Ordinanza n.329 del 1985

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ORDINANZA N. 329

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con tre ordinanze emesse il 21 luglio, il 7 maggio e il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Fabbiani Athos ed altri, Armaroli Andrea e Marani Ruggero iscritte ai nn. 61, 116, 129 del registro ordinanze del 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137 bis e 161 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le tre ordinanze in epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti istruttori (come quelli della specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;

che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 12 luglio 1984, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della impugnativa.

Considerato che con sentenza n. 127 del 1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49 del 1970, questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1"; e che la stessa conclusione é stata ribadita dalla più recente ordinanza n. 271 del 1985, anche con riferimento all'art. 3 Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.