ORDINANZA N. 188
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941 cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1975 dal giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli nella controversia tra Nuzzo Domenco e AERFER-Industrie aerospaziali meridionali s.p.a., iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che nella controversia introdotta con atto notificato il 23 marzo 1973 Nuzzo Domenico chiese condannarsi la AERFER-Industrie aerospaziali meridionali s.p.a. alla corresponsione della indennità di anzianità (non solo con riferimento al secondo rapporto di lavoro intrattenuto con la datrice per il periodo 1 aprile 1960-13 settembre 1971 ma) anche per il precedente rapporto intercorso tra le stesse parti per il periodo ottobre 1952-febbraio 1960;
che con ordinanza 2 marzo 1975, resa nel contraddittorio dell'AERFER, il giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli, ritenuta l'autonomia dei due rapporti, ha sollevato d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità dell'art. 2941 cod. civ. per la parte in cui non prevede che tra le parti del rapporto rimanga sospesa la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità maturata nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti;
che avanti la Corte si è costituita la sola AERFER con memoria depositata il 21 maggio 1975 chiedendo dichiararsi irrilevante e in ipotesi infondata la proposta questione;
considerato che il giudice a quo non ha minimamente motivato sul corso della prescrizione, nella pendenza dei secondo rapporto, del diritto alla indennità maturata nel primo rapporto; corso della prescrizione il quale rappresenta la indefettibile premessa della questione di legittimità;
che tale accertamento, a stregua della giurisprudenza da questa Corte espressa in sentenze e ordinanze pronunciate nel 1979 (nn. 40 a 45, 51 e 52), rientra nella competenza dei giudici di merito;
che, pertanto, si appalesa necessaria la restituzione degli atti al giudice unico del lavoro dei Tribunale di Napoli perchè a tanto provveda.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli (giudice unico del lavoro).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1981.