Sentenza n. 122 del 1976
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SENTENZA N. 122

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Mirabella Agatino, il Registro Navale Italiano e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione di Mirabella Agatino, del Registro Navale Italiano e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano; uditi l'avv. Massimo Medina, per il Registro Navale Italiano, l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 26 giugno 1973 il tribunale di Genova ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, "limitatamente al punto in cui nega la tutela previdenziale italiana ai rapporti di lavoro sorti nel territorio della Repubblica mentre hanno stabile esecuzione all'estero e mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza".

L'ordinanza é stata emessa nel procedimento civile instaurato dall'ing. Agatino Mirabella con citazione 15 marzo 1971, con la quale esponeva di essere stato alle dipendenze del Registro Navale Italiano (R.i.n.a.) dal 1953 al 1970, prestando la sua attività nei primi undici anni a Genova, e successivamente, dal 1964 al 1970, a Rotterdam (Olanda), dove era stato trasferito ed aveva assunto la residenza, per dirigere un ufficio, colà istituito. Precisava che, per il periodo della sua permanenza all'estero, il R.i.n.a. non aveva più continuato a versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, stabiliti dalla legislazione italiana, ma soltanto quelli, di misura inferiore, previsti dalla legislazione olandese, cagionandogli così un grave danno. Conveniva, pertanto, in giudizio sia l'INPS che il R.i.na., per sentir dichiarare quest'ultimo tenuto a versare al primo i più elevati contributi anche per il periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro era proseguito all'estero, chiedendo, in subordine, il risarcimento del danno subito.

A tali domande si opponeva il R.i.n.a. rilevando che, per il servizio prestato dal Mirabella in Olanda, aveva versato i contributi previdenziali secondo la legislazione olandese, come prescritto dal Regolamento comunitario n. 3, pubblicato nella G.U. della CEE n. 30 del 1958.

L'INPS, dal suo canto, eccepiva che l'attore non poteva invocare la più favorevole disciplina previdenziale italiana per il periodo della sua permanenza all'estero, sia perché era stato trasferito colà non in via temporanea, ma per lavorarvi stabilmente, sia perché l'efficacia delle leggi sulla previdenza sociale é limitata al territorio nazionale.

Il Mirabella sollevava allora eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., delle norme comunitarie in quanto recepite nel nostro ordinamento.

In luogo di tale questione il tribunale di Genova proponeva d'ufficio la questione innanzi enunciata, relativa all'art. 1 r.d.l. n. 1827 del 1935, osservando che essa rendeva superflua quella eccepita dall'attore.

Secondo il giudice a quo la norma denunciata contrasterebbe con il principio di eguaglianza, dando luogo a disparità di trattamento pensionistico tra lavoratori dipendenti anche dallo stesso datore di lavoro, a seconda che il servizio venga da taluni prestato interamente in uffici esistenti nel territorio nazionale, e da altri, in parte e stabilmente, all'estero.

Urterebbe, altresì, con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 Cost., in quanto il principio, secondo cui la pensione dev'essere proporzionata alla retribuzione percepita ed ai contributi versati, viene ad essere violato se si consente il versamento di contributi in misura minore per il lavoratore inviato a prestare la sua attività all'estero.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato. Si sono anche costituiti il R.i.n.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello C. Bosio e Massimo Medina; l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giorgi, Sergio Traverso e Gianni Romoli; e l'ing. Mirabella, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Giusta e Maria Luisa Zavattaro Ardizzi.

L'Avvocatura dello Stato, nell'atto d'intervento depositato il 2 aprile 1974, ha ribadito il principio della territorialità per l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali, stante il loro carattere di ordine pubblico; se da ciò può derivare un diverso trattamento tra il lavoratore che abbia prestato sempre la sua attività in Italia e quello che ha lavorato anche all'estero, la disparità non appare costituzionalmente rilevante, esistendo tra le due situazioni obiettive differenze.

D'altronde, l'applicazione della legislazione del Paese in cui l'attività di lavoro viene svolta, discende anche dalle norme della Comunità economica europea, che vincolano l'Italia come Stato membro, e che sono state emanate in attuazione dell'art. 51 del Trattato istitutivo.

La difesa del Mirabella, nelle deduzioni depositate il 21 settembre 1973, insiste per la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1 del r.d.l. n. 1827 del 1935, soggiungendo che la Corte "potrà", anche se il tribunale ha sollevato altra questione, rilevare d'ufficio la illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie in contrasto con le dette norme costituzionali".

Nelle deduzioni, depositate il 27 ottobre 1973, e in una successiva memoria, depositata il 12 febbraio 1976, la difesa del R.i.n.a. eccepisce preliminarmente la irrilevanza della questione proposta dal tribunale di Genova nei riguardi dell'art. 1 del r.d.l. n. 1827 del 1935, osservando che, quand'anche tale norma fosse dichiarata incostituzionale, il rapporto di lavoro svolto dall'ing. Mirabella in Olanda rimarrebbe pur sempre regolato dalla legge di tale Stato e non da quella italiana, atteso che i regolamenti comunitari, obbligatori e direttamente applicabili in Italia, assoggettano alla legislazione previdenziale dello Stato membro i lavoratori subordinati nel suo territorio. Sostiene altresì la improponibilità nel presente giudizio della questione di costituzionalità delle norme comunitarie sui rilievi che tale questione é stata disattesa dal giudice a quo, e che il giudizio di costituzionalità deve svolgersi nei limiti dell'impugnazione indicata nell'ordinanza. In via subordinata conclude per la manifesta infondatezza della questione proposta, negando che sussista il denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Anche la difesa dell'INPS, nelle deduzioni depositate il 1 aprile 1974 e nella successiva memoria depositata il 30 gennaio 1976, eccepisce che la questione sollevata é ininfluente ai fini del decidere; l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 del r.d.l. n. 1827 del 1935 lascerebbe, infatti, in vigore l'art. 12 del Regolamento CEE, ai sensi del quale i lavoratori degli Stati membri sono assoggettati alla legislazione del Paese in cui sono occupati. Inaccoglibile é poi la richiesta, rivolta alla Corte, di rilevare d'ufficio la illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie; e improponibile, e comunque infondata, la questione di costituzionalità nei riguardi di queste ultime o della legge che, ratificando il Trattato di Roma, ne ha sancito l'efficacia nel nostro ordinamento. Infondata, infine, la questione sollevata dal tribunale di Genova, non sussistendo le addotte violazioni dei precetti costituzionali.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155), nella parte in cui, limitando la sfera d'azione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al territorio della Repubblica, non consente la tutela previdenziale, ad opera dello stesso Istituto, dei rapporti di lavoro che, pur sorti in Italia, abbiano stabile esecuzione all'estero, mentre il datore di lavoro conserva in Italia la sua sede o la sua residenza. Si assume che la norma contrasti con il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., e con il principio, desumibile dagli artt. 36 e 38 Cost., della proporzionalità della pensione alla retribuzione percepita ed ai contributi versati.

2. - La questione é irrilevante.

Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae origine il giudizio a quo, é sorto e si é svolto inizialmente in Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e cioé il Registro Navale Italiano (R.i.na.). L'ambito territoriale del rapporto medesimo é esclusivamente quello della Comunità economica europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione, in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti comunitari, in attuazione dei principi per la instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato italiano con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. E cioé, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958), in vigore sino al 1 ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio 1971 e n. 74 del 27 marzo 1972).

In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione, durante il suo svolgimento in Olanda, é quella contenuta nell'art. 12 del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che "i lavoratori subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro". É quindi evidente che, in applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al principio di territorialità, gli obblighi previdenziali del datore di lavoro (R.i.n.a.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come imposto dalla normativa comunitaria. E non é superfluo in proposito ricordare che i regolamenti comunitari - secondo quanto la Corte ha affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n. 232 del 1975 - hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di legge, senza la necessità di provvedimenti di ricezione e adattamento. Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Ossia, per il principio della territorialità al quale ambedue le norme si ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrilevanza della proposta questione.

3. - Né può essere accolta la richiesta di parte, a che la Corte esamini anche la questione di legittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie, per contrasto con gl'indicati parametri costituzionali

Costante giurisprudenza della Corte (sentenze n. 65 del 1962; n. 155 del 1963; n. 29 del 1964; n. 56 del 1971; n. 38 del 1973) circoscrive il giudizio di legittimità costituzionale nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione, per il che non possono essere prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in particolare, l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi alla Corte, come appunto é nella specie avvenuto, non può essere da questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.

Nemmeno ricorrono i presupposti perché la Corte sollevi la questione davanti a se stessa in via incidentale, atteso che siffatta possibilità si dà solo allorché la Corte dubiti della incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che essa é chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le é stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla emananda decisione (sentenza n. 68 del 1961; ordinanza n. 73 del 1965; sentenza n. 195 del 1972). Il che non si verifica nel caso in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1976.