SENTENZA N. 88
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1975 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Di Leva Angela ed altri, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Di Leva Angela e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Giancarlo Ghidoni, per Di Leva Angela, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Di Leva Angela, la sezione istruttoria della Corte di appello di Bologna, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
La norma impugnata, vietando la concessione della libertà provvisoria agli imputati di determinati reati sottoposti ad altro procedimento, nonostante l'assenza di un definitivo accertamento di responsabilità, si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di non colpevolezza.
Si é costituita in giudizio Di Leva Angela, sostenendo la fondatezza della questione proposta.
É, altresì, intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto la infondatezza della questione medesima.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", in base alla quale la libertà provvisoria non può essere concessa "se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli artt. 582, primo comma, 583, 588, secondo comma, e 610 del codice penale é sottoposto ad altro procedimento per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge".
Secondo il giudice a quo, la norma confliggerebbe con l'art. 27 perché, "in contrasto con principio di presunzione d'innocenza dell'imputato, dà al procedimento in corso lo stesso valore di una affermazione definitiva di responsabilità"; e con l'art. 3, perché "pone nella stessa posizione sia colui che ha riportato per i predetti reati una precedente condanna, sia chi essendo ancora in corso il procedimento potrebbe in tesi essere assolto".
2. - La questione non é fondata. Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare che con l'art. 27 il costituente "non ha sancito una presunzione di innocenza" - che, intesa in senso assoluto, sarebbe incompatibile con ogni misura di carcerazione preventiva -, ma ha voluto asserire che "durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato" (sentenza n. 124 del 1972).
Sono universalmente note le gravi ragioni che hanno determinato il legislatore a ripristinare un sistema di limitazioni alla concessione della libertà provvisoria, dopo aver constatato gli effetti della riforma attuata con la legge 15 dicembre 1972, n. 733. Secondo la relazione delle commissioni riunite della Camera dei deputati, le disposizioni dell'art. 1 della nuova legge per la tutela dell'ordine pubblico sono state precisamente dettate "al fine di fronteggiare l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e quindi certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva" (seduta 8 aprile 1975).
In questa prospettiva deve essere valutata la denunciata disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b, con la quale sono stati esclusi dal beneficio della liberazione provvisoria, quando già risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e quindi di pericolosità per la vita, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
Si obbietta che la semplice imputazione di uno di questi reati non comporta presunzione di colpevolezza. ma é ovvio replicare che il diniego della libertà provvisoria non implica una siffatta presunzione, perché la detenzione preventiva non ha la funzione di anticipare la pena, applicabile solo dopo l'accertamento della colpevolezza, ma ben può legittimamente essere predisposta "in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo" (sentenza n. 64 del 1970). Ed é anche inesatto asserire che la disposizione denunciata "dà al procedimento in corso lo stesso valore di una affermazione definitiva di responsabilità" perché, nella specie, il legislatore ha semplicemente assunto a criterio la esistenza d'una precedente imputazione per reati della stessa natura e gravità, per escludere la concessione del beneficio della liberazione all'imputato detenuto, nella ragionevole presunzione che possano essere pregiudicate le finalità cautelari sopra indicate. Al riguardo, deve rilevarsi che la disposizione di cui trattasi richiede che l'imputato sia già "sottoposto ad altro procedimento penale", ossia che non sia un semplice indiziato, a cui sia stata inviata comunicazione giudiziaria, ma che nei suoi confronti già sia intervenuta la formulazione dell'accusa, talché egli abbia assunto la qualità di imputato a norma di legge, sulla base di sufficienti indizi di colpevolezza.
Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza, perché l'esclusione dal beneficio della liberazione provvisoria é disposta dalla norma in questione, per le ragioni già dette, proprio e soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto già sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non già sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un condannato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.