Sentenza n. 152 del 1969
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SENTENZA N. 152

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1968 dalla Corte di cassazione - sezione seconda civile - nelle cause civili vertenti tra l'I.N.A.I.L., Platania Vincenza, la società Trezza ed altri, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177. del 13 luglio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Platania Vincenza ed altri e dell'I.N.A.I.L.;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Valerio Flamini, per l'I.N.A.I.L.

 

Ritenuto in fatto

 

Antonino Platania, dipendente dalla società Trezza, appaltatrice delle imposte di consumo del Comune di Palermo, in data 24 luglio 1959, mentre svolgeva le sue mansioni di agente accertatore in motocicletta fu investito ed ucciso dall'autocarro di proprietà di Giuseppe Di Noto e Giuseppe Licari. Per questo fatto, davanti al tribunale di Palermo furono istituiti due giudizi civili, uno promosso dalla vedova del Platania contro l'I.N.A.I.L. per il pagamento delle rendite spettanti a sensi del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, ed un altro promosso dall'I.N.A.I.L. contro la ditta Trezza per l'omessa assicurazione del proprio dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

Nei due giudizi, che furono riuniti, sorse la questione sulla sussistenza dell'obbligo di assicurare gli agenti accertatori delle imposte di consumo che fanno uso di autoveicoli, cioè sulla interpretazione da dare al n. 2 del primo comma dell'art. 1 del R.D. n. 1765 del 1935, secondo il quale l'assicurazione contro gli infortuni é obbligatoria per i dipendenti addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, per il controllo della combustione, destinati a scopo industriale, commerciale ed agricolo.

Il tribunale ritenne la sussistenza di tale obbligo ed accolse le domande attrici della vedova Platania contro l'I.N.A.I.L. e dell'I.N.A.I.L. contro la ditta Trezza. Ma la Corte d'appello di Palermo fu di avviso contrario in quanto l'agente accertatore delle imposte di consumo non presta opera manuale retribuita in qualità di operaio, ma esercita mansioni che debbono essere considerate impiegatizie.

La questione fu sottoposta quindi al giudizio della Corte di cassazione.

Nelle more del giudizio é intervenuto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, emesso in base alla delega conferita al Governo dall'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per il coordinamento in un testo unico legislativo delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ed il TU. ha risolto la questione disponendo, nel terzo comma dell'art. 4, che tra le persone assicurate sono compresi anche gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Tuttavia nelle norme transitorie del T.U. é stato inserito l'art. 199 per cui, per le persone suindicate, "le disposizioni del decreto stesso hanno effetto dal 1 gennaio 1966". E la Corte di cassazione - pur chiamata ad interpretare ed applicare la legge del 1935 ha - accolto la richiesta del Procuratore Generale ed ha sollevato con ordinanza del 5 febbraio 1968 la questione di legittimità costituzionale del detto art. 199 per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il Governo ha inteso introdurre una disposizione innovativa allorché ha dichiarato che sussiste l'obbligo della sopraindicata assicurazione a partire dal 1 gennaio 1966, ma, nel tempo stesso, ha implicitamente affermato che l'obbligo era escluso dalla legislazione precedente. Ciò posto, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968.

Nel giudizio innanzi questa Corte si sono costituiti la vedova del Platania, Fiorentino Concetta, e i figli Platania Vincenza, Aldo e Renato, e si é costituito altresì l'I.N.A.I.L.

La difesa dell'I.N.A.I.L. rileva che l'obbligo dell'assicurazione degli agenti sopraindicati sussisteva anche sotto il vigore del R.D. n. 1765 del 1935 e che, pertanto, apparirebbe logicamente indubbia la illegittimità costituzionale dell'art. 199 del T.U. del 1965, che per il periodo antecedente al 1 gennaio 1966 avrebbe creato una ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori di cui si discute e gli altri prestatori d'opera addetti alla conduzione di mezzi meccanici.

 

Considerato in diritto

 

La questione della illegittimità dell'art. 199, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla ordinanza della Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é fondata. Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato col detto decreto - dopo avere disposto, all'art. 4, terzo comma, che tra le persone assicurate sono compresi anche gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti - contiene, fra le norme generali, transitorie e finali, quella impugnata, la quale rinvia alla data del 1 gennaio 1966 l'inizio dell'obbligo assicurativo per i suindicati agenti. Siffatta norma crea incertezza e disparità di trattamento per tutto il periodo precedente al gennaio 1966.

Sotto il vigore del R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765, l'art. 1 n. 2, e l'art. 18 disponevano che sono compresi nella assicurazione coloro che fuori del proprio domicilio, in modo permanente o avventizio, prestano, alle dipendenze e sotto la direzione altrui, opera manuale retribuita, quando siano esposti al rischio dipendente dall'uso di macchine per il loro servizio. E l'art. 2 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, precisava che si considerano addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato e presso i motori di esse o presso apparecchi a pressione tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, dai motori o dagli apparecchi suddetti.

Poiché la giurisprudenza era contrastante sulla applicabilità o meno di tali norme anche agli agenti delle imposte di consumo, che si servono di veicoli a motore, il legislatore, con l'art. 4, terzo comma, del T.U. del 1965 ha inteso eliminare ogni dubbio circa l'obbligo della assicurazione; ma il rinvio dello inizio di tale obbligo al 1 gennaio 1966, disposto dall'art. 199, conferisce alla norma dell'art. 4 un carattere innovativo, con la conseguenza che, fino al gennaio 1966, l'obbligo assicurativo si deve ritenere insussistente.

La Corte di cassazione, che nella ordinanza di rimessione, dichiara di "non potere escludere che nella previsione legislativa del 1935 possano rientrare gli agenti in questione" ha ritenuto di non dover prescindere dall'esame del T.U. del 1965 e dal rilievo che la norma impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento da sottoporre al sindacato di costituzionalità.

Ed é ovvia la denunziata disparità di trattamento derivante dal fatto che, per gli agenti di cui si discute, sia stato escluso l'obbligo della assicurazione, fino alla data del 1 gennaio 1966 mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali (art. 2 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che gli agenti delle imposte di consumo di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, siano soggetti alla assicurazione obbligatoria fino alla data del 1 gennaio 1966.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1969.