Ordinanza n. 52 del 1979
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ORDINANZA N. 52

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978. Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978) resa nella controversia di lavoro promossa da Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord. 1978), il tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che il sospetto di incostituzionalità é stato nel tribunale suscitato da ciò che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l'art. 3 Cost., che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori del settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del settore pubblico; che, così riscrivendo, ha il giudice a quo omesso di verificare se al Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile la legge 300/1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 legge 604/1966; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti onde consentire al tribunale quella valutazione di rilevanza della questione, che ha omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la presente ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda senza riproporre la questione di costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con ordinanza 7 marzo 1978 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, codice civile, così come modificato a seguito della sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.