, l'assicurazione di cui alla legge n. 93 del 1958 riguarda tutti i medici esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla distinzione tra lavoro manuale ed intellettuale.

Questa Corte ha invero ripetutamente affermato (sent. 114/77 e ord. 111/79) che la nozione di "opera manuale retribuita" di cui all'art. 4, n. 1 d.P.R. cit. va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata". In riferimento, poi, alla condizione dei medici esposti all'azione delle radiazioni ionizzanti va ancora ricordato che la giurisprudenza della Cassazione - ispirandosi al medesimo principio - ha precisato che il rischio connesso con attività manuali va inteso in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera (cfr. anche, nello stesso senso, in tema di rischio ambientale, la sentenza di questa Corte n. 206/1974).

6. - Quanto, poi, alla tesi dell'Avvocatura e dell'INAIL secondo cui la differenziazione in esame sarebbe giustificata dalla minore incidenza della medesima riduzione di capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore dell'industria, é sufficiente osservare che trattasi di mera affermazione, non corroborata - ed anzi secondo taluni contrastata - da dati di esperienza. Certo é, comunque, che se il legislatore ha considerato che inabilità permanenti tra l'11 ed il 20% sono tali da non consentire una normale esplicazione dell'attività lavorativa - intesa come lavoro generico, secondo quanto comunemente si ritiene - e, perciò, tali da ridurre in misura significativa la capacità biologica di guadagno, é incongruo sia distinguere in base alla loro eziologia (infortunio o malattia professionale), sia escluderne a priori e senza adeguata dimostrazione la rilevanza per talune categorie professionali. Ed é d'altra parte evidente che i termini della questione non mutano allegando eventuali difficoltà di accertamento dell'eziologia di siffatta inabilità, sia perché trattasi di mere questioni di fatto, sia perché - rispetto all'esposizione a radiazioni ionizzanti - tale problematica non é dissimile da quella posta da altre malattie professionali, per le quali vige ormai la soglia del 10%.

E appena il caso di osservare, infine, che nessuna influenza sulla soluzione della questione in esame possono avere le specificità della disciplina di cui alla legge n. 93 del 1958 - quali l'autonomia della gestione assicurativa e le particolari regole di determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative - trattandosi evidentemente di aspetti che esulano dal rapporto rischio - indennizzo al quale inerisce la questione sulla soglia minima di indennizzabilità. Non esula da tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti é di 30 anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio é di 10 anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).

7. - Stante l'accoglimento della questione alla stregua del principio di uguaglianza, resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38 Cost..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20 %, anziché al 10 %.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.