Sentenza n.137 del 1984

 

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SENTENZA N. 137

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 633, comma primo, n. 3, e 636 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 dal Giudice istruttore del Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Di Lella Mario e Cantalini Aurelio, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1977;

2) ordinanza emessa l'8 luglio 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Sguazzini Riccardo c/ s.r.l. Debeaux Italia, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 1982;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1981 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Calzaturificio Femas c/ Ditta I.T.E.A., iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa l'8 luglio 1981 (notificata il 29 dello stesso mese di luglio; pubblicata nella G. U. n. 5 del 6 gennaio 1982 e iscritta al n. 631 R.O. 1981), il giudice istruttore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato avanti il Tribunale di Novara ad istanza di Sguazzini Riccardo nei confronti della s.r.l. Debeaux Italia, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 (e non anche all'art. 3) Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c., che impone al giudice dell'opposizione di concedere in ogni caso la provvisoria esecuzione se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni opponendo ai motivi, sulla base dei quali questa Corte ritenne non fondata la questione con sentt. 62/1966 e 17/1969, che I) la facoltà, al giudice riservata, di ridurre la cauzione per essere le eccezioni del convenuto scarsamente fondate opererebbe (non sull'an sibbene) sul quantum della cauzione e, comunque, non rileverebbe nel caso concreto in cui il giudice aveva respinto la richiesta di esecuzione provvisoria avanzata dall'opposto ai sensi dell'art. 648 comma primo c.p.c., II) la cauzione, essendo prestata in denaro, sarebbe soggetta alla sopravvenuta svalutazione monetaria incidente sul credito, cui la cauzione medesima é ragguagliata.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1981 (comunicata il 16 e notificata il 18 dello stesso mese di novembre; pubblicata nella G. U. n. 109 del 21 aprile 1982 e iscritta al n. 846 R.O. 1981), nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra il Calzaturificio FEMAS e la ditta I.T.E.A., il Pretore di Fermo ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di illegittimità dell'art. 648 comma secondo c.p.c. sul riflesso che I) il giudice non ha il minimo potere di valutare le ragioni del debitore e la fondatezza della pretesa del creditore essendo tenuto a concedere la provvisoria esecuzione in tutti i casi in cui il creditore abbia offerto cauzione, II) il debitore sarebbe costretto, sia pure in via provvisoria, ad una prestazione patrimoniale che potrebbe risultare non dovuta, e subirebbe un danno, quanto meno sino all'esito finale del giudizio e alla rivalsa sulla cauzione prestata, III) a tale danno non corrisponderebbe alcun vantaggio per il creditore che dovesse versare cauzione, non ottenendo questi, in concreto, la soddisfazione della sua pretesa mediante la disponibilità della somma per cui si controverte, IV) la sussistenza di qualsiasi vantaggio difetterebbe anche nei casi in cui il debitore appaia solvibile.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 18 gennaio 1977 (notificata il 17 e comunicata il 27 del successivo mese di aprile; pubblicata nella G. U. n. 198 del 20 luglio 1977 e iscritta al n. 277 R.O. 1977) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di onorari instaurato avanti il Tribunale di Genova ad istanza del paziente Di Lella Mario contro il medico chirurgo dentista Cantalini Aurelio il giudice istruttore ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 648 comma secondo c.p.c. in riferimento agli artt. 633 comma primo n. 3 ("su domanda di chi é creditore di una somma liquida di danaro... il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento: ... 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale oppure ad altri esercenti una libera professione od arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata") e 636 ("Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni é determinato in base a tariffe obbligatorie.// Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali") c.p.c. sul riflesso che "appare sostenibile la tesi che sia ingiustificato sotto l'aspetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e comporti un eccessivo sacrificio per il diritto di agire e di difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) l'ammettere che un particolare soggetto, quale, appunto, l'esercente una libera professione o arte (nella specie un medico dentista) possa precostituirsi unilateralmente un documento di prova o comunque un titolo di un preteso suo credito per onorari, diritti o rimborsi (la parcella) e, su tale base (previo parere dell'Ordine professionale, ma restando esclusa ogni altra indagine da parte del giudice) e con la sola offerta di una cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, possa ottenere un titolo esecutivo che gli permette di esigere dalla controparte, sia pure in via provvisoria, una prestazione patrimoniale che potrebbe poi risultare non dovuta, con tutto il discapito che una tale situazione comporta per l'ingiunto, quanto meno fino all'esito finale del giudizio e alla rivalsa sulla prestata cauzione".

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 30 giugno 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della questione in riferimento all'art. 3 perché non offende il principio di eguaglianza il riconoscere a categorie di professionisti il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo sulla base di una parcella liquidata dai rispettivi Consigli degli ordini professionali che esercitano la necessaria vigilanza sulla ortodossia della condotta dell'iscritto all'albo e ai quali é devoluto l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto che abbia eventualmente tenuto al riguardo condotta riprovevole, e in riferimento all'art. 24 perché la Corte costituzionale, con le sentt. 62/1966 e 17/1969, ebbe ad osservare che il diritto di difesa del debitore ingiunto non é pregiudicato dall'art. 648 comma secondo, dato che l'esecuzione provvisoria che il giudice é tenuto ad accordare viene concessa quando é già stato instaurato il giudizio di opposizione in cui il debitore può formalmente e sostanzialmente esercitare il diritto di difesa.

4. - Nessuna delle parti essendosi costituita avanti la Corte, la trattazione dei tre incidenti é stata assegnata all'adunanza dell'11 aprile 1984 in camera di consiglio, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto

5. - Mentre il giudice istruttore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Novara (supra 1.) e il Pretore di Fermo (supra 2.) han proposto questione d'illegittimità dell'art. 648 comma secondo c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e (il solo Pretore di Fermo) 24 Cost., il giudice istruttore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso avanti il Tribunale di Genova dal paziente Di Lella Mario contro il medico chirurgo dentista Cantalini Aurelio ebbe a sospettare d'incostituzionalità, pur assumendo a parametri gli stessi artt. 3 e 24, l'art. 648 comma secondo in riferimento agli artt. 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c. (supra 3.).

6. - La connessione, se non la continenza, tra le due questioni giustifica la riunione dei tre procedimenti, ma esigenze logiche convincono ad affrontare per prima la questione che ha per oggetto il solo comma secondo dell'art. 648 che, nel quadro della disciplina della concessione dell'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, versa in contrasto con il comma primo per ciò che, mentre questo statuisce che "il giudice istruttore, se l'opposizione non é fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può (ma non deve) concedere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642", il comma secondo rescrive che il giudice istruttore "deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni". Ne deriva che la prestazione di cauzione, spontaneamente offerta dal creditore che chiede concederglisi la esecuzione provvisoria, impone al giudice istruttore di autorizzare la provvisoria esecuzione senza scrutinare se la opposizione sia oppur no fondata su prova scritta o si profili oppur no di pronta soluzione.

La circostanza che la opposizione di non pronta soluzione venga collocata sullo stesso piano della opposizione che, per non essere fondata su prova scritta, esige l'assunzione di prove costituende, non consente di affidare l'apprezzamento di conformità alla Carta costituzionale della disposizione impugnata alla sola constatazione che, essendosi istituito il contraddittorio, il debitore può esercitare il diritto di difesa: invero sono in gioco non solo e non tanto il diritto di difesa del debitore e il diritto di azione del creditore (l'un contro l'altro armati) quanto e soprattutto la esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto - esigenza suprema che non si risolve in affari di singoli, ma assurge a compito fondamentale di una giurisdizione che non intenda abdicare alla primaria funzione di dicere ius di cui i diritti di agire e di resistere nel processo (quale che ne sia l'oggetto) rappresentano soltanto i veicoli necessari in non diversa guisa delle norme disciplinatrici della titolarità e dell'esercizio della potestà dei giudici -.

In tali sensi é il consistente orientamento giurisprudenziale (sentt. 70/1965, 48/1968, 55 e 151/1971, 99/1973), inteso dalla Corte a ravvisare l'oggetto dell'art. 24 Cost. non nella garanzia dell'esercizio dell'azione e della difesa del contraddittore ma nella partecipazione dei legittimati ad agire e a contraddire all'esercizio della funzione giurisdizionale (in tali sensi sono anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848, e la giurisprudenza della Commissione e della Corte previste nell'art. 19 della Convenzione stessa, nonché l'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla firma a New York rispettivamente il 16 e 19 dicembre 1966, e reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977 n. 881).

Pertanto, la Corte non può non disattendere le sentt. 62/1966 e 17/1969 che dissero infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 648 comma secondo limitando il rispetto dell'art. 24 Cost. alla determinazione dell'ammontare della cauzione offerta dal creditore e precludendo al giudice quelle valutazioni del fumus boni iuris del creditore che il comma primo dell'art. 648 gli impone di effettuare, così come l'art. 642 comma secondo c.p.c., che disciplina la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sulla base della sola domanda del creditore, lungi dall'imprimere alla prestazione della cauzione l'automatismo atto a porre il creditore munito di prove specificate nell'art. 634 e non sullo stesso piano del creditore già fornito di titoli esecutivi stragiudiziali, non si esime dal disporre che "l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi é pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione".

Con la sentenza che va a rendere la Corte non colloca il creditore disposto ad offrire cauzione sullo stesso piano del creditore, nei confronti del quale viene sperimentata opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma per un verso restituisce al giudice istruttore il potere di decidere di cui l'art. 648 comma secondo l'aveva privato, e per altro verso assegna al fumus boni iuris e al periculum in mora la posizione che di ciascuna delle due valutazioni é propria, senza dimenticare che nella cognizione del giudice istruttore le due condizioni dell'esecuzione provvisoria reciprocamente si influiscono.

Si vuol dire: vero che nei confronti del creditore ben fornito di beni materiali non assume concretezza il dubbio sul periculum in mora ma non men vero che anche a fronte di creditore, pur fornito di beni materiali, può contrapporsi un debitore in grado di esibire al giudice istruttore prove scritte o di dar vita a controversia di pronta soluzione.

Né infine va dimenticato che in un processo la cui fase preliminare si basa sulle prove scritte specificate nell'art. 634 l'idoneità delle prove offerte dall'opponente ad ostacolare oppur no la pronta soluzione e a precludere oppur no la concessione della provvisoria esecuzione non possono non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo.

La sostituzione del "può" al "deve" e la eliminazione dell'"in ogni caso" non provocano lacune normative la cui copertura sia riservata al legislatore, ma lasciano spazio all'applicazione dei principi generali del processo civile che anche nei procedimenti sommari esigono applicazione.

7. - La dichiarazione d'incostituzionalità, nella parte che si é delineata, dell'art. 648 comma secondo non coinvolge in toto la seconda questione della quale la disposizione impugnata costituisce soltanto uno degli elementi, ma impone alla Corte di assoggettare a scrutinio la nomea, che all'art. 633 comma primo n. 3 si é assegnata, di disposizione dispensatrice di "privilegi", ingiustificati e per giunta contrari agli artt. 3 e 24 Cost., a notai e a professionisti e artisti, per i quali esistano tariffe di onorari e diritti legalmente approvate. Già la meno superficiale lettura dell'art. 636 comma secondo, il quale a chiare lettere dispone che "il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali" e dell'or richiamato art. 640 il quale, a sua volta, statuisce che "il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. // Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non é accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato", suscita non infondati dubbi sulla limitazione cui le due disposizioni sono state assoggettate alla pura e semplice verifica della conformità alle tariffe dell'ammontare dei crediti professionali, così come indicati in parcella (limitazione peraltro disattesa dalla Corte di Cassazione con la sent. 21 ottobre 1954 n. 3962).

Inoltre la considerazione delle leggi, che prevedono le tariffe, e delle norme, non sempre aventi forza di legge, che le specificano, pone in chiara luce - il discorso va limitato per il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato alla tariffa dei medici su cui sarebbesi dovuta soffermare l'attenzione del giudice istruttore nel procedimento di opposizione avanti il Tribunale di Genova - che la l. 21 febbraio 1963 n. 244 (Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa) prevede la tariffa minima nazionale, unica e valevole sia per i medici generici sia per i medici specialisti (art. 2 comma primo), sottoposta a eventuale revisione ogni due anni e da rivedere ogni cinque anni (art. 1 comma secondo), approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Sanità, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 1 comma primo); vieta che, salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, la professione sanitaria sia esercitata ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima (art. 2 comma secondo) e si affida, per il di più, al criterio della compatibilità con il decoro e la dignità professionali (art. 2 comma secondo), ma esclude i compensi forfettari (art. 2 comma quinto); prevede l'aumento del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti dalla tariffa sugli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o di insegnamento o incarico ospedaliero, ma chiarisce che l'aumento non si applica per il caso d'intervento che per la sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica (art. 3); non manca di precisare che l'accordo, con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, ma deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che questo deliberi sulla parcella, e, in difetto di tale comunicazione, il parere non ha detta efficacia (art. 9); prevede che il medico, il quale contravvenga alle disposizioni contenute (nell'art. 9 e) nell'art. 2 commi secondo e quinto sia sottoposto a procedimento disciplinare. Dalla l. 244/1963, prima applicazione della quale fu il d.P.R. 28 dicembre 1965 n. 1763, emerge che la normativa, di cui si sono riprodotti i tratti essenziali, non si affida, per le prestazioni per le quali é consentito il sopravanzo sul minimo, alla cerebrina equità del competente Consiglio dell'Ordine ma impone a quest'ultimo di scrutinare l'entità delle prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali. Ne segue che il giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo si trova dinanzi non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi ma un componimento che costituisce - esclusion fatta dei casi in cui il professionista siasi accontentato del compenso minimo - il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignità professionali.

Se, dunque, si pon mente alle norme vigenti prima della istituzione del S.S.N., alla cui normativa non può estendersi ratione temporis e non si estende il giudizio della Corte, l'asserito "privilegio", se non é in tutto eliminato, é contenuto in termini di assoluta ragionevolezza, che sono travalicati sol se la l. 244/1963 e i dd.P.R., che si susseguono nel tempo tenendo ovviamente conto dell'incidenza della svalutazione monetaria nella fissazione dei limiti, non sono applicati dai Consigli dell'Ordine (ipotesi deprecabili su cui la Corte non può affondare il suo sindacato), né va lasciato in ombra il fermissimo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (da ultimo sent. 21 aprile 1981 n. 2342) che attribuisce al giudice della opposizione il potere dovere di accertare se e in qual modo siano state praticate le prestazioni.

Orientamento cui non potrà non uniformarsi il giudice istruttore, che ebbe a rimettere alla Corte l'esame del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c., una volta superata la fase della concessione della esecuzione provvisoria.

Il rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non consente alla Corte di estendere l'esame a norme riflettenti altre categorie di professionisti e di artisti, ma non é inopportuno porre in risalto che la normativa sui compensi degli avvocati fissa per le singole categorie di prestazioni non solo dei minimi ma anche dei massimi superabili sol nei casi descritti nell'art. 4 dell'or in atto vigente decreto 22 giugno 1982 del Ministro della giustizia (come dei dd.mm. che lo han preceduto) .

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 277 R.O. 1977, 631 e 846 R.O. 1981,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648;

2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti segnati in motivazione, la questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1984.