Ordinanza n.102 del 1973
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ORDINANZA N. 102

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, concernenti gli sconti sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1972 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dal giudice conciliatore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

3) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

4) ordinanza emessa il 10 maggio 1972 dal tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra la Società A. Tosi Farmaceutici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e la Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

5) ordinanze emesse il 27 aprile 1972 dal tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e tra il Laboratorio chimico farmaceutico "A. Menarini" e l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, iscritte ai nn. 319 e 320 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto farmaco dietetico "Dietopharma", della società A. Tosi Farmaceutici, dell'ENPAIA, dell'ENPALS, dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e della Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con le ordinanze, elencate in epigrafe, sono state sollevate uguali questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernenti gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati) per contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53, 77 della Costituzione;

che un particolare profilo di contrasto con l'art. 53 Cost. é delineato nell'ordinanza emessa dal tribunale di Novara, nel senso che la commisurazione, al prezzo di vendita al pubblico, dello sconto a carico dei produttori, comporterebbe il collegamento ad un indice di capacità contributiva non correttamente riferibile ai produttori stessi;

che altro aspetto di illegittimità viene profilato nella stessa ordinanza con riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 23, 53 Cost. in quanto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato dall'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una discriminazione a danno dei produttori, fornitori di medicinali per l'assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono invece medicinali destinati all'assistenza diretta, in quanto, essendo la scelta della forma di assistenza affidata alla discrezionalità degli enti assistenziali ed essendo altresì lo sconto applicabile solo nel caso di assistenza indiretta, gli enti stessi avrebbero in definitiva il potere di imporre ad libitum al produttore lo sconto in questione, in aggiunta a quello dovuto in ogni caso al grossista;

che, attesa la richiamata sostanziale unicità di oggetto dei rispettivi giudizi, rendesi opportuno disporre la loro riunione, per addivenire ad unica decisione.

Considerato che le questioni d'ordine generale, come sopra sollevate, coincidono sostanzialmente con quelle già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972: per cui ne va dichiarata la manifesta infondatezza;

che parimenti, per quanto riguarda il primo dei particolari profili prospettati con l'ordinanza del tribunale di Novara, la stessa sentenza ora richiamata, nel motivare circa l'infondatezza dell'allora dedotta violazione dell'art. 53 Cost., ha posto in evidenza come nella determinazione dei prezzi al pubblico dei medicinali da parte del C.I.P. venga in considerazione anche lo sconto imposto ai produttori, al fine di salvaguardare la necessaria remuneratività a favore di questi ultimi;

che in tal modo il prezzo di vendita al pubblico mostra un contenuto che ha indubbia correlazione con la situazione economica dei produttori, onde viene a cadere la pretesa esclusione del prezzo stesso quale lecito presupposto della capacità contributiva dei detti soggetti;

che, con riguardo al secondo profilo di illegittimità sopra ricordato, mentre valgono le considerazioni già svolte nella ricordata sentenza n. 144 del 1972 circa la conformità all'art. 23 Cost. della facoltà di scelta del sistema di assistenza farmaceutica demandata agli Enti, va aggiunto che, anche in questo caso, la lamentata discriminazione riflette, comunque, due forme di assistenza non omogenee per la diversità dei sistemi di provvista dei medicinali, che rispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalità del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni che in concreto possono verificarsi, specie per quanto riguarda le possibilità economiche di gestione in correlazione alle modalità di corresponsione dell'assistenza farmaceutica, ed il cui apprezzamento é razionalmente affidato alla valutazione degli Enti appunto in vista degli aspetti peculiari sopra accennati;

che pertanto, con le precisazioni sopra enunciate, tutte le censure di illegittimità di cui alle indicate ordinanze vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, questioni aventi per oggetto gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 41, 53, 77 della Costituzione e già decise con sentenza n. 144 del 6 luglio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.