Sentenza n. 102 del 1986

 

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SENTENZA N. 102

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con due ordinanze emesse il 5 maggio 1982 e l'8 febbraio 1984 dalla Corte di Appello di Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra l'Esattoria comunale imposte dirette di Gela e i Fallimenti dell'Impresa costruzioni Hornbostel s.n.c. e della Ditta Iannizzotto Emanuele iscritte al n. 509 del registro ordinanze 1982 e al n. 544 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983 e n. 287 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza resa il 5 maggio 1982 (notificata e comunicata il successivo 8 giugno; pubblicata nella G. U. n. 4 del 5 gennaio 1983 e iscritta al n. 509 R.O. 1982) sull'appello proposto dalla Esattoria comunale II.DD. di Gela avverso la sentenza 15-28 aprile 1981 non notificata, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l'opposizione allo stato passivo promossa dalla Esattoria, che ebbe a chiedere di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della Impresa costruzioni ing. Enrico Hornbostel, società in n.c., e dei suoi soci, perché il ricorso depositato il 27 gennaio 1978 era stato prodotto ben oltre il termine perentorio di giorni quindici previsto dall'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, decorrente dal deposito dello stato passivo in cancelleria avvenuto il 20 dicembre 1977 e non dalla notizia del curatore data con raccomandata con avviso di ricevimento spedita l'11 gennaio 1978 e ricevuta il successivo 12, la Corte d'appello di Caltanissetta, in accoglimento di eccezione sollevata dalla Esattoria, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 3 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria. In riferimento all'art. 24 comma secondo ha il giudice a quo richiamato le sent. nn. 151 e 152/1980 e 42/1981 della Corte costituzionale in quanto indurrebbero la Corte ad andare in avviso contrario al giudizio di infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 98 comma primo espresso con la sent. 157/1971, ha escluso che vi siano ragioni apprezzabili per derogare al principio generale secondo cui i termini per impugnare decorrono, secondo i casi, dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento, ha dubitato che la notizia della emanazione dell'atto impugnabile si acquisisca con il semplice deposito dello stato passivo in cancelleria, ha posto in rilievo che le esigenze di celerità delle procedure e di contestualità delle decisioni su tutte le opposizioni sarebbero pur sempre salvaguardate da una pluralità di dies a quibus determinati dalle comunicazioni che il curatore deve dare ai creditori in tutto o in parte esclusi (comunicazioni che si esaurirebbero in un ristrettissimo periodo di tempo per tutti gli interessati e, quindi, renderebbero se non identici quasi uguali i dies a quibus per le opposizioni e consentirebbero al giudice delegato, cui i ricorsi in opposizione vanno diretti, di fissare l'udienza per la comparizione di tutti gli opponenti e del curatore, a termini per impugnare scaduti per tutti gli opponenti). In riferimento all'art. 3 comma primo Cost. ha la Corte di Caltanissetta osservato che l'art. 98 comma primo consente che i creditori abbiano a disposizione termini diversi a seconda delle date di notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo, che ai ereditari dell'imprenditore fallito é riservato trattamento diverso, e deteriore, dal trattamento riservato ai creditori dell'imprenditore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dal testo dell'art. 209 comma secondo l. fall., risultante dalla C. cost. 155/1980.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento, con atto depositato il 25 gennaio 1983, per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando a sostegno della conclusione di infondatezza della proposta questione dalla C. cost. 157/1971, rispetto alla quale non avrebbe espresso opposto giudizio la C. cost. 155/1980

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2.1. - Con ordinanza resa l'8 febbraio 1984 (notificata il 12 e comunicata il 18 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 287 R.O. 1984 e iscritta al n. 544 R.O. 1984) sull'appello proposto con atto notificato il 19 marzo 1983 avverso la sentenza 26 gennaio-1 febbraio 1983, notificata l'8 dello stesso mese, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Esattoria comunale II.DD. di Gela che ebbe a chiedere di essere ammessa al passivo del fallimento della Ditta Iannizzotto Emanuele, sul riflesso che il ricorso in opposizione era stato proposto dopo la scadenza del termine di giorni 15 dal deposito dello stato passivo in cancelleria avvenuto il 18 aprile 1980 e non dalla notizia comunicata dal curatore con raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 26 aprile 1980, la Corte d'appello di Caltanissetta, premesso che il termine di giorni 15 di cui all'art. 98, comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha carattere di perentorietà e decorre dalla data di deposito dello stato passivo e non dalla data della comunicazione del curatore, prevista dall'art. 97, e, di conseguenza, dovrebbe l'appello rigettarsi, ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 3 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione dei ereditori in tutto o in parte esclusi decorre non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97 sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria, richiamando e sviluppando quanto argomentato con la precedente ordinanza 5 maggio 1982.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 novembre 1984, con il quale é tornata a richiamare le C. cost. 157/1971 e 155/1980 e ha reputato chiaro che il creditore escluso in tutto o in parte dallo stato passivo dovrebbe e potrebbe con la minima diligenza acquisire contezza del provvedimento sfavorevole e seguire gli sviluppi della procedura.

3. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'Avv. dello Stato Siconolfi si é rimesso allo scritto ribadendo la conclusione d'infondatezza della proposta questione.

Considerato in diritto

4. - I due incidenti, aventi ad oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale, vanno riuniti ai fini di contestuale deliberazione.

5. - Il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo ("I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 é fondato perché manifesta é l'offesa inflitta al diritto di difesa garantito - quale che sia lo stato e il grado del procedimento - dall'art. 24 comma secondo Cost..

Vero che questa Corte ebbe a dire infondata la questione con sent. 157/1971, ma non men vero che nell'area del diritto fallimentare l'art. 18 comma primo é stato con sent. 151/1980 dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento, né diversa sorte é stata riservata con sent. 152/1980 all'art. 99 comma quinto nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e proporre ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo, e con sent. 303/1985 all'art. 26 comma primo nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.

Nella più ampia area delle procedure concorsuali estrafallimentari non sono da negligere la sent. 255/1974, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 183 comma primo nella parte in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa e, in particolare guisa, la sent. 155/1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 comma secondo nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. La circostanza che nella motivazione della sent. 155/1980 abbia questa Corte posto in rilievo le divergenze strutturali e qualificatorie che separano l'accertamento del passivo a seconda che formi parte di fallimento ovvero di liquidazione coatta amministrativa, non giova a ravvisarvi, come ha argomentato l'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, conferma della ratio decidendi che informava di sé la sent. 157/1971, non solo perché le considerazioni sulla verificazione fallimentare dei crediti altro non erano che un obiter dictum, ma anche, e soprattutto, perché la diversa struttura delle due verifiche evidenziata dalla natura amministrativa dell'elenco dei creditori ammessi e esclusi, formato dal commissario della l.c.a., non consentiva di far leva sul collegamento tra formazione dello stato passivo e opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi che ha indotto correnti dottrinali ad inserire l'accertamento del passivo fallimentare nella categoria dei processi di accertamento sommario di cui al Capo I del Libro IV del codice di procedura civile.

Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 98 comma primo nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dello stato passivo, si impone, e la sent. 155/1980 induce la Corte ad emettere pronuncia manipolativa additiva sostituendo nella funzione di dies a quo al deposito dello stato passivo la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore é, ai sensi dell'art. 97 comma terzo, tenuto a dar notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva.

6. - Non basta. Sebbene nei fascicoli di merito pervenuti alla Cancelleria della Corte non siano stati inseriti gli stati passivi, resi esecutivi dai giudici delegati ai due fallimenti dichiarati dal Tribunale di Caltanissetta, né sia aliunde consentito constatare se altri creditori abbiano proposto opposizione agli stati passivi, reputa questa Corte che il dettame del processo giusto a render concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24 comma secondo Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici, non sia in pieno realizzato se non si precisi che il curatore é tenuto a dar notizia non solo ai creditori in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva ma anche agli altri creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo.

Due ordini di motivi inducono a tanto la Corte.

Il carattere concorsuale della ripartizione dell'attivo della quale la verificazione del passivo funge da presupposto, fa sl' che ciascun creditore si atteggi rispetto a ciascun altro creditore quale homini lupus: del che rappresenta - ancor prima dell'art. 100 - incisiva immagine l'art. 96, comma secondo r.d. 267/1942, a tenor del quale il giudice delegato, che pur ha predisposto lo stato passivo, tien conto, nella adunanza fissata, ai sensi dell'art. 16 n. 51 nella sentenza dichiarativa di fallimento, delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati (creditori e terzi che vantano diritti reali su cose mobili del fallito), nonché dei nuovi documenti esibiti, al fine di apportare le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.

La finalità pratica cui la verificazione dello stato passivo é indirizzata, ove la s'inquadri nella categoria degli accertamenti sommari, non consente che nella successiva fase a contraddittorio pieno sia modificata la sfera dei legittimati ad agire e a contraddire, quale delineata nel combinato disposto degli artt. 16 n. 5, 95 comma quarto e 96.

Pertanto: tutti i creditori menzionati nello stato passivo - ammessi o no - debbono essere dal curatore notiziati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7. - Postoché, ai sensi dell'art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi), "Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato." (comma primo) "Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati, le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma." (comma secondo) e "Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni." (comma quarto), la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo - ove si rifletta che non sempre sono spiegate anche opposizioni di creditori in tutto o in parte esclusi e ammessi con riserva e, pertanto, non si realizza la riunione del giudizio di impugnazioni con quello delle opposizioni - questa Corte non può non giovarsi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 per porre nel secondo capo della decisione che va ad adottare l'art. 100 comma primo all'unisono con il capo primo dichiarativo dell'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 503 R.O. 1982 e 544 R. O. 1984,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo,

2) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1986.