Sentenza n. 93 del 1977
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SENTENZA N. 93

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Pisa, nel procedimento civile vertente tra Aldo Roventini e l'INAIL, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Vinicio Diomedi e l'INAIL, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975;

3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra Uliviero Lombardi e l'INAIL, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Lombardi Uliviero;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Luciano Stanghellini per Lombardi e Carlo Graziani per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1. - In qualità di lavoratore dipendente Aldo Roventini, premesso che era affetto dalla malattia professionale denominata "ipoacusia", chiedeva all'INAIL in data 15 gennaio 1974 la liquidazione di una rendita.

L'INAIL si opponeva e, dopo vari ricorsi amministrativi, il Roventini conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Pisa, l'Istituto, chiedendone la condanna al pagamento della rendita e degli arretrati.

Da una consulenza tecnica si accertava che il Roventini era affetto da ipoacusia da rumori conseguente alle lavorazioni esercitate e che la invalidità permanente si poteva collocare tra il 13 e 16%.

Poiché tale invalidità era esclusa dal pagamento della rendita (art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) il Roventini chiedeva che venisse sollevata questione incidentale di costituzionalità dell'articolo sopra citato.

Il pretore accoglieva la richiesta ritenendo che esiste una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento nella misura della invalidità richiesta per ottenere una rendita nel caso di infortunio (11%) e nel caso di malattia professionale (21%) e che sussiste, quindi, una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Riteneva inoltre che la norma contrastasse con l'art. 38 della Costituzione e con ordinanza del 21 maggio 1974 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. Dinanzi a questa si costituiva l'INAIL sostenendo che la questione é infondata poiché mentre nella malattia professionale la causalità lesiva é diluita nel tempo e quindi lenta a manifestarsi se non dopo un certo grado di maturazione ed un livello di invalidità che il legislatore ha ritenuto indennizzabile al di sopra del 20%, nell'infortunio essa é concentrata trattandosi di causa violenta.

2. - Identica questione, su sollecitazione di parte, veniva sollevata dal pretore di Genova nel procedimento del lavoro tra Diomedi Vinicio e l'INAIL con ordinanza del 23 giugno 1975.

Identica pure la questione sollevata, con ordinanza del 29 gennaio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia nella causa vertente tra Lombardi Uliviero e l'INAIL, la cui motivazione si impernia sostanzialmente sugli argomenti sviluppati dal pretore di Pisa.

Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze in epigrafe si promuove il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dai pretori di Pisa e di Genova e, in riferimento soltanto all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che la inabilità sia conseguente di infortunio (11 %) ovvero di malattia professionale (21 %).

I giudizi congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con unica sentenza in quanto sollevano questione relativa alla stessa disposizione di legge e con argomentazioni coincidenti.

2. - La questione é fondata.

Nel significato medico legale più generale, il termine "malattia" riassume qualsiasi modificazione, rispetto allo stato normale, di un tessuto o di un organo, tale da ripercuotersi sulla funzionalità dell'intero organismo, e dal punto di vista eziologico, la patologia distingue le malattie traumatiche che risultano da colpi, piaghe, compressioni, schiacciamenti ecc. dalle malattie dovute ad agenti fisici come il caldo, il freddo, le radiazioni ecc. e quelle tossiche, infettive, congenite ecc. Tra le cause specifiche della malattia é da considerare il lavoro sia come fattore concausale di certe malattie, sia come causa specifica di talune di esse che, pertanto, prendono il nome di malattie professionali o tecnopatie.

Conseguenza giuridicamente rilevabile della malattia (in generale e, in particolare, delle malattie professionali) é l'invalidità e cioè l'indebolimento permanente o la perdita di un senso o di un Organo.

La stessa conseguenza produce anche l'infortunio sul lavoro pur se trae origine non da altro che da una causa violenta.

Tuttavia per la medicina legale porre una distinzione eziologica con la malattia ha scarso rilievo poiché questa é sempre considerata come conseguenza di una lesione personale e cioè si parla di malattia anche se all'origine c'è una causa violenta poiché dal punto di vista medico - legale é malattia - come si é detto - qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo determinata da lesione.

Da ciò deriva che concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale. Ed é quest'ultima che interessa per la decisione della questione proposta, come conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

3. - Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e infortunio) é la medesima, cioè a dire la invalidità permanente, la disparità di trattamento agli effetti del percepimento della rendita fra il lavoratore che ha sofferto una malattia professionale e quello che ha subito un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi razionalità e giustificazione. In entrambi i casi la fonte dell'evento dannoso risiede nella attività lavorativa svolta con lo specifico rischio del pericolo che essa comporta e quando l'evento dannoso si é verificato, producendo una invalidità permanente, non é consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, rendendola più gravosa per la malattia (21 %) rispetto all'infortunio (11%).

4. - Né può trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo il quale le malattie professionali presentano dal punto di vista medico - legale una precisa e distinta configurazione dagli infortuni, essendo la loro causalità lesiva diluita nel tempo mentre é concentrata (causa violenta) negli infortuni, talché la malattia si evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo dalla sua insorgenza e soltanto ad un certo livello di invalidità che il legislatore ha ritenuto corrispondente al grado del 21 %.

Alle considerazioni già svolte di carattere medico - legale si aggiunge che, poiché l'invalidità contratta ha identica natura (fatto patologico), sia che derivi da infortunio, sia da malattia professionale e che l'invalidità é in diretta connessione con un rapporto di lavoro che quel fatto patologico ha causato o quanto meno ne é stato l'occasione, non é ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela.

Il contrasto della norma impugnata con le norme costituzionali di raffronto (artt. 3 e 38 Cost.) appare maggiormente evidente, come rileva l'ordinanza del pretore di Pisa, ove si consideri che per il combinato disposto dagli artt. 80, ultimo comma, e 132 della legge n. 1124 del 1965, il lavoratore che abbia subito un infortunio comportante una invalidità permanente non indennizzabile (inferiore all'11 %) - in ipotesi 2% - se successivamente contragga malattia professionale dalla quale derivi inabilità permanente la cui percentuale - in ipotes19% - sommata a quella dell'infortunio pregresso superi il 10%, ha diritto alla rendita. Il che dà maggiormente rilievo alla illogicità dell'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 là dove stabilisce che la inabilità permanente da sola malattia professionale, per consentire una rendita, deve ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 20% (venti per cento).

La norma impugnata é quindi in contrasto non solo con l'art. 3 (principio di eguaglianza) ma anche con l'art. 38 della Costituzione perché riduce l'obbligo della assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione della causa di inabilità che é ignorata dalla norma costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi é colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi é invece colpito da infortunio sul lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1977.