SENTENZA N. 51
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze del pretore di Roma emesse in data: 10 maggio, 9, 28 e 30 giugno, 22 e 29 settembre dell'anno 1975; 12 gennaio e 7 giugno dell'anno 1976; 4 aprile, 11 giugno, 10, 15 ottobre e 5 novembre dell'anno 1977, iscritte ai nn. 453, 454, 455, 456, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del registro ordinanze 1975; nn. 292 e 755 del registro ordinanze 1976; nn. 198, 199, 200, 201, 384, 391, 524 e 542 del registro ordinanze 1977; n. 246 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1975; nn. 5 e 151 dell'anno 1976; nn. 31, 148, 279 e 286 dell'anno 1977; nn. 25, 32 e 201 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Montani Carlo, della Soc. STEFER, di Coppola Francesco, di Pagnanelli Armando, di Monaco Orietta, del Banco di Napoli, di Vitelli Aldo e della Scandinavian Airlines, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Lucio De Angelis per Montani Carlo, Vincenzo Spagnuolo Vigorita per il Banco di Napoli, Raffaele Ricci per Vitelli Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Roma ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 2948, n. 4, c.c., "nel testo modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione", con le seguenti ordinanze dalla identica motivazione, a seguito delle quali si sono svolti procedimenti, i cui itinera succintamente si riassumono:
a) ord. 9 giugno 1975 (n. 453 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da Montani Carlo contro la Cassa di Risparmio di Roma con ricorso depositato il 13 aprile 1974, in cui chiese condannarsi la intimata Cassa a corrispondergli le differenze tutte di retribuzione dall'atto di assunzione sino alla data del 1 luglio 1964 considerando la retribuzione in effetti percepita (via via come commesso di II, commesso di I e impiegato di II) e la retribuzione che avrebbe dovuto essergli versata, in riferimento alla qualifica, effettivamente spettantegli di impiegato di I categoria, e sentir dichiarare spettantegli l'anzianità di servizio dal 1 ottobre 1950. Con memoria 16 ottobre 1974 la Cassa eccepì la prescrizione dei diritti fatti valere dal Montani allegando il carattere di ente pubblico economico della Cassa stessa, ma tale allegazione, che pur aveva formato tema di contestazione tra le parti, non ha costituito oggetto di decisione neppure delibatoria del giudice a quo, mentre né le parti né il giudice hanno portato la loro attenzione sull'assoggettabilità del petitum controverso alla prescrizione breve, di cui alla norma impugnata.
Avanti la Corte si é costituito il solo Montani, il quale, nelle deduzioni 15 settembre 1975, ha obiettato la irrilevanza e, comunque, la infondatezza della questione sulla considerazione che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Cassa di Risparmio ha carattere privatistico ed é privo di stabilità piena e di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi; tali argomentazioni ha la sua difesa illustrato nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) ord. 28 giugno 1975 (n. 454 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da De Leva Raffaele contro la RAI-TV con ricorso depositato il 24 luglio 1974, in cui chiese - riconosciuto che sarebbegli spettato l'inquadramento n. 1 del c.c.n.l - condannarsi la intimata RAI-TV al pagamento della somma complessiva di lire 28.166.828 o dell'altra che si ritenesse dovuta in relazione alla qualifica riconosciuta, nonché alla costituzione presso l'INPGI, ai sensi dell'art. 17 del d.m. 1 gennaio 1953, di pensione vitalizia reversibile pari alla quota di pensione che al ricorrente spetterebbe in relazione ai contributi omessi e, in difetto, al risarcimento dei danni.
Con memoria 31 luglio 1974, la RAI-TV eccepì l'avvenuta definizione di ogni controversia giusta transazione, conclusa il 29 febbraio 1968 nel corso del rapporto e, gradatamente, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, sul riflesso che la sentenza n. 63/1966 della Corte non riguarderebbe i rapporti di lavoro disciplinati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e caratterizzati da una particolare forza di resistenza, quale sarebbe quella che assiste i rapporti dei dipendenti della RAI-TV, e la infondatezza nel merito. Le parti illustravano hinc inde le questioni preliminari di avvenuta transazione e della maturatasi prescrizione quinquennale pur senza puntualizzarne la relazione con il primo (qualifica rivendicata e conseguenze patrimoniali) e con il secondo (ricostituzione della posizione assicurativa) degli oggetti controversi, ma il pretore non ne ha fatto parola nella ordinanza di rimessione, che riproduce alla lettera la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune ai procedimenti, di cui alle ord. n. 455 e 456/1975,755/1976), nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione di costituzionalità così come prospettata dal pretore sulla considerazione che la situazione normativa venutasi a creare a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale non sarebbe tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e quelli del settore privato; argomentazioni e conclusioni illustrate alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
c) ord. 30 giugno 1975 (n. 455 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da Coppola Francesco contro la STEFER con ricorso depositato il 14 settembre 1974 in cui chiese compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo per la massima parte relativi a periodi anteriori al quinquennio dalla proposizione della domanda, precisando di aver proposto ricorso gerarchico a seguito del quale sarebbesi proceduto, in sede sindacale generale, a transazione, che esso Coppola non accettò. Si costituì la STEFER con memoria 5 maggio 1975, in cui eccepì, gradatamente, la inammissibilità della domanda per l'avvenuta transazione in sede sindacale generale, l'improponibilità della domanda nella parte relativa alle integrazioni richieste per il periodo antecedente al 18 agosto 1957 ai sensi dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (testo originario), la prescrizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 r.d. 148/1931, modificato con legge 24 luglio 1957, n. 633, e dell'art. 2948, n. 4, c.c., a proposito del quale ultimo precisava che la prescrizione quinquennale decorrerebbe anche nel corso dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti trasporti pubblici in concessione, assistiti da garanzie di stabilità. Sebbene le parti avessero discusso sulle caratteristiche specifiche di tali rapporti in riferimento ai testi normativi, che disciplinano la prescrizione quinquennale dei diritti che ne derivano ai lavoratori, il pretore non ha svolto in proposito alcuna cognizione neppure delibatoria, limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si sono costituiti sia il Coppola, che, con comparsa depositata il 10 dicembre 1975, ha eccepito la inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di costituzionalità, sia la STEFER, che, con memoria depositata il 21 ottobre 1975, ha, da opposti punti di vista, eccepito la inammissibilità e, in ipotesi, la infondatezza della questione di costituzionalità; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975 (comune di procedimenti, di cui alle ord. 453,454 e 456/1975,755/ 1976).
All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e conclusioni, di cui all'atto 16 dicembre 1975;
d) ord. 30 giugno 1975 (n. 456 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975, nella controversia promossa da Pagnanelli Armando contro la STEFER con il ricorso depositato il 14 settembre 1974, in cui spiegò domande dal contenuto sostanzialmente identico a quello della domanda del Coppola;
domande alle quali la STEFER, nella memoria 5 maggio 1975, oppose le stesse argomentazioni svolte nella controversia promossa dal Coppola, né la struttura della ordinanza precedente differisce da quella della ordinanza resa nella altra controversia, a sua volta ricalcata dall'ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si sono costituiti il Pagnanelli mediante comparsa depositata il 15 dicembre 1975, e la STEFER mediante memoria depositata il 21 ottobre 1975, entrambe modellate sulle scritture del procedimento, introdotto con ord. 454/ 1975; l'atto di intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri é comune ai procedimenti, di cui alle ord. 453 e 455/ 1975 e 755/1976.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che ha illustrato argomentazioni e conclusioni dell'atto di intervento;
e) ord. 22 settembre 1975 (n. 517 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Patacconi Lamberto contro la RAI-TV con ricorso depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettantigli la qualifica e l'inquadramento contrattuale di 1 operatore a partire dal marzo 1964, "con ogni altra conseguente pronuncia di ordine carrieristico ed economico, per quanto concerne le integrazioni salariali dovutegli". Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata l'11 novembre 1974, in cui in via preliminare eccepì gradatamente la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento ai sensi dell'art. 2946 c.c., con la conseguente prescrizione dei diritti a prestazioni periodiche, che ne derivano, la prescrizione quinquennale dei diritti a differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art. 2948, n. 4. Pur avendo le parti illustrato le contrapposte posizioni in ordine alla duplice eccezione di prescrizione, il pretore si é limitato a riprodurre il contenuto della ordinanza 9 giugno 1975, né, quindi, ha tenuto alcun conto della eccezione di prescrizione decennale pure prospettata in via preliminare dalla RAI-TV.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento;
f) ord. 22 settembre 1975 (n. 518 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Attenni Giorgio contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore a decorrere "dalla data del 1 gennaio 1968, con ogni altra conseguente pronuncia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni stipendiali, arretrati e quanto altro". Si costituì la RAI-TV con memoria, depositata l'11 settembre 1975, in cui eccepì la prescrizione dei diritti a differenze di retribuzione per il periodo anteriore al 27 novembre 1969 ex art. 2948, n. 4, c.c., sottolineando le particolari garanzie e tutele che assisterebbero i suoi dipendenti. Pur avendo le parti illustrato hinc inde il tema della eccezione, il pretore si é limitato a riprodurre l'ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26 gennaio 1976 (anche formalmente conforme all'atto, depositato nei procedimenti, cui han dato origine le ordinanze n. 519 a 526/1975), in cui ha sostanzialmente riprodotto argomentazioni e conclusioni, spiegate nell'atto d'intervento nei procedimenti, introdotti con le ordinanze n. 452 a 454/1975, e poi illustrate alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
g) ord. 29 settembre 1975 (n. 519 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Papado poulos Costantino contro la RAI- TV con ricorso, depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore, "a decorrere dal gennaio 1958, con ogni altra conseguente pronuncia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto". La linea difensiva della RAI-TV, espressa nella memoria, depositata il 18 settembre 1975, era, per quel che concerne la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., ricalcata dalla memoria versata nella controversia promossa dall'Attenni, né diversi si appalesano il successivo comportamento delle parti e la struttura della ordinanza pretorile, riprodotta, come al solito, dall'ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto formalmente comune ai procedimenti originati dalle ordinanze 518, 520 a 526/1975, ed é comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979;
h) ord. 29 settembre 1975 (n. 520 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Ponziani Felice contro la RAI-TV con ricorso depositato il 27 novembre 1974, in cui chiese spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazione stipendiali, arretrati e quanto altro dovuto". Dal suo canto, la RAI-TV, nella memoria depositata il 16 settembre 1975, non solo disse inapplicabile al diritto all'inquadramento la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., risultante dalla sentenza 63/1966 della Corte, ma riallacciandosi alla linea difensiva, espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (n. 517 ord. 1975), lo disse assoggettato alla prescrizione decennale ex art. 2946, c.c. Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 e 519, 521 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29 settembre 1975 (n. 521 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da De Martino Francesco contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese (a quanto risulta dalla copia notificata alla convenuta inserita nel fascicolo di merito della RAI- TV, non essendo il fascicolo del ricorrente pervenuto alla cancelleria della Corte) dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore a decorrere "dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati e quanto altro dovuto". La RAI-TV si costituì mediante memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea difensiva espressa nella memoria 11 novembre 1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975).
Non consta - stante l'incompleto invio degli atti di merito - se e in qual modo le parti abbiano ottemperato all'invito a discutere sulla eccezione di prescrizione quinquennale rivolto dal pretore, che, dal suo canto, si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto, formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a 521, 523 a 526/1975, e tale linea ha mantenuto ferma alla udienza pubblica del 21 marzo 1979;
i) ord. 29 settembre 1975 (n. 522 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia, promossa da Dolci Mario contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore, "dal marzo del 1964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto". La RAI-TV si costituì mediante memoria depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea argomentativa espressa nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene l'attore avesse replicato su ambo le eccezioni di prescrizione decennale e quinquennale, il pretore si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento mediante atto formalmente comune ai procedimenti, originati dalle ordinanze 518, 519, 521 a 526/1975, ed é comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
k) ord. 29 settembre 1975 (n. 523 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia, promossa da Romano Umberto contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore, "a decorrere dal marzo 11964, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto".
Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata il 19 settembre 1975, in cui riprodusse la linea difensiva della memoria 11 novembre 1974, versata nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975), ma, sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento con atto, formalmente comune ai procedimenti introdotti con le ordinanze 518 a 522, 524 a 526/1975 ed é comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979;
l) ord. 29 settembre 1975 (n. 524 ord. 1975), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Tonini Franco contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "a decorrere dal gennaio 1968, con ogni altra conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondergli integrazioni stipendiali, arretrati o quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV con memoria depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse la linea espressa nella controversia promossa da Attenni Giorgio (ord. 518/1975), ma, sebbene le parti avessero illustrato i contrapposti punti di vista, il pretore si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la attività della interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 518 a 523 e 526/1975;
m) ord. 29 settembre 1975 (n. 525 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976, nella controversia promossa da Viezzi Luciano contro la RAI-TV, con ricorso, depositato il 18 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "dal marzo del 1964, con ogni conseguente pronunzia, condannando la convenuta a corrispondere integrazioni stipendiali, arretrati, e quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata l'11 settembre 1975, in cui riprodusse le argomentazioni espresse nella controversia promossa da Patacconi Lamberto (ord. 517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato le contrapposte opinioni, il pretore si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre l'attività dell'interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri non diverge dall'altra spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 518 a 524/1975;
n) ord. 29 settembre 1975 (n. 526 ord. 1975), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1976 nella controversia promossa da Mecchi Ennio contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 19 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi spettargli la qualifica e l'inquadramento categoriale di 1 operatore "a decorrere dal marzo 1964, con ogni altra conseguente pronunzia e condannando la convenuta a corrispondere integrazioni salariali arretrati e quanto altro dovuto". Si costituì la RAI-TV mediante memoria, depositata il 16 settembre 1975, in cui riprodusse le deduzioni svolte nella controversia, promossa da Patacconi Lamberto (ord. n. 517/1975). Sebbene le parti avessero, su ambo i temi, illustrato le contrapposte tesi, il pretore si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività spiegata nei procedimenti introdotti con le ord. 519 a 526/1975;
o) ord. 10 maggio 1975 (n. 755 ord. 1976, notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977, nella controversia promossa da Monaco Orietta in Vilella contro la RAI-TV con ricorso, depositato il 30 luglio 1974 in cui chiese riconoscersi spettarle dall'ottobre 1961 l'inquadramento nella qualifica corrispondente alla classe 1, prevista nel contratto collettivo del 26 marzo 1972, declaratoria allegato B e con il trattamento economico stabilito nell'allegato A, nonché, per i periodi precedenti a detto contratto, l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche con il relativo trattamento economico e condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di L. 10.544.O52 o di altra che risulterà dovuta in relazione alla qualifica spettante ad essa Monaco di differenza di retribuzione comprensiva di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, 13 e 14 mensilità ed ogni altro emolumento dovuto e ricompreso nella retribuzione stessa (secondo quanto disposto dal c.c.n.1. 23 marzo 1972, art. 8) con gli interessi come per legge e con rivalutazione della somma a titolo di risarcimento del danno per diminuzione di valore del credito (art. 429 c.p.c.), condannare inoltre la convenuta al versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Monaco in base alla retribuzione effettivamente spettante, salvo il diritto al risarcimento del danno per contributi prescritti. Si costituì la RAI-TV mediante memoria depositata il 4 aprile 1975, nella quale eccepì la estinzione del diritto della ricorrente alle retribuzioni corrispondenti alla classe 11 a far tempo dall'ottobre 1961, sulla considerazione che ai dipendenti della RAI-TV, azienda a interesse nazionale e a partecipazione statale, agente in regime di monopolio, era, ancora prima della legge 300/1970, normalmente assicurata la "stabilità" e, pertanto, non riusciva applicabile l'art. 2948, n. 4, risultante dalla sentenza 63/1966 della Corte. Nel contraddittorio scritto autorizzato dal pretore, la ricorrente, nelle note 3 maggio 1975, contestò che ai dipendenti della RAI-TV fosse assicurata la stabilità effettiva prima della legge 300/1970, e che, ove siffatta stabilità discendesse dalla or menzionata legge, la prescrizione quinquennale non era maturata per essere stata la domanda proposta nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge; la convenuta chiese di essere ammessa a provare per testi fatti idonei a dimostrare la stabilità del rapporto. Il pretore non ha assoggettato a giudizio, seppure delibatorio, le tesi hinc inde prospettate, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti alla Corte si é costituita la Monaco in Vilella mediante atto 29 luglio 1975, in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione di merito in base alle argomentazioni, svolte anche nel procedimento di merito, di cui il pretore non aveva conosciuto, e, comunque, infondata la questione di costituzionalità; non é comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979. La Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 dicembre 1975, anche formalmente comune agli atti di intervento nei procedimenti, di cui alle ord. 455 e 456/1975, 755/1976, ha spiegato intervento;
p) ord. 4 aprile 1977 (n. 391 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 19 ottobre 1977 nella controversia promossa da Vitelli Aldo contro l'Impresa di costruzioni ing. Puccini s.p.a. con ricorso depositato il 24 aprile 1975, in cui - precisato che era stato licenziato per raggiunti limiti di età il 15 ottobre 1972, e che era divenuto definitivo, a seguito di rigetto dell'opposizione del datore di lavoro, il decreto del Presidente del tribunale di Roma d'ingiunzione al pagamento della indennità di anzianità - chiese la condanna della società al pagamento della differenza di retribuzione tra quella corrispostagli e le altre che assumeva spettargli a far tempo dal 1 gennaio 1963, per avere esplicato mansioni superiori a quelle riconosciutegli, la differenza della tredicesima mensilità e l'ammontare dei contributi previdenziali non prestati. Si costituì l'Impresa mediante comparsa, depositata il 9 novembre 1976, in cui eccepì gradatamente l'inammissibilità della domanda a motivo del giudicato, promanante dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la prescrizione ex artt. 2948, 2954 e 2955 c.c. adducendo l'art. 18 legge 300/1970. Al successivo contraddittorio scritto autorizzato dal pretore partecipò il solo attore, che, con note 28 marzo 1977, eccepì la tardività delle due eccezioni preliminari, sollevate, a suo avviso, in violazione dell'art. 416 c.p.c., e, in ipotesi, la infondatezza, che, per quel che concerne la eccezione di prescrizione, ha ribadito nell'atto depositato il 23 aprile 1977 avanti la Corte costituzionale sottolineandone la irrilevanza e in ipotesi la infondatezza.
Il pretore non ha tenuto alcun conto di tale discussione e si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
La convenuta non si é costituita avanti la Corte, mentre ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 29-31 ottobre 1977, in cui, richiamandosi agli atti d'intervento in altri procedimenti, ha concluso per l'infondatezza della questione di costituzionalità.
All'udienza pubblica del 21 marzo 1979 é comparsa la sola Avvocatura generale dello Stato, che si é riportata alle già formulate conclusioni;
q) ord. 10 ottobre 1977 (n. 524 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 25 gennaio 1978, nella controversia, promossa da Togni Giuseppe contro la Federazione italiana Consorzi Agrari con ricorso, depositato il 7 aprile 1976, in cui chiese dichiararsi competergli il diritto di essere inquadrato nell'organico della Federazione in posizione corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e, in particolare, alla 1 categoria grado A (ora I livello) con decorrenza dal 1 luglio 1971, e alla 1 categoria grado C (ora II livello B), per il periodo immediatamente pregresso a decorrere dal lo agosto 1964, e condannare, di conseguenza, la Federconsorzi ai relativi adempimenti (ricostruzione della carriera del Togni e attribuzione attuale di un corrispondente ufficio) e al pagamento degli arretrati di stipendio coevi al nuovo inquadramento. Si costituì la convenuta mediante comparsa, depositata l'8 febbraio 1977, in cui eccepì, in via pregiudiziale, gradatamente la prescrizione decennale del diritto alla qualifica e la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Autorizzato dal pretore il contraddittorio scritto sulle questioni pregiudiziali, la Federconsorzi sostenne, nelle note 30 settembre 1977, che la prescrizione quinquennale delle retribuzioni prendeva a decorrere dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970 né era stata interrotta e che la prescrizione decennale del diritto alla qualifica, prospettata in sottordine, era anch'essa maturata nel corso del rapporto; dal suo canto il Togni, nella memoria 29 settembre 1977, obiettò che la Federconsorzi aveva riconosciuto il diritto alla qualifica il 1 gennaio 1974 e, pertanto, la prescrizione decennale era stata interrotta e che la prescrizione quinquennale delle differenze retributive non poteva decorrere durante il rapporto per non essere neppure la legge 300/1970 sufficiente a munirlo di idonea stabilità.
Il pretore non ha delibato tali questioni, né ha richiamato l'art. 2946 c.c. nel provvedimento di rimessione in cui si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto depositato il 4 febbraio 1978 (formalmente comune all'atto dell'intervento nel procedimento introdotto con ord. 547/1977) in cui ha richiamato gli atti di intervento in altri procedimenti, chiedendo dichiararsi infondata la questione di costituzionalità; l'Avvocatura generale dello Stato é comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979 rimettendosi alle precedenti deduzioni;
r) ord. 5 novembre 1977 (n. 246 ord. 1978), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 19 luglio 1978, nella controversia promossa da Miragoli Valerio contro la Scandinavian Airlines Sjstem (S.A.S.) con ricorso depositato il 9 agosto 1975, in cui chiese dichiararsi a tutti gli effetti l'unicità del rapporto di lavoro, instaurato il 21 marzo 1962 e, a suo avviso fittiziamente, risolto in via amichevole il 31 luglio 1965 e riaperto con il 1 agosto 1965 e, di conseguenza, condannare la S.A.S. al pagamento delle differenze non godute, o godute in misura inferiore al dovuto, degli scatti di anzianità e delle ferie corrisposti dal 1 agosto 1965.
Si costituì la S.A.S. con memoria, depositata il 1 febbraio 1977, in cui, premesso che impiegava complessivamente in Italia 90 dipendenti di cui 48 a Roma, eccepì la prescrizione quinquennale estintiva delle ragioni creditorie del Miragoli, che avrebbe preso a decorrere dal 31 luglio 1965 e, in ipotesi, dalla data della entrata in vigore della legge 300/1970. Al contraddittorio scritto, autorizzato dal pretore, partecipò la sola S.A.S. con le note 27 ottobre 1977, in cui insisteva nelle deduzioni esposte nella memoria di costituzione. Il pretore non ha delibato le ragioni svolte dalla convenuta sul tema della eccezione di prescrizione, limitandosi a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte si é costituita la sola S.A.S. con atto, depositato il 27 febbraio 1978, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e in ipotesi infondata la questione di costituzionalità sollevata d'ufficio dal pretore, ma non é comparsa alla pubblica udienza del 21 marzo 1979.
La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento;
s) ord. 7 giugno 1976 (n. 198 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da De Rosa Michele contro l'A.T.A.C. con ricorso depositato l'11 marzo 1975 in cui chiese dichiararsi il suo diritto alla retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di lavoro nella azienda, secondo il trattamento ex lege più favorevole di quello ex contrattazione collettiva, e, di conseguenza, condannare l'A.T.A.C. alla corresponsione, a favore di esso ricorrente, a titolo di differenze nella misura di lire 2.576.472.
Tale ricorso fu seguito da altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975, in cui il De Rosa chiese che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a lui più favorevoli.
Dalle copertine dei due fascicoli trasmessi dalla cancelleria della pretura alla cancelleria della Corte e dalla intestazione della stessa ordinanza di rimessione (definita "sentenza") non risulta che l'A.T.A.C. siasi costituita in alcuna delle due controversie, né la cancelleria della pretura ha rimesso alla cancelleria della Corte originali o copie di atti e documenti provenienti dalla convenuta; soltanto nel processo verbale dell'udienza dell'8 marzo 1976 si dà atto della presenza dei procuratori delle parti, del provvedimento di riunione dei due ricorsi per connessione e dell'autorizzazione del pretore al contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti reclamati dal ricorrente, sollevata dall'A.T.A.C., la quale non vi ha partecipato; al che ha, per contro, provveduto il De Rosa con le note depositate il 15 maggio 1976, in cui ha, tra l'altro, richiamato precedenti giurisprudenziali della Cassazione intesi ad escludere il corso della prescrizione quinquennale durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri.
Il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1976 nel provvedimento di rimessione nel quale non ha delibato la fondatezza delle peculiari argomentazioni hinc inde prospettate.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; é invece intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 giugno 1977, in cui, richiamando atti di intervento spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la infondatezza della questione di costituzionalità; conclusioni, cui la Avvocatura generale dello Stato si é rimessa nella pubblica udienza del 21 marzo 1979;
t) ord. 7 giugno 1976 (n. 199 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da Di Segni Marzio contro l'A.T.A.C. Nel foglio pervenuto alla cancelleria della Corte il 18 aprile 1977 il cancelliere della pretura di Roma dichiara di trasmettere il fascicolo della causa e di allegare i verbali d'udienza, l'ordinanza, i fascicoli di parte, copia della raccomandata inviata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e copia della ordinanza notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. Peraltro, dai fascicoli di parte é pervenuto il solo fascicolo dell'attore, nel quale, però, non é inserito il ricorso introduttivo, di cui non risulta sulla copertina del fascicolo la data del deposito; di detto ricorso non c'é copia autentica né informe nel carteggio pervenuto alla Corte, nel quale si rinvengono invece le note autorizzate 14 maggio 1976 del ricorrente in originale e due veline. Della convenuta é inserita nel carteggio la memoria difensiva, depositata il 2 marzo 1976, in cui si é eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente "ai sensi dell'art. 2948, quarto comma, così come interpretato dalla sentenza n. 63/1966 e successive dalla Corte costituzionale" sulla base delle peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri (argomentazioni cui il Di Segni ha replicato nelle note autorizzate 12 maggio 1976, il cui contenuto é identico all'altro delle note estese nell'interesse del De Rosa).
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto sulla eccezione dell'A.T.A.C. si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si é costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel procedimento n. 198 ord. 1977;
u) ord. 7 giugno 1976 (n. 201 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977, nella controversia promossa da Pietrucci Gastone contro l'A.T.A.C., con ricorso, che, dalla copertina del fascicolo d'ufficio, risulta depositato l'11 marzo 1975, ma del quale non sono pervenuti alla Corte né l'originale, né copie autentiche o informi.
La documentazione é in tutto identica a quella inserita nel procedimento, introdotto con la ord. n. 199/1977.
Il pretore, che pur aveva autorizzato il contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale opposta dall'A.T.A.C., si é limitato a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975, senza delibare il grado di stabilità del rapporto dei ferrotranvieri.
Nessuna delle parti si é costituita avanti la Corte, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato attività in tutto identica all'altra svolta nel procedimento n. 198/1977;
v) ord. 7 giugno 1976 (n. 200 ord. 1977), notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1977 nella controversia promossa da Poso Benvenuto contro l'A.T.A.C., con ricorso depositato l'11 marzo 1975, in cui chiese dichiararsi il diritto alla retribuzione delle ore di straordinario effettuate negli anni di lavoro nell'azienda secondo il trattamento ex lege, più favorevole rispetto a quello ex contrattazione collettiva, e condannare la convenuta al pagamento delle differenze, e ai conseguenti adempimenti contributivi. Con altro ricorso depositato il 16 ottobre 1975 il Poso chiese che le retribuzioni di ore di straordinario gli fossero liquidate sulla base di diversi parametri a lui più favorevoli.
Si costituì l'A.T.A.C. con memoria depositata il 26 febbraio 1976, in cui eccepì la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati dal ricorrente ponendo in rilievo le peculiarità del rapporto dei ferrotranvieri, che lo munivano di stabilità, e richiamando le leggi 604/1966 e 300/1970; argomentazioni cui replicò il Poso nelle note depositate il 13 maggio 1976, che il pretore, dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi, aveva autorizzato.
Il pretore non ha neppure delibato le argomentazioni hinc inde prospettate e si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione il testo della ordinanza 9 giugno 1975.
Nessuna delle parti si é costituita avanti la Corte mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha svolto la stessa attività espletata nel procedimento n. 198/1977.
z) ord. 15 ottobre 1977 (n. 542 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 1 febbraio 1978, nella controversia promossa da Caprioli Amelio contro l'A.T.A.C. con ricorso datato 22 aprile 1975 (dagli atti pervenuti alla Corte non risulta con chiarezza il tempo del deposito; forse 10 maggio 1975), in cui, premesso di essere stato assunto come fattorino nel 1953 e di aver poi esplicato mansioni di conduttore di tram e infine di impiegato amministrativo sino alla fine del rapporto per pensionamento (12 novembre 1972), chiese che, ai sensi degli artt. 2099 e 2103 c.c., 18 r.d. 148/1931, 11 c.c.n.1. ferrotranvieri e 13 legge 300/ 1970, gli fosse riconosciuto il diritto di conseguire la differenza tra gli emolumenti percepiti e quelli effettivamente dovuti in relazione alle mensioni di fatto spiegate sia nel corso del rapporto sia alla cessazione del medesimo. Si costituì l'A.T.A.C. con memoria 24 giugno 1976, di cui non risulta la data del deposito, chiedendo dichiararsi in via preliminare la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 10 r.d. 148/1931, stante l'omissione del reclamo gerarchico, in via pregiudiziale la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti vantati dal Caprioli venuti a maturare prima dei cinque anni dalla introduzione del ricorso.
Nel contraddittorio scritto sulla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'A.T.A.C., autorizzato dal pretore, il Caprioli, con note 14 aprile 1977 e 7 ottobre 1977, non solo contestò la fondatezza della eccezione di prescrizione, ma ne denunciò l'inammissibilità per tardività; dal suo canto, l'A.T.A.C., nelle note 29 settembre 1977, depositate il successivo 30, si richiamò al particolare statuto dei ferrotranvieri e alla legge 300/ 1970. Nel provvedimento di rimessione il pretore non ha preso posizione sulle contrapposte argomentazioni specifiche del caso, limitandosi a riprodurre la ordinanza 9 giugno 1975.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha per contro spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 14 febbraio 1978, in cui, richiamando il contenuto di atti d'intervento, spiegato in altri procedimenti, ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione di costituzionalità; conclusioni che l'Avvocatura generale dello Stato ha confermato nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979;
x) ord. 11 giugno 1977 (n. 384 ord. 1977), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 2 ottobre 1977 nella controversia, promossa da Auletta Renato contro il Banco di Napoli con ricorso depositato il 9 giugno 1975, in cui chiese la ricostruzione della propria carriera con tutte le conseguenze di carattere economico tenendo presente che il periodo lavorativo espletato dal ricorrente va dal 3 luglio 1939 al 31 dicembre 1973 e il riconoscimento del grado di contabile, conseguito già nel 1953 con il conseguente sviluppo della carriera nel ruolo "A" sino al pensionamento; domandò dichiararsi il Banco tenuto a corrispondergli gli arretrati dal 3 aprile 1953 al 1964 sulla base dello stipendio come sopra aggiornato; instò, tra l'altro, perché gli venissero riconosciute le aggiunte speciali per campagne di guerra ai fini delle indennità aggiuntive di buonuscita e fosse assoggettato a revisione il trattamento pensionistico. Il Banco si costituì mediante memoria 14 giugno 1976, in cui chiese dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni diritto al riconoscimento della qualifica rivendicata, e la prescrizione, ex art. 2948, n. 4 c.c., di ogni pretesa a differenze retributive per essere i rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco assistiti da stabilità. All'invito del pretore rivolto alle parti ad illustrare la eccezione di prescrizione quinquennale, prestò ascolto il solo Auletta che, con note 14 maggio 1977, affermò risultare dalla documentazione che esso Auletta aveva più volte richiesto il riconoscimento dei propri diritti: il pretore si é limitato a riprodurre nel provvedimento di rimessione l'ordinanza 9 giugno 1975 senza delibare le argomentazioni hinc inde prospettate.
Avanti la Corte si é costituito il solo Banco con atto depositato il 14 settembre 1977, in cui ha chiesto dichiararsi irrilevante e comunque manifestamente infondata la questione di costituzionalità per non essere l'art. 2948, n. 4 c.c. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; conclusioni illustrate nella memoria 8 marzo 1979 e nel corso della udienza pubblica del 21 marzo 1979, cui ha partecipato anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale aveva spiegato intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo, con l'atto depositato il 31 ottobre 1977, dichiararsi infondata la questione di costituzionalità.
2. - La ord. 12 gennaio 1976 (n. 292 ord. 1976), comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 9 giugno 1976, é stata resa dal pretore di Roma nella controversia promossa da Borgia Giovanna contro la Soc. Autostrade con ricorso, depositato il 14 novembre 1974, in cui chiese dichiararsi il diritto dell'attrice a percepire, in tutti i suoi elementi, anche prima del 1 gennaio 1963, la stessa retribuzione prevista dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali per il personale maschile di età superiore agli anni 21 inquadrato nella sua stessa categoria e classe e condannare conseguentemente la convenuta al pagamento a favore di essa Borgia delle somme tutte che costituiscono la differenza tra quanto dalla stessa percepito nel corso del rapporto di lavoro e quanto avrebbe dovuto percepire per gli stessi titoli in relazione all'accertamento, sollecitato con la prima domanda.
La convenuta, costituitasi mediante memoria depositata il 24 giugno 1975, eccepì in via preliminare la prescrizione estintiva quinquennale di eventuali e contestati diritti maturati antecedentemente al 21 novembre 1969, in subordine sollevando eccezione d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c., nel significato assunto dopo la sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Alla udienza di comparizione il pretore fissò termine per la presentazione di note sulla eccezione di prescrizione e le parti, sia pure in diverso modo, fruirono di detto termine; il pretore ha riprodotto la ordinanza 9 giugno 1975, precisando che la questione d'incostituzionalità era stata sollevata (non d'ufficio, ma) dalla convenuta Autostrade.
Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Motivazioni e dispositivo delle venticinque ordinanze divergono sol per le generalità delle parti delle controversie di lavoro e per ciò che la questione di costituzionalità "dell'art. 2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione" é stata sollevata d'ufficio dal giudice a quo, ad esclusione della controversia, promossa da Borgia Giovanna, nella quale la ha prospettata la convenuta Soc. Autostrade (n. 292 ord. 1976). Per cui la riunione dei venticinque procedimenti - stante l'identità della prospettazione s'impone.
2. - Nella ordinanza 9 giugno 1975 e nelle ventiquattro ordinanze successive il pretore di Roma, richiamate le sent. 63/1976, 143/1969, 86/1971 e 174/1972 di questa Corte, reputa che la pronunzia, da ultimo menzionata, se intesa a determinare la reviviscenza in parte qua di norma espunta dall'ordinamento per effetto della sent. 63/1966, incontrerebbe ostacolo nell'art. 134 Cost., e ne inferisce la permanente vigenza del precetto della non decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. in costanza di tutti i rapporti di lavoro privato. Inoltre le sopravvenute leggi 604/ 1966 e 300/1970, con limitare la esperibilità dei licenziamenti, provocano, sempre a giudizio del pretore, la sostanziale parificazione, in punto a stabilità, dei rapporti di lavoro privato e dei rapporti di lavoro pubblico. "La distinzione introdotta, pertanto, in tema di decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro con la decisione n. 63/1966 di incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4 c.c. limitatamente al rapporto privato - argomenta il giudice a quo - ha creato una ingiusta sperequazione ed una manifesta disparità di trattamento, non meno ingiustificata tra le due categorie di cittadini: i lavoratori privati e quelli pubblici, che si trovano in identica situazione per quanto concerne la disciplina giuridica del rispettivo rapporto di lavoro.
"Tale manifesta disparità di trattamento sul piano sostanziale si traduce sul piano processuale in una palese violazione del diritto di difesa del pubblico impiegato nei confronti del lavoratore privato. Mentre infatti quest'ultimo potrà azionare senza limiti di tempo il proprio credito retributivo, attesa l'attuale imprescrittibilità del relativo diritto nel corso del rapporto di lavoro, il pubblico dipendente potrà far valere in giudizio il suo diritto soltanto nei limiti della prescrizione, attesa nei suoi confronti la normale decorrenza della prescrizione estintiva anche in costanza del rapporto".
"La posizione di privilegio riconosciuta al dipendente privato rispetto a quello pubblico, in seguito al disposto dell'art. 2948, n. 4 c.c. nel testo modificato dalla decisione n. 63/ 66 di codesta Corte, appare pertanto sospetta di incostituzionalità".
Tali i tratti salienti della ordinanza 9 giugno 1975.
Orbene, posto che il pretore, sulle tracce della sent. 174/ 1972 di questa Corte, ha istituito equipollenza tra l'art. 3 legge 604/1966 e l'art. 129 d.P.R. 3/1957 in tema di scioglimento del rapporto e tra il procedimento inteso a piegare l'inottemperanza della p. A. al provvedimento risolutivo del rapporto d'impiego dichiarato illegittimo e l'art. 18 legge 300/ 1970, sarebbesi dovuto verificare se ai rapporti dedotti in giudizio, si applicassero gli artt.3 legge 604/1966 e 18 legge 300/ 1970; indagine che il pretore non ha svolto neppure nella controversia Miragoli- S.A.S. in cui il datore di lavoro si era richiamato alle dimensioni quantitative della propria impresa, tenute d'occhio dall'art. 35 legge 300/1970.
Inoltre, il pretore ha sotteso le eccezioni preliminari di prescrizione, sollevate dai datori di lavoro, al comune esponente della prescrizione quinquennale, senza tener conto delle obiezioni, che, indipendentemente dal coordinamento tra le sentenze di questa Corte, erano state opposte dai lavoratori ricorrenti, e, ancor meno, di ciò che nella più parte delle controversie si prospettavano rivendicazioni di qualifica e riconoscimenti di mansioni superiori o diverse, rispetto alle quali il pretore non si é fatto minimamente carico dei regolamenti e della disciplina collettiva, prospettati dai datori di lavoro e oppugnati dai lavoratori, né dell'art. 13 legge 300/1970; contestazioni che in qualche caso hanno indotto datori di lavoro ad invocare la prescrizione decennale in regime di concorso elettivo o in opposto modo successivo con la prescrizione quinquennale; prescrizione quinquennale alla cui eccezione qualche lavoratore, pur muovendo in via d'ipotesi dalla data di entrata in vigore della legge 300/1970, aveva opposto la efficacia interruttiva del deposito del ricorso nella cancelleria della Pretura (circostanza che, indipendentemente dalla allegazione degli attori, emergeva dalla lettura di non pochi fascicoli di causa), nonché la tardività della eccezione stessa, sollevata in spreto della legge 533/1973 sul rito speciale del lavoro; prescrizione quinquennale, preliminarmente alla quale qualche datore di lavoro aveva postulato altra eccezione, il cui esame doveva essere svolto in via preventiva (ad es., transazione in sede sindacale anteriore alla instaurazione della controversia).
La constatazione della mancata verifica, che in ogni controversia s'impone ed é purtroppo mancata, dell'applicabilità della legge 300/1970, pur se non si considerino, come per contro si deve, le peculiarità delle singole controversie, soltanto alcune delle quali si sono segnalate, non vuole suonare accettazione o reiezione da parte di questa Corte del presupposto, ad un tempo normativo e fattistico, su cui la prospettazione del pretore si basa, ma persegue l'unico scopo di giustificare la restituzione degli atti di tutti i procedimenti al pretore onde proceda, ex actis, alla valutazione di rilevanza della questione pur in tali sensi prospettata; valutazione, nel compiere la quale sarà d'uopo scrutinare se a far valere la diversità di trattamento, tra lavoratori privati e lavoratori pubblici, siano legittimati quelli o, come sembrano suggerire non pochi precetti della Costituzione, questi (il quale dubbio non é univocamente sciolto nella ordinanza 9 giugno 1975 se per un verso si lamenta l'attentato al diritto di difesa perpetrato in danno dei lavoratori del settore pubblico, e per altro verso si denuncia l'eccessivo favore, di cui sarebbero gratificati i lavoratori del settore privato) e, ancor più a monte, se i termini della disuguaglianza siano da identificarsi nel settore pubblico o nel settore privato ovvero se, come han posto in rilievo accreditate correnti dottrinali e giurisprudenziali, punti di emersione delle quali si colgono in alcune disposizioni delle leggi 604/1966 e 300/1970, si impongono più articolate categorie; il tutto / si ripete - con riferimento alla singola controversia di lavoro e senza indulgere ad inutili astrazioni. Giudizio, delibatorio sì ma puntuale che potrebbe convincere, é ovvio, il pretore a pronunciarsi sul merito di alcune controversie senza sollevare la presente o altra questione di costituzionalità, correlata a diversi parametri.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i venticinque procedimenti, ordina la restituzione degli atti alla Pretura di Roma, sezione lavoro, che, con le ordinanze indicate in motivazione, aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 2948, n. 4 c.c., così come modificato per effetto della sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1979.