SENTENZA N. 127
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, nell'inciso "in quanto sono applicabili", e dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 luglio 1965 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Chendi Giuseppe, iscritta al n. 210 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965;
2) ordinanza emessa il 30 dicembre 1965 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Comodo Marcantonio, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1966 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Aigner Alfons, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara il 6 luglio 1965, risulta che, nel corso del procedimento penale a carico di Chendi Giuseppe, l'interrogatorio dell'imputato era stato assunto il 27 febbraio 1964, mentre il deposito era stato disposto oltre un anno dopo, cioè il 9 marzo 1965, con decreto notificato il 10 marzo. Donde la violazione dell'art. 304 quater del Codice di procedura penale (come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517), con la conseguente nullità degli atti predetti.
Il Tribunale muove dal presupposto dell'applicabilità, in base alle sentenze di questa Corte 11 e 52 del 1965, dell'accennata disposizione ai procedimenti istruiti (come nella specie) col rito sommario. Ed, in relazione a tale presupposto, ritiene che, nel caso, si presentava pregiudiziale la questione circa gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale riguardo ai giudizi in corso: effetti che, nel senso della retroattività, col solo limite della cosa giudicata, discenderebbero specialmente dalla natura dichiarativa inerente alle sentenze stesse.
Il Tribunale rileva che tale retroattività, sia pure entro certi limiti, sarebbe riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, non soltanto riguardo ai giudizi civili, ma, in via di principio, anche per quelli penali, dalla sentenza a Sezioni unite 27 ottobre 1962.
Osserva tuttavia che, con questa ultima decisione, si sarebbe data all'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, una interpretazione che sembrerebbe in contrasto con il primo comma dell'art. 136 della Costituzione. In quanto cioè, nonostante la dichiarazione di illegittimità, resterebbe integra la validità degli atti processuali compiuti anteriormente ad una sentenza del giudice ordinario emessa in primo grado, o ad altri provvedimenti, anche se non coperta la prima dal giudicato, o non divenuti gli altri comunque irrevocabili.
A tale soluzione, secondo l'ordinanza, la Corte di cassazione sarebbe pervenuta applicando, per analogia, l'art. 72 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale, e il principio tempus regit actum desunto dall'art. 11 delle preleggi. Questa interpretazione dell'art. 136, mediante la norma della legge ordinaria, porrebbe in luce il contrasto che, a quanto si assume, sarebbe ravvisabile fra le disposizioni del citato art. 30 ed il precetto costituzionale; poiché questo avrebbe una portata più larga circa gli effetti delle sentenze di questa Corte, fermo restando il limite stabilito dal giudicato.
Donde la non manifesta infondatezza della questione come sopra profilata.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1965, n. 326.
In questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 13 agosto 1965.
La difesa dello Stato accenna preliminarmente al dubbio circa l'ammissibilità della questione, in quanto riguardante una disposizione della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale legge, pur essendo legge ordinaria, avrebbe, secondo una opinione dottrinale, carattere rafforzato rispetto alle altre leggi, poiché sarebbe stata emanata per attuare la disciplina costituzionale concernente il funzionamento di questa Corte, in base all'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
Nel merito, l'Avvocatura, in sostanza, pone in rilievo che la Corte di cassazione, nella ricordata sentenza, avrebbe riconosciuto l'effetto generale erga omnes e la efficacia retroattiva delle sentenze di questa Corte, in conformità degli artt. 136, primo comma, della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (dei quali la disposizione dell'art. 30 della legge n. 87 non rappresenterebbe che una ulteriore conforme precisazione, sia pure con diversa formulazione), e ne avrebbe altresì fatto corretta applicazione nel caso allora esaminato.
Il principio della retroattività, inerente alla dichiarazione di illegittimità, infatti, importerebbe, nell'applicazione ai giudizi in corso, anche un problema dei limiti entro i quali il principio stesso dovrebbe essere contenuto, in relazione ai rapporti giuridici già sorti ed agli atti già compiuti prima dell'emanazione della sentenza. Problema che, peraltro, esulerebbe dall'ambito del giudizio di costituzionalità, dovendosi ritenere rimesso alla competenza del giudice ordinario; al fine di evitare, si aggiunge, che si pervenga a conseguenze non conformi ad una equilibrata valutazione delle esigenze pratiche.
Conclude quindi chiedendo che la questione, sollevata dal Tribunale, se non inammissibile, sia dichiarata non fondata.
2. - Dall'ordinanza 30 dicembre 1965 del Tribunale di Varese risulta che, nel procedimento penale a carico di Comodo Marcantonio, istruito con rito sommario, era stata dedotta la nullità della perizia riguardante la parte offesa, perché espletata senza l'osservanza delle disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale.
Il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendola assorbente rispetto alla predetta eccezione di nullità e non manifestamente infondata.
Anche in questa ordinanza si osserva, in proposito, che la citata disposizione, secondo un indirizzo giurisprudenziale più volte confermato dalla Corte di cassazione in sede penale (sentenze 24 aprile 1964, 1 e 6 luglio 1965), sarebbe stata intesa nel senso dell'inapplicabilità delle pronunzie di questa Corte agli atti istruttori già compiuti nel vigore della disposizione dichiarata illegittima. Ciò, in applicazione del principio tempus regit actum ai sensi degli artt. 65 del decreto 28 maggio 1931, n. 602, e 16 del decreto 8 agosto 1955, n. 666, rispettivamente concernenti le norme transitorie del Codice di procedura penale e delle modificazioni apportate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.
Anche secondo il Tribunale di Varese, in base all'accennata interpretazione del citato articolo 30, si verrebbe a determinare una situazione normativa in contrasto sia con il diritto alla difesa (art. 24), sia con l'art. 136 della Costituzione, in relazione all'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1966, n. 64.
In questa causa non vi é costituzione di parti.
3. - Con ordinanza, emessa il 25 gennaio 1966, nel corso del procedimento penale, istruito col rito sommario, a carico di Aigner Alfons, il Pretore di Pieve di Cadore ha rilevato che l'imputato era stato rinviato a giudizio senza il previo deposito degli atti nella cancelleria ai sensi dell'art. 372 del Codice di procedura penale. Tale mancato deposito importerebbe (secondo la eccezione dedotta dalla parte privata) violazione del diritto di difesa, in base ai principi affermati dalla ricordata sentenza di questa Corte n. 52 del 1965.
Il Pretore ha pure osservato che, siccome nel dispositivo di detta sentenza, la dichiarazione di incostituzionalità sarebbe limitata alla ritenuta inapplicabilità (in base all'art. 392 del Codice di procedura penale) degli artt. 304 bis, ter e quater, tale dichiarazione non sarebbe estensibile all'ipotesi del deposito degli atti preveduto dal citato art. 372; e siccome inoltre questa ipotesi sarebbe analoga, ma non subordinata a quella, oggetto della decisione citata, per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha ritenuto di dover sollevare, per ciò che attiene al deposito degli atti, autonoma (così si esprime l'ordinanza) questione di legittimità costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 392 del Codice di procedura penale, nella parte oggetto della precedente sentenza di questa Corte, ed in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Rileva inoltre il Pretore che, nel procedimento penale anzidetto, istruito col rito sommario, era stata espletata una perizia sulla parte lesa, senza l'osservanza delle disposizioni dei citati artt. 304 bis, ter e quater. In proposito ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione sopra menzionata e la più recente sentenza dell'11 dicembre 1965 (n. 6 del 1966) dalla quale si desumerebbe una applicazione ex nunc delle dichiarazioni di illegittimità. E pertanto, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte nelle ordinanze sopra menzionate, ha sollevato la questione di legittimità anche dell'art. 30, terzo comma, della più volte ricordata legge 11 marzo 1953, n. 87. L'ordinanza si sofferma anche sulla diversa formulazione della detta norma, rilevando che non si tratterebbe di una differenza soltanto formale e trascurabile, in quanto, in base a quest'ultima disposizione si potrebbe ritenere che la norma dichiarata illegittima potesse permanere nell'ordinamento restando, soltanto paralizzata nell'applicazione, mentre la disposizione dell'art. 136 avrebbe una portata più estesa, nel senso dell'inefficacia della norma fin dall'origine. Il che renderebbe possibile che la dichiarata illegittimità della norma stessa incidesse anche sugli atti già compiuti prima della pronunzia di incostituzionalità.
Pure in questa ordinanza si rileva che questa disposizione potrebbe importare una applicazione restrittiva delle sentenze dichiarative dell'incostituzionalità, in contrasto con la portata del primo comma dell'articolo 136 e con l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1966, n. 64.
Anche in questa non vi é costituzione di parti.
4. - Nella causa nella quale si é costituita, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, in data 4 maggio 1966, a conferma ed illustrazione delle conclusioni, con riferimenti alle varie opinioni manifestate nella dottrina.
Dopo avere ricordato altre sentenze della Corte di cassazione, non menzionate nell'atto di intervento e, in particolare, la sentenza a Sezioni unite dell'11 dicembre 1965 (n. 6 del 1966), la difesa dello Stato dà atto, in particolare, che, sulla questione relativa alla retroattività, o meno, delle sentenze di questa Corte, la dottrina, pressoché unanime, é orientata in senso difforme da quello adottato nei vari casi concreti esaminati e decisi dal supremo organo della giurisdizione ordinaria; nel senso, cioè, dell'applicabilità al giudizio in corso salvo l'irrevocabilità degli atti. La Cassazione, osserva la difesa dello Stato, per quanto riguarda in specie le norme attinenti agli atti processuali del procedimento penale, porrebbe la distinzione fra l'incidenza "diretta" della pronunzia di incostituzionalità, e quindi l'applicabilità agli atti da compiere o in corso di compimento, e l'incidenza "indiretta" circa gli atti già compiuti prima della dichiarazione di illegittimità della norma.
Per altro, come é stato già rilevato nelle deduzioni, secondo la tesi esposta dall'Avvocatura, tali ragioni dottrinali, che non sarebbero condivise da una parte autorevole della stessa dottrina, non potrebbero comunque avere influenza nella decisione dell'attuale controversia. Si tratterebbe, infatti, soltanto di vedere se l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di cassazione, sia da rapportarsi, o no, ad una corretta interpretazione del terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87. Questa disposizione, infatti, si conferma, nonostante la diversa formulazione, avrebbe contenuto sostanzialmente identico a quello del precetto costituzionale, del quale, se mai, rappresenterebbe una evoluzione legislativa, cioè un allargamento in relazione agli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità, e non già un'involuzione a carattere restrittivo, come riterrebbe il Tribunale. Ed a tale identità di contenuto si sarebbe riferita anche la Corte di cassazione sia nella sentenza del 27 ottobre 1962, sia, ancor più esplicitamente, nella più recente sentenza dell'11 dicembre 1965. Ciò risulterebbe chiarito anche, oltre che dal complesso della motivazione, da quella parte della medesima, nella quale si é ritenuta la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità del citato terzo comma, rilevando che una eventuale dichiarazione di illegittimità della predetta disposizione, non escluderebbe che l'interprete dovesse pervenire alle stesse conclusioni adottate in detta sentenza, in base esclusivamente alle disposizioni delle leggi costituzionali.
L'Avvocatura conferma quindi la tesi già prospettata, nel senso che anche se, per ipotesi, la Corte di cassazione non avesse correttamente risoluto il problema di sua competenza, concernente l'interpretazione del terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, ciò non potrebbe dar luogo ad un conflitto per contrasto con l'art. 136 della Costituzione od altro precetto costituzionale.
Considerato in diritto
Le tre cause, sussistendo identità di questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
1. - L'ordinanza n. 25 del 1966, come si é in precedenza accennato, ha rilevato che, nel corso del procedimento, istruito con il rito sommario, l'imputato era stato rinviato a giudizio senza il previo deposito degli atti, ai sensi dell'art. 372 del Codice di procedura penale. Ha quindi sollevato, sotto tale aspetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, dello stesso Codice, il quale, con l'inciso "in quanto applicabili" renderebbe possibile non estendere all'istruttoria sommaria il predetto art. 372 dettato per quella formale. Il che importerebbe violazione del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
La questione non é fondata.
Come si nota anche nell'ordinanza, la sentenza di questa Corte n. 52 del 1965, con riguardo alla questione allora prospettata, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione, ora nuovamente impugnata, in relazione agli articoli 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517), concernenti i diritti dell'imputato nello svolgimento dell'istruttoria sommaria. Ma, con tale pronunzia, si é dichiarata soltanto parzialmente l'illegittimità dell'inciso anzidetto, lasciando peraltro inalterata, nella sua struttura e nelle sue finalità, l'istruzione col rito sommario così come delineata dal Codice processuale; e lasciando quindi tuttora operante la norma per la parte non concernente la questione proposta.
Ora, non é contestabile che il deposito degli atti e dei documenti nella cancelleria, prescritto dall'art. 372, all'atto della chiusura dell'istruttoria formale, sia dettato anch'esso a garanzia della difesa, come chiaramente dimostra il secondo comma dello stesso articolo. É peraltro da osservare che tale deposito non manca nell'istruttoria sommaria, poiché l'articolo 397, ultimo comma, dispone che la richiesta di citazione, da parte del pubblico ministero, é depositata nella cancelleria competente, e, con essa, sono trasmessi gli atti del procedimento. Ciò ovviamente al fine di porre in grado la difesa di prenderne conoscenza. Il che trova conferma anche nell'art. 323 (modificato dalla legge del 18 giugno 1955), il quale, per quanto riguarda la nomina del consulente tecnico, ammette che può essere richiesta, dalla parte interessata o dal suo difensore, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.
Non si può pertanto disconoscere che, nell'accennata ipotesi, il diritto alla difesa viene rispettato, in relazione al carattere ed alla finalità di quel tipo di istruttoria, e che quindi non é dato riscontrare, sotto tale aspetto, alcuna violazione del precetto costituzionale, nella parte impugnata dell'art. 392, sopra citato.
2. - La questione principale della controversia concerne, come in precedenza si é riferito, il terzo comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni di questa Corte.
Si assume, nelle ordinanze di rimessione, che questa disposizione (emanata in base all'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1), per l'attuazione delle norme costituzionali (art. 136 della Costituzione e art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948), data anche la diversità di formulazione rispetto al primo comma dell'art. 136 ("cessa di avere efficacia"), renderebbe possibile una interpretazione restrittiva degli accennati precetti: un'interpretazione cioè che, circa l'incidenza delle pronunzie di incostituzionalità sui procedimenti in corso davanti agli organi giurisdizionali, escluderebbe tale incidenza relativamente agli atti di istruzione penale, compiuti, come nella specie, col rito sommario, prima della pubblicazione della sentenza sopra indicata, senza l'osservanza delle garanzie del diritto di difesa, prevedute dai citati artt. 304 bis, ter e quater.
3. - L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente l'inammissibilità della questione, sul riflesso che la disposizione impugnata sarebbe compresa in una legge ordinaria, la quale, trattandosi di legge di attuazione di norme costituzionali, avrebbe carattere "rinforzato" rispetto alle altre leggi, tale da escludere il controllo di costituzionalità.
L'assunto é contrario alla costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 14, 15, 16 e 20 del 1956 e 15 del 1957) e l'eccezione deve essere perciò respinta.
4. - Nel merito la questione non é fondata.
La difesa dello Stato muove dal presupposto che la norma impugnata sebbene con formulazione diversa da quella del primo comma dell'art. 136 della Costituzione, ne costituisca tuttavia una chiarificazione ed una precisazione, senza restringerne la portata. Non contesta, d'altra parte, che la dottrina, quasi unanime, riconosce al precetto della Costituzione, collegato con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, efficacia obiettiva erga omnes.
Rileva peraltro che siffatta estensione alle situazioni verificatesi anteriormente alla pubblicazione della sentenza, implicherebbe anche un problema di limiti, sino a qual punto cioè l'efficacia, così detta retroattiva, delle sentenze di questa Corte reagisca sulle accennate situazioni: problema che, in quanto concernente lo svolgimento, in concreto, del procedimento in base alle regole del Codice processuale, non darebbe luogo ad una questione di costituzionalità, ma, soltanto, all'interpretazione ed applicazione della legge ordinaria, nell'ambito della competenza degli organi giurisdizionali.
Sennonché é da obiettare che la questione proposta investe il problema relativo agli effetti delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge: problema, che deve essere perciò esaminato nel complesso unitario della disciplina che regola tali effetti (art. 136, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 della legge costituzionale 1948, n. 1 ed all'art. 30, terzo comma, della legge di attuazione n. 87 del 1953). Rimane ovviamente devoluta, alla competenza degli organi giurisdizionali, l'applicazione in concreto dei principi che da tale interpretazione derivano.
5. - Com'é noto il primo comma del citato art. 136, con modificazioni di forma e con l'aggiunta "dal giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni", ha riprodotto il terzo comma dell'art. 128 del progetto; ed il primo comma del progetto stesso é divenuto l'art. 1 della legge costituzionale del 9 febbraio 1948, n. 1. E mentre, nell'art. 136, si dispone che, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nell'art. 1 della legge del 1948 si precisa che la questione di legittimità costituzionale, non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, può essere sollevata di ufficio o ad istanza di parte, nel corso di un giudizio, davanti ad organi giurisdizionali.
É pure noto che, nell'Assemblea costituente, non furono approfonditi (salvo qualche accenno in un intervento) i vari problemi che sarebbero potuti insorgere in dipendenza della dichiarazione di illegittimità. Ed i primi commentatori della Costituzione, fondandosi anche sulla formulazione letterale del primo comma dell'art. 136 si orientarono nel senso che la dichiarazione stessa producesse effetti analoghi a quelli dell'abrogazione, con le conseguenze inerenti a tale istituto. Per altro non appariva allora chiaro che, nonostante la formulazione della norma costituzionale, tuttavia il riconoscimento (secondo anche l'orientamento del legislatore costituente) del carattere generale, obiettivo ed erga omnes degli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità di una norma, mal si conciliava con le regole che disciplinano l'abrogazione, per la quale, come é noto, rimane pienamente valida la norma abrogata fino all'entrata in vigore di quella abrogante. In contrario di ciò che si verifica (come anche attualmente ritiene la dottrina quasi unanime), nel caso di dichiarazione di illegittimità, in quanto questa colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici. Sostanziale diversità di situazioni, quindi, che é stata già posta in luce dalla giurisprudenza di questa Corte in varie sentenze (nn. 1 del 1956 , 43 del 1957, 4 del 1959, 11 e 12 del 1960, 1 del 1962, 77 del 1963 e 38 del 1965), rilevandosi (sentenza n. 1 del 1956) che "i due istituti dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi con effetti diversi e con competenze diverse". Principi questi che hanno indotto questa Corte ad ammettere il controllo di costituzionalità anche rispetto a norma già abrogata, quando ne permanessero gli effetti nel vigore della nuova Costituzione. Da ciò e dal carattere sostanzialmente invalidante della dichiarazione di illegittimità deriva la conseguenza (pure accolta dalla dottrina quasi unanime) che la dichiarazione stessa produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento. Con incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse, verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale é consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili.
Con riferimento all'istituto dell'annullamento appunto (come risulta dall'ampia relazione della Commissione della Camera dei Deputati ad illustrazione dell'art. 30 della legge n. 87), é stata inserita la disposizione del terzo comma: disposizione che, come pure risulta dalla citata relazione, é stata dettata "per eliminare i dubbi che erano stati sollevati nell'interpretazione dell'art. 136 della Costituzione e che derivano appunto dall'aver considerato come rapporti di diritto transitorio quelli derivanti dalle dichiarazioni di incostituzionalità".
6. - Sennonché, come si é già accennato in precedenza, nelle ordinanze di rimessione, con particolare riguardo all'attuale giudizio, si assume che dalla norma impugnata, potrebbe desumersi, in via di interpretazione, una restrizione del precetto costituzionale, circa gli effetti delle sentenze che dichiarano l'illegittimità di una norma; e quindi un impedimento all'applicazione delle garanzie di difesa (artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale) per gli atti istruttori compiuti, prima della ricordata sentenza di questa Corte ( n. 52 del 1965 ), senza l'osservanza di tali garanzie. In quanto cioè gli atti istruttori sarebbero regolati dal principio tempus regit actum.
Ritiene peraltro la Corte che l'assunto sia infondato.
b) respinta l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato,