Ordinanza n.124 del 1973
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ORDINANZA N. 124

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137, terzo e quarto comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica); dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133 (regolamento per l'esecuzione del t.u. sul reclutamento dell'esercito); e del d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646 (modificazioni all'art. 1075 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Petrini Ido, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Petrini Ido il pretore di Ascoli Piceno, con ordinanza 28 aprile 1971, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, e dell'articolo unico del d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646 (erroneamente indicato come n. 98), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Considerato che il r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, ed il d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, hanno sicuramente natura di regolamenti di esecuzione, come risulta fra l'altro anche testualmente dalla loro inequivoca intitolazione, per cui la questione relativa a norme in essi comprese deve essere dichiarata inammissibile;

che con sentenza n. 166 del 1971 questa Corte ha già dichiarato non fondata questione sostanzialmente identica a quella attualmente proposta ed avente ad oggetto l'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. n. 237 del 1964, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ulteriore profilo di legittimità costituzionale, dedotto relativamente alla stessa normativa, concerne l'asserita violazione dell'art. 102, comma primo, della Costituzione ed é strettamente analogo a quello già esaminato e dichiarato non fondato da questa Corte con sentenza n. 17 del 1973, in riferimento all'istituto dell'autorizzazione a procedere di cui all'art. 313, terzo comma, cod. pen. (nonché, in una diversa fattispecie, con sentenza n. 3 del 1973).

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1074 del r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, contenente la "Parte seconda del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329" e dell'articolo unico del d.P.R. 14 ottobre 1948, n. 1646, recante "Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del t.u. delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito", sollevate dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, commi terzo e quarto, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento e la leva, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 102, comma primo, della Costituzione dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1973.