Ordinanza n.94 del 1986

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 94

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Baraldi Gualtiero iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio penale di appello, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della invalidità di atti istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;

che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49/1970, questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1". E la stessa conclusione é stata confermata, dalle più recenti ordinanze nn. 271

 e 329/1985, anche con riferimento all'art. 3 Cost.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.