SENTENZA N.152
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze 23 novembre 1976, 26 giugno 1978 e 27 giugno 1979 della Corte di cassazione e 7 febbraio 1979 della Corte d'appello di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 102 del registro ordinanze 1977, 81 e 880 del registro ordinanze 1979 e 62 del registro ordinanze 1980, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 1977, n. 87 del 1979 e nn. 36 e 85 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Bin Oscar e del fallimento < Edilcentro Appia Nuova >;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato Giovanni Marrapese per il fallimento < Edilcentro Appia Nuova >.
Considerato in diritto
1. - La circostanza che in tre vicende venga in considerazione la tempestività del ricorso in Cassazione e nell'ultima per ordine di data la tempestività dell'appello avverso sentenze reiettive di opposizioni all'esclusione dallo stato passivo fallimentare non impedisce la riunione dei quattro procedimenti nei quali si nega la idoneità dell'affissione di sentenze di merito a porre in moto il termine per impugnarle, senza offendere il diritto di difesa del soccombente. Né maggior consistenza avrebbe il dubbio sulla riunione suggerito da ciò che il primo incidente è sorto in procedura di liquidazione coatta amministrativa perchè l'art. 209, secondo comma, r.d. 267/1942 richiama l'art. 98 il cui secondo comma si sospetta illegittimo per contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto fa decorrere il termine per l'appello e per il ricorso in Cassazione dalla affissione delle sentenze rispettivamente rese in primo e in secondo grado.
2. - La denuncia, con la quale si pone in forse il dies a quo e non la durata dei termini, di cui all'art. 99, quinto comma, è fondata perchè la già avvenuta identificazione delle parti soccombenti e si aggiunga vincitrici priva di giustificazione la scelta dell'affissione, quale atto idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione; affissione, la quale spiega il prezzo, imposto al soccombente, della non agevole conoscenza del dies a quo che tale forma di propalazione è idonea a somministrare, anche se sorretta da immediata comunicazione del dispositivo non incidente sul corso del termine, sol in processi in cui per un verso le parti per dirla con l'art. 150 c.p.c. sono difficilmente identificabili e per altro verso incalza la necessità di non frazionare la trattazione e la decisione su di una pluralità di pretese in vario modo connesse. Esigenze, che non si avvertono nei giudizi di opposizione allo stato passivo vuoi in secondo Vuoi in terzo grado, anche perchè la opportunità di riunire in unico processo più impugnazioni di sentenze di merito potrà essere soddisfatta con l'applicazione di ben note norme del codice di procedura civile sino a quando non riterrà il legislatore di dettare altra speciale disciplina.
Pertanto, l'applicazione della disposizione impugnata si risolve in una menomazione del diritto di difesa priva di giustificazione .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 102/1977, 81 e 880/ 1979 e 62/1980, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27/11/80.