SENTENZA N. 3
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHTARELLI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPOLOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Minchio Giuseppe, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minchio Giuseppe, imputato del reato previsto dagli artt. 9 e 36 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, per aver scaricato rifiuti industriali in acque pubbliche senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 41, ultima parte, del citato testo unico sulla pesca, per contrasto con gli artt. 102, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Osserva il pretore che la norma impugnata secondo cui il prefetto (come verificatosi nella fattispecie) può respingere la domanda di oblazione "avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore" attribuendo ad un organo della pubblica Amministrazione una funzione sostanzialmente giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, che riserva l'esercizio di tale funzione alla magistratura, e con l'art. 102, secondo comma contenente il divieto d'istituzione di giudici speciali qualora si ritenesse di qualificare come esercizio di giurisdizione speciale l'attività così esplicata dal prefetto.
Secondo tale configurazione, risulterebbe nel contempo violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non essendo assicurata alcuna forma di difesa del contravventore nella procedura dinanzi al prefetto.
É intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 4 febbraio 1971, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il potere di ammettere o meno il contravventore alla conciliazione amministrativa, previsto da numerosi leggi speciali sanzionate penalmente, costituisce, secondo la comune interpretazione e la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, esercizio di funzione amministrativa esplicatesi prima ed al di fuori del processo.
Pertanto il richiamo agli artt. 102, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione appare del tutto fuori luogo perché essi attengono allo svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Considerato in diritto
La Corte é chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), secondo cui il prefetto può respingere la domanda di oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico, "avuto riguardo alla particolare gravità del fatto, o alla personalità del colpevole.
L'ordinanza si fonda interamente sul presupposto che le competenze attribuite al prefetto dalla norma impugnata diano luogo all'esercizio di un'attività giurisdizionale ordinaria o speciale.
Si tratta di un presupposto erroneo. Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (sentenze nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969), ed é pacifico anche in dottrina, che "non può dirsi esercizio di funzione giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa; potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo giurisdizionale".
Tali considerazioni bastano ad escludere che gli invocati articoli della Costituzione possano essere riferiti al caso in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza 30 ottobre 1970 del pretore di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE- Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA.
Arduino SALUSTRI – Cancelliere
Depositata in cancelleria l'1 febbraio 1973.