ORDINANZA N. 271
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), promossi con ordinanze emesse il 27 settembre, il 28 febbraio e il 7 novembre 1984 dal Tribunale di Bologna (n. 6 ord.), iscritte al n. 1247 del registro ordinanze 1984, e ai nn. 57, 58, 59, 60 e 62 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 bis e 97 bis, dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le sei ordinanze in epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;
che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 27 settembre 1984, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della impugnativa.
Considerato che - con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49/1970 - questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1";
che il riferimento, ora esteso, all'ulteriore parametro costituzionale dell'art. 3 non aggiunge motivi sostanzialmente nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e che non v'é pertanto ragione di discostarsi dalle precedenti conclusioni.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
Livio PALADIN
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.