Sentenza n. 17 del 1974
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SENTENZA N. 17

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cascinari Sergio ed altri, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Sergio Cascinari per i reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia preventiva, previsti per la fase istruttoria, il giudice istruttore del tribunale di Roma - nell'esaminare la richiesta del pubblico ministero, avanzata in sede di chiusura dell'istruzione formale, perché fosse esaminata l'opportunità di riemettere il mandato di cattura nella sentenza di rinvio a giudizio - con ordinanza del 15 dicembre 1971, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, secondo il quale contro l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini previsti, "non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto".

Premesso che anche dopo la chiusura dell'istruzione possono permanere esigenze di carattere cautelare, il giudice istruttore osserva che, nonostante i rigorosi limiti e le condizioni di questa, deve essere riconosciuto a tutti i cittadini sottoposti a procedimento penale un uguale trattamento, soprattutto in tema di libertà personale.

Senonché, la norma denunziata, mentre vieterebbe che l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia fissati per la fase istruttoria possa subire altro provvedimento restrittivo della propria libertà personale fino a che non venga condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva, consentirebbe, poi, che altro imputato dello stesso reato (o di reato di uguale gravità) sia soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, solo per avere il giudice provveduto ad emettere nei termini la sentenza di rinvio a giudizio. La disparità di trattamento sarebbe particolarmente grave nei casi di mandato di cattura obbligatorio, in quanto l'imputato, rinviato a giudizio in stato di detenzione, sarebbe privato della possibilità di beneficiare della libertà provvisoria, per tutta la durata della carcerazione preventiva "globale".

Il giudice istruttore aggiunge che la norma denunziata, pur intendendo adeguarsi alla sentenza n. 64 del 1970, non avrebbe tenuto conto che tale decisione avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 375, secondo comma, del codice di procedura penale, non perché l'emissione di un nuovo mandato di cattura nella sentenza di rinvio a giudizio contrastasse con i precetti costituzionali, ma perché nella disciplina della carcerazione preventiva, mancava, allora, la previsione di termini massimi di durata per i gradi di giudizio successivi all'istruzione. Ed afferma, infine, che alla illegittimità ora prospettata, il legislatore avrebbe potuto ovviare limitando il divieto dell'emissione di un nuovo mandato di cattura all'ipotesi di imputato scarcerato per il decorso di tutti i termini suddetti ed armonizzando con tale previsione una più corretta formulazione del citato art. 375, secondo comma, del codice di procedura penale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata la costituzione della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 28 marzo 1972, é intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura premette che, secondo una parte della dottrina, le disposizioni della legge n. 406 del 1970 non sarebbero incompatibili con quella dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., sia perché essa legge non fa alcun cenno né dell'art. 273 né dell'art. 375; sia perché il secondo comma di quest'ultimo articolo fu dichiarato illegittimo in quanto consentiva un'ulteriore carcerazione dopo la decorrenza dei termini della custodia preventiva, riguardante la sola fase istruttoria, ma non si porrebbe attualmente in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, essendosi ora stabiliti termini differenziati per le fasi istruttoria e dibattimentale: con la conseguenza che la scarcerazione per decorso dei termini massimi previsti per la prima fase non impedirebbe la ulteriore custodia per il periodo successivo entro i termini massimi relativi alla seconda fase (e la tesi é, sia pure fuggevolmente, accennata dal giudice a quo).

L'Avvocatura riconosce, per altro, che l'interpretazione data dal giudice istruttore alla legge n. 406 del 1970 é più conforme alla volontà del legislatore, quale risulta dai lavori preparatori; e precisa che la norma denunziata avrebbe inteso affermare il diritto allo stato di libertà a favore dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini

Deduce che la disciplina dei termini stabiliti per le due fasi del processo giustificherebbe la diversità di trattamento tra imputati di uno stesso reato, anche perché, mentre per l'emissione del mandato di cattura basta la sussistenza di indizi di colpevolezza, per la sentenza di rinvio a giudizio occorre che gli indizi di colpevolezza siano sufficienti.

Il rischio dell'imputato di non essere scarcerato per la tempestiva pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio comporterebbe un pregiudizio di mero fatto, simile a quello dell'imputato che, rinviato a giudizio, venga assolto in primo o, addirittura, in grado successivo.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di emettere un nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, stante la disparità di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o di reato di uguale gravità, soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale della maggiore speditezza con cui é espletata l'istruttoria.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato obietta che il diritto di uguaglianza non é vulnerato, in quanto la più lunga carcerazione preventiva dell'imputato che non venga scarcerato per il tempestivo deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio si risolve in un pregiudizio di mero fatto, che non é eliminabile, essendo insito nel vigente sistema processuale.

3. - La Corte osserva che, di per sé, la differenziazione dei termini (per la carcerazione nella fase istruttoria e per quella "globale") non viola l'art. 3 Cost., perché diversa é la posizione processuale dell'imputato che sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, per così dire, primari (articolo 272, primo comma, nn. 1 e 2, cod. proc. pen.) e dell'imputato che entro questi termini sia stato rinviato a giudizio: così come, in base ai principi, già enunciati nella sentenza n. 64 del 1970, il legislatore potrebbe introdurre termini distinti in rapporto ai vari gradi del giudizio.

Tuttavia, é irragionevole che, mentre la custodia preventiva é legittimata da "sufficienti indizi di colpevolezza" (art. 252 cod. proc. pen.), i quali ben possono scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse, nell'istruttoria, " sufficienti prove" (art. 374 cod. proc. pen., modificato dall'articolo 44 della legge 10 aprile 1951, n. 287).

E non soddisfa l'obiezione che si tratti di un pregiudizio di mero fatto, dappoichè la diseguaglianza non é irrimediabile, ma può essere eliminata col consentire che il termine " globale" sia coperto tanto in unica soluzione ininterrotta (fase istruttoria e fase o fasi successive), tanto in soluzioni separate (il termine base nella fase istruttoria e il raddoppio allorché fase o fasi successive vi siano).

La presente determinazione e la sentenza n. 64 del 1970 di questa Corte, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui impone o consente l'emissione del provvedimento di cattura dell'imputato anche quando questo sia stato scarcerato a seguito della decorrenza dei termini fissati dall'articolo 272", non sono affatto in contrasto, perché detta pronunzia attiene a una normativa (precedente al decreto legge 1 maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1 luglio 1970, n. 406), che non prevedeva limiti alla carcerazione preventiva nel periodo successivo alla fase istruttoria, e ravvisava proprio nella mancanza di tali limiti la violazione del precetto costituzionale: presupposto che é stato travolto dalla "novella " del 1 970.

Ritiene la Corte che l'accolta soluzione, corretta dal punto di vista costituzionale, in quanto conforme al precetto dell'art. 13 e volta al rispetto dell'art. 3, é, per di più, opportuna quale rafforzato presidio di difesa sociale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 272, ultimo comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al quinto comma dello stesso art. 272, debba o possa essere emesso nuovo mandato di cattura (o di arresto: art. 262, secondo comma, in relazione all'art. 251, terzo comma, del codice di procedura penale) contro l'imputato rinviato a giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1974.