Sentenza n. 40 del 1979
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SENTENZA N. 40

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal giudice del lavoro presso il tribunale di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra Riggio Luigi e Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'11 gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

A Riggio Luigi, che, cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, il 30 giugno 1968, aveva chiesto, con atto di citazione notificato il 28 settembre 1968, riconoscerglisi il grado di dirigente di prima dall'8 gennaio 1953 (data sino alla quale, per malattia del titolare, ebbe, a far tempo dal dicembre 1951, ad esercitare le superiori mansioni di segretario capo, che, per la sopravvenuta morte del titolare, continuò ad esercitare fino al maggio del 1955) e condannarsi la convenuta al pagamento della differenza retributiva quanto meno per avere svolto mansioni inerenti ad un posto superiore e al riconoscimento del nuovo diverso trattamento di pensione integrativa, oppose la convenuta Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, la intervenuta prescrizione ex articoli 2946 e 2948 c.c.; a seguito di che il Riggio sollevò questione di costituzionalità dell'art. 2946 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Con ordinanza 4 luglio 1977, comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1978 (ord. 517/1977), il giudice unico dello adito tribunale di Cosenza, designato a seguito dell'entrata in vigore della legge 533/1973, ha rilevato d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 8 settembre 1977, in cui, riecheggiando il contenuto di atti d'intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione; conclusioni, cui l'Avvocatura generale dello Stato si é richiamata nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979.

Considerato in diritto

1. - Nell'ordinanza di rimessione il giudice unico del tribunale di Cosenza constata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sulla complessa premessa che la controversia, promossa dal Riggio con atto 28 settembre 1968, sarebbe diversamente risoluta a seconda che i termini prescrizionali (decennale per il riconoscimento della qualifica superiore e quinquennale per le differenze retributive) si facciano decorrere dal gennaio 1953 (epoca di maturazione del diritto alla superiore qualifica rivendicata) ovvero dal 30 giugno 1958 (data di cessazione del rapporto). Prosegue con ricordare che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e, nei limiti specifici della controversia, 2948, n. 4, sono state già esaminate dalla Corte rispettivamente con le sentenze 86/ 1971 e 115/1975.

Ma lo stesso giudice espone una serie di argomentazioni che dovrebbero indurre la Corte a seguire opposto giudizio: l'esigenza di leggere il dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 senza risalire alla motivazione, in cui veniva posto in rilievo il difetto di stabilità che avrebbe caratterizzato il rapporto di lavoro del settore privato; la non meno sentita esigenza di coordinare il dispositivo di quella sentenza, pur in via di ipotesi disancorato dalla motivazione, con la legislazione successiva (che si sostanzia nelle leggi 15 luglio 1966, n. 6O4, e 20 maggio 1970, n.300) che manterrebbe ferma la vigenza di quel dispositivo per i rapporti privi di stabilità, tra i quali il giudice unico annovera "fuor di dubbio" il rapporto tra la Cassa e il Riggio "atteso che nel 1953, quando cioè l'attore assume essere maturato il diritto alla qualifica superiore e quello alle differenze retributive, vigeva il contratto collettivo nazionale di lavoro dei funzionari delle Casse di Risparmio stipulato il 15 febbraio 1953 che prevedeva all'art. 61 lett. g) la dispensa dall'impiego e alla lett. h) la destituzione, entrambe deliberate dal Consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti senza la determinazione delle circostanze obiettive e dalla cui violazione scaturiva il potere dell'ente e senza che venisse previsto sia pure un controllo da parte dell'autorità giudiziaria ai fini della dichiarazione di illegittimità e della reintegra nel posto di lavoro"; la disparità di trattamento tra il lavoratore privo di stabilità, cui viene opposta la prescrizione decennale, e il lavoratore pur privo di stabilità, cui viene, invece, opposta la prescrizione quinquennale (disparità - ripetesi - che indurrebbe a sospettare di incostituzionalità l'art. 2946 c.c., che colpisce la prima posizione, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione).

2. - Riferita all'art. 2948, n. 4, la questione é inammissibile ove si rifletta, come si deve, che il giudice unico, nel verificarne la rilevanza, ha a chiare note affermato che il rapporto di lavoro del Riggio era privo di stabilità. Ché delle due l'una: o si legge, come sembra preferire il giudice a quo, il dispositivo della sentenza 63/1966 avulso dalla motivazione, ed allora la stabilità o meno del rapporto non incide minimamente sulla attuale vigenza della norma, così come risultante dal dispositivo della sentenza 63/1966; o si ricollega il dispositivo alla motivazione per limitare la vigenza della norma ai rapporti non stabili, ed allora l'instabile rapporto del Riggio non può non esservi assoggettato rendendo privo di attuale interesse il sollevato incidente di costituzionalità.

Ma altra e ben più radicale ragione sancisce la inammissibilità della questione: in buona sostanza il giudice unico sollecita dalla Corte la interpretazione, con autorità vincolante per gli altri giudici, della sentenza del 1966 e di due delle altre sentenze che l'han seguita.

Senonché siffatto compito non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessariamente tipici non si annovera né può annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento di secondo grado, del quale oggetto immediato non é la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza.

3. - A parametri della costituzionalità dell'art. 2946 il giudice unico assume (non l'art. 36, ma) gli artt. 3 e 24, che sarebbero offesi se le ragioni, che hanno indotto a dire fondata la questione di costituzionalità delle norme disciplinatrici di prescrizioni brevi e presuntive, non fossero utilizzate al fine di dire fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2946, se invocato al fine di estinguere diritti che, pur avendo il titolo legittimante nel rapporto di lavoro, non si risolvono in prestazioni pecuniarie e, più in generale, spaziano nell'ordinamento dell'impresa.

In tale guisa prospettata, la questione appare diversa dall'incidente su cui ha portato il suo esame la Corte nelle sentenze n. 86/1971 e n. 115/1975, che non possono quindi essere invocate come precedenti di fatto: nel primo caso il datore di lavoro era un ente pubblico economico, al quale i lavoratori erano legati da rapporto munito di stabilità, laddove il giudice a quo ha - lo si ripete - negato stabilità al rapporto, oggetto della presente questione, e nel secondo caso il diritto alla qualifica si esauriva nelle prestazioni retributive e tale osmosi ha indotto la Corte a ritenere irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 2946 dappoiché la premessa maggiore del sillogismo, in cui si sarebbe risolta la pronuncia definitiva della controversia di lavoro, sarebbe stata fornita, in tema di prescrizione, dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 1, e 2956, n. 1.

Nella ipotesi che ne occupa, il giudice unico ha fatto propria la prospettazione della Cassa, intesa ad identificare nella qualifica un diritto del lavoratore, che é autonomo rispetto al diritto alle retribuzioni, e a dire assoggettato il primo non alle prescrizioni brevi e presuntive, ma alla ordinaria prescrizione decennale, né questa Corte può, senza evadere dai suoi compiti istituzionali, giudicare se il Riggio il quale, a rapporto definito, rivendicava le differenze di retribuzione e l'incremento della indennità di anzianità, che gli sarebbero derivati dall'avere egli espletato mansioni superiori a quelle contrattuali, in un contesto normativo, in cui non si era ancora inserito l'art. 13 legge 300/1970, sostitutivo dell'art. 2103 c.c., avesse fatto valere, vuoi sul piano sostanziale vuoi sul piano processuale, un "bene della vita" diverso dal diritto a differenze di retribuzione e alla integrazione della indennità di anzianità (diritto quest'ultimo, che - é appena il caso di rilevarlo - nasce con la cessazione del rapporto).

Ma il modo di prospettazione non può non limitare l'obietto della pronuncia che la Corte va a rendere sotto un duplice punto di vista: - sul piano della fattispecie, vengono in considerazione quei diritti, che derivano al lavoratore non solo e non tanto dal rapporto di cui é partecipe, quanto dall'assetto dell'impresa in cui é inserito, e che, comunque, non si risolvono, senza residuo, in quei beni tutelati dall'art. 36 Cost., che la Corte costituzionale assunse a parametro nella sentenza 63/1966 (retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite);

- sul piano della dinamica processuale poi, non é da lasciare in ombra il rilievo che pur nei casi in cui al lavoratore rivengono diritti, che siano autonomi rispetto ai beni, che ricevono tutela nell'art. 36 Cost., sarà da assodare di volta in volta se su tali diritti si richieda nella controversia instaurata avanti il giudice adito sentenza con autorità di cosa giudicata e se di tale domanda sussistano le condizioni di fondatezza (interesse e legittimazione ad agire).

Se si tengono per ferme queste premesse, l'affermazione di infondatezza della questione discende dagli artt. 3 e 24, quale espressione, ad un tempo sostanziale e processuale, di quei diritti, che, nel senso e soltanto nel senso che si é chiarito, si presentano autonomi rispetto agli altri beni tutelati nell'art. 36 Cost., al quale la questione di costituzionalità é stata coordinata nella sentenza 63/1966.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1979.