Sentenza n. 114 del 1977
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SENTENZA N. 114

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 e comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 21 ottobre e il 2 dicembre 1974 dal pretore di Genova nei procedimenti di lavoro vertenti tra l'INAIL e le società Shell italiana ed altre società, la società Sanac, la Cestor Sud e l'Italia di navigazione, iscritte al n. 530 del registro ordinanze 1974 e al n. 31 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 48 del 19 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 10 aprile 1975 dal pretore di Genova nel procedimento di lavoro vertente tra la società D.S. Data Sjstem e A.M.T. di Genova e l'INAIL, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

3) ordinanza emessa il 23 giugno 1975 dal pretore di Aosta nel procedimento di lavoro vertente tra l'lNAIL e la società nazionale Cogne, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 3 dicembre 1975;

4) ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal tribunale di Firenze nel procedimento di lavoro vertente tra la società Eli Lilly Italia e l'INAIL, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della società Italsider, della Cassa di risparmio di Genova ed altro, della società Patenera ed altre, di Acerbi Camillo e della società Eli Lilly, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL, l'avv. Franco Guidotti, per l'Italsider, l'avv. Fausto Cuocolo, per la Cassa di risparmio di Genova ed altro, l'avv. Carlo Fornario, per la società Patenera ed altro, gli avv.ti Aldo Arangureu e Carlo Fornario, per la società Eli Lilly, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Carlo Bafile, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Genova, in funzione di giudice del lavoro, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 21 ottobre 1974 (n. 530 Reg. ord. 1974, 2 dicembre 1974 (n. 31 Reg. ord. 1975) e 10 aprile 1975 (n. 320 Reg. ord. 1975), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. I relativi giudizi erano stati promossi dall'INAIL, che aveva chiesto ad alcune Ditte che si avvalevano di Centri meccanografici, il pagamento dei contributi assicurativi per tutti gli addetti.

Il giudice a quo disattendeva la tesi dell'INAIL, secondo la quale l'obbligo assicurativo discendeva dal detto comma primo, n. 1, dell'art. 4 citato, in correlazione con l'art. 1 dello stesso T.U.; e, premesso che a suo avviso la norma in questione escludeva dalla tutela in essa prevista gli addetti ai centri meccanografici, in quanto questi non potevano essere considerati lavoratori manuali, sollevava la riferita questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.

Nelle cause in cui furono emesse le ordinanze n. 530/1974 e 31/1975, le ditte convenute avevano peraltro preliminarmente eccepito la decadenza dell'INAIL dall'azione di pagamento, per essere la stessa stata proposta oltre i termini decorrenti dalla contraria decisione amministrativa; avevano perciò dedotto l'irrilevanza della questione di costituzionalità (o comunque di interpretazione) della norma suddetta, siccome attinente al merito e perciò inidonea, nella specie, a condizionare l'esito dei giudizi. Replicava a tale argomento il pretore, assumendo che, in ogni caso, la domanda dell'INAIL doveva e poteva valere come azione autonoma di accertamento, sicché la questione di legittimità costituzionale era da ritenersi rilevante.

2. - Il pretore di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa in data 23 giugno 1975 (n. 485 Reg. ord. 1975), sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma primo, n. 1, del T.U. citato, con riferimento in questo caso alle malattie professionali. Nella causa promossa da Camillo Acerbi contro l'INAIL e concernente la pretesa corresponsione della rendita per silicosi, l'Istituto convenuto aveva chiamato in causa la società Cogne, presso la quale l'attore aveva prestato la propria opera lavorativa come sovraintendente a lavorazioni espletate in ambiente morbigeno, e che non aveva provveduto ad assicurarlo. Il giudice a quo, con sentenza definitiva, condannava l'INAIL a corrispondere all'Acerbi una rendita commisurata al 40% della capacità lavorativa; peraltro, con ordinanza pronunziata nel giudizio tra l'INAIL e Cogne, e previa separazione dei procedimenti, argomentava nel senso che il lavoratore, pur avendo svolto (come accertato in fatto) una delle attività protette di cui all'art. 1 del T.U. n. 1124, era da ritenersi escluso dall'assicurazione, a norma dell'art. 4, comma primo, n. 1 dello stesso T.U., in quanto non aveva prestato attività manuale. Sollevava perciò questione incidentale di legittimità costituzionale di tale disposizione, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

3. - Il tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro di appello, con ordinanza emessa in data 26 novembre 1975 (n. 175 Reg. ord. 1976), sollevava questione di costituzionalità del comma terzo del più volte citato art. 4 del T.U. n. 1124.

L'INAIL aveva chiesto la condanna della società Eli Lilly Italia al pagamento dei contributi assicurativi relativi agli informatori medico- scientifici operanti alle dipendenze della detta società, in quanto riteneva che gli stessi fossero compresi nell'ambito applicativo del terzo comma del ricordato art. 4, il quale, come é noto, si riferisce a commessi viaggiatori, piazzisti ed agenti delle imposte di consumo, i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle loro mansioni si avvalgono, non in via occasionale, di veicoli a motore condotti personalmente. Il giudice a quo riteneva che l'elencazione di categorie contenuta nel citato terzo comma dell'art. 4 fosse tassativa e che pertanto restassero esclusi dalla tutela gli informatori medico-scientifici; sollevava perciò questione incidentale di legittimità costituzionale di tale norma per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della pretesa disparità di trattamento tra i detti informatori medico-scientifici ed i piazzisti.

4. - Si sono costituiti innanzi a questa Corte:

a) l'INAIL, in tutti i giudizi, sostenendo che le norme impugnate vanno interpretate nel senso che é obbligatoria l'assicurazione nei casi sopra riferiti e chiedendo che, ove tale interpretazione non fosse ritenuta acquisita, la Corte affermasse in maniera chiara il principio della irrilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione del tipo di attività che al lavoratore é attribuita in base alla qualificazione aziendale;

b) l'Italsider, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, l'Esattoria delle imposte dirette di Genova, le s.p.a. Palmera, Boero Bartolomeo, Costa Giacomo, Dufour e Marconi Italiana, nei giudizi di cui all'ordinanza n. 530 del 1974 del pretore di Genova, sostenendo, tutte ad eccezione dell'Italsider, l'irrilevanza della questione, in ragione della ricordata eccezione di decadenza dell'INAIL dall'azione; e, tutte, nel merito, l'esattezza dell'interpretazione addotta dal giudice a quo e la infondatezza della questione di costituzionalità;

c) Camillo Acerbi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 485 del 1975 del pretore di Aosta, sostenendo di avere interesse, sebbene non più parte nel giudizio separato nel cui corso l'ordinanza era stata emessa, a sostenere - come sostiene - la fondatezza della proposta questione di costituzionalità;

d) la società Eli Lilly Italia, nel giudizio di cui all'ordinanza n. 175 del 1976 del tribunale di Firenze, sostenendo l'inammissibilità della questione per asserita irrilevanza, in quanto le decisioni della Corte avrebbero avuto effetto solo per il tempo successivo alla loro emanazione; e inoltre perché diretta ad aggiungere alla disposizione di legge censurata una fattispecie diversa. Comunque la questione stessa sarebbe infondata nel merito.

Ha poi spiegato intervento in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, assumendo che la interpretazione fatta propria dal pretore di Genova relativamente al comma primo, n. 1 dell'art. 4 del T.U. n. 1124 é da ritenersi inesatta, e sostenendo perciò l'infondatezza della questione da quel giudice proposta; assumendo, nel giudizio promosso dal pretore di Aosta, che la norma da impugnarsi, vertendosi in tema di malattie professionali, doveva essere l'art. 3 e non l'art. 4 del citato T.U. e che, in ogni modo, anche con riguardo a tale norma, la questione era da ritenersi infondata; deducendo, infine, nel giudizio proposto dal tribunale di Firenze, che i propagandisti medico - scientifici, a norma del terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 1124, sono legittimamente esclusi dall'obbligo assicurativo e comunque sostenendo, nel merito, l'infondatezza della questione.

5. - Alla pubblica udienza del 13 aprile 1977, prendevano la parola gli avvocati i quali insistevano nelle rispettive posizioni.

Considerato in diritto

1. - Le cinque ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa normativa. Pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente dichiarata - in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte - l'inammissibilità della costituzione di Camillo Acerbi, non essendo egli parte nel procedimento che, a seguito di separazione dei giudizi disposta dal giudice, verte unicamente tra INAIL e Cogne, e nel corso del quale é stata sollevata l'eccezione di costituzionalità.

3. - Sull'eccezione pregiudiziale, sollevata in due dei giudizi (quelli di cui alle ordinanze 530/1974 e 31/1975) da alcuni convenuti, i quali deducevano la decadenza dell'INAIL dall'azione giudiziaria in quanto proposta oltre il termine decorrente dalla contraria decisione amministrativa, e quindi l'irrilevanza di ogni questione di incostituzionalità della norma, poiché non dipendeva da questa l'esito della causa, il pretore di Genova ha identicamente motivato nelle due citate ordinanze, affermando che anche se l'azione dell'INAIL per essere stata tardivamente proposta non potesse valere a far dichiarare illegittimo l'atto amministrativo ormai definitivo, essa sarebbe pur sempre ammissibile come autonoma azione di accertamento.

Avendo il pretore ritenuto, motivando, la rilevanza della questione, deve essere disattesa l'eccezione di rilevanza riprodotta in questa sede da alcune parti, come ricordato in narrativa.

4 - Giudicando sul merito della domanda di pagamento premi e penalità proposta dall'INAIL contro varie Ditte che avevano omesso la denuncia del personale addetto ai loro centri meccanografici (operatori e perforatori) il pretore di Genova, nelle tre ordinanze indicate in epigrafe, si é posto il problema se la domanda stessa fosse fondata a termini degli artt. 1 e 4 del T.U. n. 1124 del 1965, che rispettivamente definiscono le attività protette e le persone assicurate.

E lo ha escluso, dopo ampia motivazione nella quale ha considerato che, pur nell'ambito di una evoluzione legislativa e contrattuale collettiva tendente alla eliminazione di una "distinzione in gran parte artificiosa e dai confini tutt'altro che netti" tra mansioni operaie ed impiegatizie, evoluzione della quale é prova il fatto che l'art. 4 del T.U. non parla più di lavoro operaio, ma di opera manuale, tuttavia l'obbligo dell'assicurazione rimane collegato a due presupposti: l'essere addetti a macchine, apparecchi, impianti od attività fonte di rischio, e lo svolgimento di opera manuale, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Nella specie dei perforatori ed operatori addetti alle macchine perforatrici dei centri meccanografici - ha soggiunto il pretore - esiste senz'altro il primo presupposto, ma non il secondo, perché l'attività degli addetti ai centri meccanografici deve considerarsi prettamente intellettuale, per le doti intellettuali che, appunto, richiede. Pertanto - sempre a giudizio del pretore - l'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. n. 1124, non consente l'accoglimento della domanda dell'INAIL, ma, proprio per questo, tale norma non può sottrarsi al dubbio di legittimità costituzionale, non comprendendosi perché il legislatore, al quale pure si riconosce il potere di delimitare l'ambito della copertura assicurativa, possa ragionevolmente discriminare, "in base alla manualità od intellettualità" fra coloro che sono soggetti ad uno stesso specifico rischio dipendente dalla prestazione di lavoro.

Da ciò la questione di costituzionalità dell'art. 4, comma primo, del T.U. n. 1124 nella parte in cui limita l'obbligo assicurativo a coloro che prestano opera manuale retribuita, per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione.

5. - La questione non é fondata.

Essa presuppone una interpretazione della citata norma dell'art. 4 del T.U. n. 1124 che é da tempo pressoché generalmente rifiutata dalla giurisprudenza.

Il pretore ha ricordato l'evoluzione legislativa che dal T.U. del 1904 a quello del 1965, del quale si discute, é venuta eliminando ogni rilevanza, di fronte al rischio, della qualificazione aziendale.

Questa evoluzione é stata accompagnata e sottolineata dalla giurisprudenza.

Già questa Corte, nella sentenza n. 152 del 1969, aveva avuto occasione di rilevare (a proposito di una questione di costituzionalità relativa ad una norma transitoria del T.U. del 1965) che tutti "i lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine fruiscono della tutela assicurativa a prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante nell'impresa".

A questa decisione e alla successiva conforme n. 134 del 1973 si richiamano varie sentenze della Cassazione rapportando la espressione "opera manuale retribuita" al momento in cui il soggetto si serve della macchina e cioé all'attività che comporta il rischio; e ciò anche con puntuale riferimento agli addetti ai centri elettronici o elettrocontabili. Conformi sono pressoché unanimemente la giurisprudenza di merito e le decisioni degli ispettorati del lavoro.

Tale essendo il significato concreto della norma dell'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. n. 1124, letto in relazione all'art. 1; offrendo, quindi, queste disposizioni, come sopra interpretate, la copertura assicurativa agli addetti agli elaboratori elettronici, dei quali si discuteva innanzi al pretore di Genova, ne consegue la infondatezza della questione di incostituzionalità dallo stesso sollevata, avente per presupposto la contraria interpretazione della norma data dal pretore medesimo.

6. - A conclusione analoga ritiene la Corte che debba pervenirsi esaminando la questione sollevata dal pretore di Aosta con la sua ordinanza (n. 485 del 1975). Qui la questione nasceva da una chiamata in giudizio della società Cogne fatta dall'INAIL, che Camillo Acerbi aveva convenuto per sentirla condannare al pagamento della rendita per malattia professionale (silicosi) contratta esercitando le funzioni di sovraintendente alle squadre addette alla produzione (siderurgica) in ambiente morbigeno.

Il pretore pronunciava sentenza definitiva di accoglimento della domanda nei confronti dell'INAIL e con separata ordinanza riteneva che la domanda di pagamento di contributi proposta dall'INAIL contro la Cogne non potesse essere accolta mancando il presupposto dello "svolgimento di opera manuale retribuita o quanto meno prevalentemente manuale" richiesto dall'art. 4, comma primo, n. 1 del T.U. più volte citato; e che pertanto non fosse manifestamente infondata la questione di legittimità della norma medesima perché la tutela assicurativa deve estendersi a tutti i lavoratori che svolgono un tipo di lavoro inquadrato tra le attività protette, indipendentemente dalla natura (manuale o no) del lavoro svolto.

In questa sede l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che il pretore ha equivocato riferendo la questione di costituzionalità all'art. 4 del T.U. che riguarda gli infortuni anziché all'art. 3 che riguarda le malattie professionali. Il rilievo non é senza importanza, nel senso che il pretore non poteva prescindere dall'art. 3, il quale, peraltro, nel rinviare quanto alla specie delle malattie e delle lavorazioni alla tabella n. 4 e all'art. 1 della legge, soggiunge che "in quanto nel presente titolo (reclius: articolo) non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni", tra le quali l'art. 4. Senonché né l'art. 3 né l'art. 4 del T.U., che del resto vanno, ovviamente, letti nella loro correlazione sistematica, consentono - ove si tenga presente la loro corretta interpretazione giurisprudenziale - di ritenere esclusi dalla copertura assicurativa quei dipendenti, impiegati o no, operanti nel medesimo ambiente morbigeno, il che sarebbe davvero senza giustificazione. Non l'art. 4, la cui ricordata interpretazione esclude rilievo alla qualità dell'attività, manuale od intellettuale, del dipendente che opera in condizione di rischio; tanto meno (come la stessa Avvocatura dello Stato esattamente sostiene) l'art. 3, che nella interpretazione di questa Corte (sentenza n. 206/1974) assicura protezione ad ogni lavoratore colpito da malattie professionali in lavorazioni indicate nelle tabelle annesse alla legge.

7. - Diversa é la questione sollevata nell'ordinanza del tribunale di Firenze, che si riferisce al comma terzo dell'art. 4 del T.U. citato. La questione che, dopo essere stata trattata con vario esito in sede amministrativa, giungeva in sede giurisdizionale prima innanzi al pretore poi al tribunale come giudice del lavoro di appello, consisteva nello stabilire se, come sosteneva l'INAIL, i cosiddetti propagandisti medico-scientifici dei prodotti medicinali, definiti dall'INAIL "personale viaggiante", fossero compresi nell'obbligo di assicurazione stabilito nel comma terzo del più volte citato art. 4 del T.U. n. 1124, il quale non li indica espressamente, a differenza di quanto fa per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, ancorché vincolati da rapporti impiegatizi.

Il tribunale nella sua ordinanza ha ritenuto in linea di fatto ("dall'istruttoria é emerso", ha detto) che "in linea generale i suddetti informatori... necessariamente si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti", ma ha aggiunto che essi "pure essendo esposti per ciò ad un rischio di infortunio del tutto analogo a quello dei commessi viaggiatori, dei piazzisti e degli agenti delle imposte di consumo... non possono ritenersi coperti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro perché la elencazione contenuta nel comma terzo dell'art. 4 del T.U. n. 1124 é tassativa e non suscettibile di espansione analogica". E pertanto ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto la detta elencazione ritenuta tassativa determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri impiegati che ne sono esclusi, tra i quali gli informatori medico- scientifici che pure sono soggetti allo stesso rischio derivante dall'uso dei veicoli da essi condotti.

Premesso che le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della società Eli Lilly Italia sono inattendibili per palese contrasto con il costante insegnamento di questa Corte circa l'obietto dei giudizi e l'efficacia delle pronunce di legittimità costituzionale, la Corte ritiene che la questione non sia fondata. Essa presuppone, infatti, come quella qui sopra esaminata, una interpretazione, e quindi un significato concreto, della norma denunciata, diversi da quelli che si desumono dalla giurisprudenza di questa Corte e della Cassazione.

Nella già citata sentenza n. 152 del 1969 la Corte ha negato il carattere innovativo della disposizione del 3 co. art. 4 del T.U. rispetto alla normativa del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che non conteneva una disposizione corrispondente a quella, che si pretende limitatrice, del terzo comma dell'art. 4 del T.U. citato. Il che induce a non considerare tassativa l'elencazione in questo contenuta che, diversamente, limiterebbe il campo di azione della copertura assicurativa, escludendo - come si legge nella citata sentenza della Corte - "tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio presso macchine", i quali fruiscono della tutela assicurativa a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nell'impresa.

E la Cassazione ha dichiarato che l'esplicito riferimento (nell'art. 4, comma terzo del T.U.) agli addetti alla riscossione delle imposte di consumo, così come ai commessi viaggiatori e piazzisti, ha contenuto chiaramente interpretativo ed esemplificativo, in quanto non li considera ex novo come impiegati in via di eccezione.

Con questa interpretazione, che la Corte ritiene aderente alla ratio della norma, escluso il carattere tassativo dell'elencazione contenuta in essa, diventa una questione di mero fatto lo stabilire se i propagandisti medico-scientifici al pari dei piazzisti si avvalgono non in via occasionale dei veicoli a motore da essi condotti e sono soggetti agli stessi rischi. Il tribunale di Firenze, come si é ricordato, l'ha risolta in modo positivo.

Tanto la difesa della società Eli Lilly quanto l'Avvocatura dello Stato criticano questo giudizio di fatto del tribunale di Firenze e ne negano l'esattezza. Ma é evidente l'irrilevanza in questa sede di questa critica e di questa negazione, le quali, se non precluse, vanno sottoposte al giudice di merito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione di Camillo Acerbi;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevate dal pretore di Genova e dal pretore di Aosta con le ordinanze indicate in epigrafe, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo del citato T.U. n. 1124 sollevata dal tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1977.