Ordinanza n. 111 del 1979
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 111

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal Giudice del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucarno Nemesio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1977 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bargellini Enzo e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.

Visti gli atti di costituzione di Lucarno Nemesio e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l'interpretazione dei giudici a quibus, escluderebbe dall'obbligo della assicurazione dalle malattie professionali coloro che prestino attività non manuale e non sovraintendano al lavoro altrui, per preteso contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

considerato che la Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1977, ha già dichiarato non fondata analoga questione, argomentando nel senso che diversa doveva essere l'interpretazione da adottarsi relativamente alla norma impugnata, nel senso che la stessa va rettamente intesa in modo da ricomprendere nel suo ambito tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata; che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti motivi tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'1 agosto 1979.