Sentenza n.1 del 1980
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SENTENZA N.1

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Del Mastro Jolanda, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 nella parte in cui impone al giudice < nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui e' consentita >, di valutare che non < sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività >.

Il disposto di legge in questione contrasterebbe con due distinti parametri costituzionali.

Da un lato, sarebbe vulnerato il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. < con il fare assumere alla carcerazione preventiva una funzione a lei non propria, ma propria della pena o meglio della misura di sicurezza >.

Dall'altro, risulterebbe violato l'art. 13, secondo comma, Cost., . sotto il profilo che l'estrema genericità della dizione della legge al citato art. 1, terzo comma > < non consente, oggettivamente, di emettere motivazioni sul punto controllabili >.

2. - La norma denunciata si inserisce nel complesso di disposizioni, di cui all'art. 1 della legge n. 152 del 1975, intese a nuovamente delimitare la possibilità di concessione della liberta provvisoria, che nel testo originario dell'art. 277 c.p.p. non era ammessa nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, mentre successivamente, con legge 15 dicembre 1972 n. 773, era stata consentita nei confronti degli imputati di qualsivoglia reato. Con l'art. 1 della legge 22 maggio 1975 n. 152, e' stato ripristinato un sistema di limiti o condizioni per la concessione della libertà provvisoria, più' articolato di quello anteriore alla legge n. 773 del 1972. Il primo comma prevede casi di esclusione della libertà provvisoria in relazione al titolo del reato per cui e' in atto la custodia preventiva; il secondo comma prende in considerazione, agli stessi fini, particolari situazioni processuali; il terzo comma, della cui legittimità' costituzionale si fa questione, indica i criteri per la (non) concessione della libertà provvisoria, in situazioni in cui questa non sarebbe in via di principio preclusa. Il riferimento alle < esigenze di tutela della collettività >, accanto alle < ragioni processuali >, trae il suo modello dalla legge 3 aprile 1974 n. 103, portante < delega legislativa al Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura penale >, nella quale il criterio direttivo n. 54 (dell'art. 2) relativo alle < misure di coercizione > prevede, fra l'altro, la possibilità di disporre una di tali misure < a carico dell'imputato nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravita del reato sussistono esigenze di tutela della collettività >. La Commissione incaricata della redazione del progetto preliminare ritenne di superare i pur affacciati dubbi di legittimità' costituzionale di una normativa che finalizza la custodia preventiva anche a fini extraprocessuali, sul rilievo che ne' l'art. 13 ne' l'art. 27 Cost. escludono in via assoluta il ricorso a misure cautelari di contenuto coercitivo rispondenti ad una logica di < prevenzione in senso ampio >.

3. - La fondamentale censura d'illegittimità' costituzionale, mossa dal giudice a quo, concerne la previsione-quale idonea finalità cautelare della custodia preventiva - della tutela della collettività dal pericolo di commissione di certi reati; finalità che, si dice, sarebbe propria della pena e della misura di sicurezza, ed incompatibile con la presunzione di non colpevolezza cui deve ispirarsi il trattamento dell'imputato durante il processo.

Un tale assunto non puo' essere condiviso e proprio alla stregua delle precedenti sentenze di questa Corte cui il giudice a quo fa esplicito riferimento.

Con la sentenza n. 64 del 1970, la Corte ha, infatti, affermato che la custodia preventiva istituto esplicitamente previsto dalla Costituzione (artt. 13, ultimo comma; 68, secondo comma e anche 111, secondo comma) ma che va disciplinato in modo da non vanificare la presunzione di non colpevolezza < puo' essere predisposta unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo >.

Muovendo da questa premessa, con la stessa sentenza, si e' ritenuta la legittimità' costituzionale delle ipotesi di cattura obbligatoria e del conseguente divieto (di cui all'art. 277, secondo comma, del codice di procedura penale nel testo all'epoca vigente) di concedere, in quelle ipotesi medesime, la libertà provvisoria, ben potendo la legge < (entro i limiti non insindacabili di ragionevolezza) presumere che la persona, accusata di un reato particolarmente grave e colpita da sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizione di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la detenzione preventiva viene disposta >. < Esigenze di prevenzione > possono, dunque, legittimare la scelta legislativa della cattura obbligatoria e del correlato divieto di libertà provvisoria, come e' reso palese dall'art. 68, secondo comma, Cost. che una tale scelta recepisce senza peraltro renderla vincolante e che, comunque, non consente di ritenere che alla custodia preventiva sia costituzionalmente assegnabile la funzione esclusiva di cautela processuale in senso stretto.

Ai medesimi criteri si e' ispirata la Corte con le sentenze n. 143 del 1973, 17 e 21 del 1974, 146 del 1975 e 88 del 1976.

Ora, il legislatore del 1975, con la norma censurata, ha parzialmente abbandonato la tecnica tradizionale di tipizzazione di casi in cui nella concessione della libertà provvisoria e' esclusa ogni discrezionalità giudiziale, per dettare, invece, criteri orientativi per l'esercizio del potere discrezionale del giudice.

Rispetto all'esigenza costituzionalmente protetta, di finalizzazione della custodia preventiva a specifiche esigenze cautelari, la norma denunziata appare pertanto aderente agli orientamenti di questa Corte, che nella succitata sentenza n. 64 del 1970, aveva rilevato la < preferibilità di un sistema che demandi sempre al giudice il potere di valutare di volta in volta se il lasciare in libertà l'imputato determini un pericolo di entità tale da giustificarne la cattura e la detenzione >.

4. - Vero e' che le finalità della custodia preventiva, che non possono in alcun modo risolversi in anticipata espiazione di pena, sono segnate da esigenze di carattere cautelare, rispetto a ragioni di giustizia penale che per la durata del processo penale sarebbero pregiudicate ove non potesse cautelativamente provvedersi anche prima della sentenza definitiva. Sotto questo riguardo, non vi e' sostanziale differenza fra esigenze < strettamente inerenti al processo >, ed altre che comunque abbiano fondamento nei fatti per cui e' processo, posto che anche la tutela di queste ultime abbia rilievo costituzionale, e giustifichi quindi il sacrificio della libertà personale dell'imputato.

Va considerato, a questo proposito, che presupposto generale della custodia preventiva e' l'esistenza, in punto di fatto, di < sufficienti indizi di colpevolezza >, e che tale valutazione, dietro l'apparente contrasto con la presunzione di non colpevolezza, e' al contrario necessaria a ridurre al minimo il rischio che l'anticipato sacrificio della libertà dell'imputato si riveli ingiustificato, vulnerando la presunzione di non colpevolezza nel suo contenuto più' sostanziale.

Deriva da cio' che una restrizione della libertà dell'imputato, fondata (anche) su sufficienti indizi o elementi di colpevolezza, ben puo' essere mantenuta, senza incontrare ostacoli costituzionali, in quanto costituisca una misura cautelare necessaria per la salvaguardia di un interesse-la tutela della collettività dalla commissione di gravi reati - d'indubbio rilievo costituzionale ed in accertato collegamento con la con dotta e la persona dell'imputato, della cui libertà si faccia questione.

5. - Un'ulteriore censura d'illegittimità' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152 del 1975 e' sollevata in riferimento all'art. 13, secondo comma, Cost., sotto il profilo della mancata specificazione di quali reati pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività; il che non consentirebbe al giudice di emettere sul punto un provvedimento realmente motivato.

Dietro il riferimento alla motivazione giudiziaria viene in effetti in considerazione una questione più' di fondo, attinente alla struttura della fattispecie. La motivazione giudiziaria, richiesta dai principi costituzionali e processuali, e' in se' e per se' sempre possibile, indipendentemente dalla natura più' o meno vincolata o discrezionale del giudizio che, di volta in volta, si tratti di motivare; a variare saranno i requisiti di una motivazione < reale >, adeguata alle peculiarità del suo oggetto.

Se la questione dedotta ha un senso, essa lo ha, dunque, non con riguardo all'obbligo di motivazione, bensi' ai principi costituzionali, ricavabili dallo stesso art. 13, secondo comma, sulla predeterminazione legale dei < casi > in cui e' ammessa la restrizione della libertà personale.

Predeterminazione che, nell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152/75 e' dal giudice a quo ritenuta insufficiente, per la genericità del riferimento ai < reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività >.

Anche in questi termini la questione non appare fondata.

Il problema che la norma denunciata, non diversamente da altre, pone all'interprete, e' quello di determinare il concreto campo di applicazione di una norma formulata non in termini descrittivi, ma come clausola generale, applicabile ai casi concreti tramite il riferimento a valori o parametri dati. Nella specie, il valore o parametro per l'individuazione dei reati, la cui probabile commissione osta alla libertà provvisoria, e' dato dalle < esigenze di tutela della collettività >. Il concetto e indubbiamente assai generico, tale da potersi riferire, a un livello massimo d'astrazione teorica, a qualsiasi reato; ma ritrova una delimitazione e un senso concreto nel e dal contesto della legge n. 152 del 1975 .

Le < disposizioni a tutela dell'ordine pubblico >, introdotte da detta legge, hanno come scopo dichiarato il rafforzamento della tutela della < incolumità e sicurezza dei cittadini > (relazione al disegno di legge n.

3659 presentato alla Camera dei Deputati l'8 aprile 1975). Dietro l'intervento legislativo, sono < recenti gravissimi episodi di criminalità comune e politica >, per lo più' caratterizzati dall'uso di violenza, dalla riferibilità ad organizzazioni criminose, e in definitiva dall'impatto sulle condizioni di sicurezza della vita civile o politica del paese.

Questi elementi si riscontrano nelle figure delittuose per le quali si e' ripristinato il divieto assoluto di concessione della libertà provvisoria (art. 1, primo comma); e segnano per così' dire il filo che unifica disposizioni di svariata natura contenute nella stessa legge. Dalla disciplina più' rigorosa delle attività fasciste (artt. 7-13) alla estensione delle misure di prevenzione nei confronti dell'eversione politica (art. 18), dalla attenzione verso particolari situazioni pericolose (artt. 4 e 5) al maggior rigore verso determinati atti di violenza (artt. 14 e 26), la maggior parte delle disposizioni si organizza attorno a una tutela dell'ordine pubblico vista sotto il profilo della tutela da comportamenti violenti, lesivi dell'incolumità o libertà o sicurezza individuale o collettiva, o da nuove forme di manifestazione della criminalità comune e politica.

In questo contesto storico e normativo, la clausola generale adottata nel terzo comma dell'art. 1 si riempie di un significato ben definito. La < tutela della collettività >, che l'intera legge n. 152/1975 intende assicurare, e' posta in pericolo dai reati aventi taluna fra le caratteristiche sopra citate: uso d'armi o di altri mezzi di violenza contro le persone, riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della sicurezza collettiva o dell'ordine democratico.

Recuperato in tal modo alla clausola generale, di cui alla norma denunciata, un campo d'applicazione ben determinabile per via di interpretazione sistematica, il dubbio d'illegittimità' in relazione all'art. 13 Cost. rimane privo d'oggetto.

6. - Un'incompatibilità con l'art. 27, secondo comma, Cost., adombrata nelle argomentazioni del giudice a quo, e, invece, ravvisabile nel testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152 del 1975, là dove usa il termine < nuovamente > a proposito della temuta commissione di reati da parte dell'imputato lasciato libero. Tale locuzione, infatti, farebbe presupporre la già accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati; a tutta evidenza, quello o quelli per cui si procede, non essendovi nel comma in questione (a differenza che nel comma secondo dello stesso articolo) alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato.

Sotto questo profilo risulta vulnerata la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, la quale impedisce-fino alla sentenza definitiva-di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti.

D'altra parte una volta eliminato dal testo legislativo l'avverbio < nuovamente >non per questo potrà considerarsi affievolito il rapporto che quell'avverbio pur impropriamente voleva indicare, fra la natura e gravità delle imputazioni per cui e' disposta la custodia preventiva, e la natura dei reati di cui si teme la probabile commissione ad opera dell'imputato lasciato libero. La prognosi di pericolosità, per il chiaro tenore della disposizione in esame, si fonda anche sulla < gravità del reato > addebitato (sulla scorta, s'intende, di < sufficienti indizi di colpevolezza >); e questo basta a far ritenere che le < esigenze di tutela della collettività > per le quali si richiede il mantenimento della custodia preventiva, debbono essere già' toccate dalle situazioni che della custodia preventiva costituiscono il fondamento originario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 limitatamente all'avverbio < nuovamente >;

dichiara per il resto non fondata la questione di legittimità' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 27, secondo Comma, della Costituzione.

Così' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/01/80.

Leonetto AMADEI – Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Lepoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23/01/80.