ORDINANZA N. 94
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Baraldi Gualtiero iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio penale di appello, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della invalidità di atti istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;
che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del consiglio dei ministri.
Considerato che con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49/1970, questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1". E la stessa conclusione é stata confermata, dalle più recenti ordinanze nn. 271
e 329/1985, anche con riferimento all'art. 3 Cost.Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.