ORDINANZA N. 246
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Luigi OGGIONI, Presidente
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
Prof. Antonino DE STEFANO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 ottobre 1973 dal pretore di Roccamonfina e il 27 aprile 1974 dalla Corte di assise di Siracusa nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Di Filippo Vincenzo e di Bottaro Angelo iscritte ai nn. 146 e 412 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974 e n. 309 del 27 novembre 1974.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 la relazione del Presidente.
1. - Le due ordinanze, indicate in epigrafe, sollevano la stessa questione, in rapporto a normativa identica od affine. Pertanto, rendesi opportuna la loro riunione, a scopo di contestuale decisione.
2. - Con l'ordinanza del 30 ottobre 1973 il pretore di Roccamonfina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, concernente il divieto di assumere come teste il coimputato ancorché prosciolto o condannato, salvo le eccezioni previste nella detta norma.
Secondo il pretore, il divieto violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), poiché opererebbe una discriminazione ingiustificata a danno di quei soggetti che, per rivestire la detta qualità, vedono menomata la loro capacità testimoniale, in contrasto anche con i principi processuali della libera assunzione e valutazione delle prove. La discriminazione non sarebbe sufficientemente giustificata dalla presumibile inattendibilità delle testimonianze escluse, perché la parte lesa, il denunziante e il querelante, da supporre altrettanto inattendibili, sono, invece, ammessi a testimoniare.
Altro profilo di illegittimità il giudice a quo prospetta in relazione all'art. 24 Cost., in quanto l'imputato vedrebbe menomato il suo diritto di difesa, non potendosi eventualmente giovare della testimonianza del coimputato.
La Corte di assise di Siracusa, con l'ordinanza del 27 aprile 1974 ha sollevato analoga questione nei confronti dell'articolo 348, terzo comma, c.p.p. suddetto, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 della Costituzione. Ed ha esteso l'impugnazione anche all'art. 465, secondo comma, c.p.p., che ammette la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in istruttoria dai coimputati, confermando il divieto di testimonianza in quella sede, e ledendo così, secondo la Corte di assise, il diritto di difesa dell'imputato, che si vedrebbe sottratta la possibilità di controllare in dibattimento le dichiarazioni rese, eventualmente a suo carico, dal coimputato in istruttoria.
Non vi é stata costituzione di parti in giudizio.
3. - La questione concernente la pretesa violazione del diritto di difesa per effetto degli artt. 348, terzo comma, e 465, secondo comma, c.p.p. é stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 154/73, confermata con l'ordinanza n. 201 del 1974, con le quali é stato ritenuto che é razionale che il soggetto che abbia reso a suo tempo interrogatorio in qualità di coimputato non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti. Ciò perché il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità, finirebbe col togliere attendibilità alla sua deposizione. Invece, la semplice lettura del verbale d'interrogatorio del coimputato, rientra nel dovere del giudice dibattimentale di attuare il pubblico esame di tutte le risultanze di causa e risponde all'esigenza di esteriorizzare gli elementi di esame acquisiti, onde possano, in sé, esser vagliati criticamente dalle parti, e dal giudice recepiti ed utilizzati, nella misura che il giudice stesso reputerà, come mezzi di valutazione complementare.
Le suddette proposizioni valgono ad evidenziare anche la manifesta infondatezza della censura di illegittimità prospettata nell'ordinanza del giudice di Roccamonfina, il quale adduce, in riferimento all'art. 3 Cost., una presunta mancanza di razionale giustificazione della limitazione adottata. La censura non assume, tuttavia, rilievo autonomo, ma solo concorrente e quindi può adottarsi, anche al riguardo, una pari decisione di manifesta infondatezza (v. al riguardo Corte cost. Ordd. nn. 32, 100, 178, 208 e 209 del 1972; 102 e 124 del 1973): ciò, tenuto presente che la suaccennata precedente sentenza di questa Corte ha considerato la questione anche sotto il profilo della razionalità della normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Roccamonfina e dalla Corte d'assise di Siracusa: questione già decisa con la sentenza di questa Corte n. 154 del 1973;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roccamonfina con la suindicata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione: questione già decisa con la suindicata sentenza di questa Corte;
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 465, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Corte d'assise di Siracusa, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: questione parimenti già decisa con la ricordata sentenza n. 154 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1975.