ORDINANZA N. 100
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 304 quater, comma quinto, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 luglio 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Malmignati Guido ed altri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1970 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;
2) ordinanza emessa il 17 marzo 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Mazzarino Giuseppe e Sirca Monserrato, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;
3) ordinanza emessa il 26 novembre 1971 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Serventi Antonio, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1972 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 18 luglio 1970, il giudice istruttore del tribunale di Roma ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135, prima parte, e 304 quater, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 392, primo comma, dello stesso codice, e 3, ultimo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui consentono al procuratore della Repubblica e al giudice istruttore la facoltà, senza limite di tempo, di ritardare la concessione del colloquio al difensore e il deposito dell'interrogatorio dell'inquisito detenuto, per violazione dell'art. 24, capoverso, della Costituzione;
che il giudice istruttore del tribunale di Torino, con ordinanza 17 marzo 1971, e il pretore di Roma, con ordinanza 26 novembre 1971, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, nella parte in cui é fatto divieto all'imputato detenuto di conferire con il proprio difensore "prima che siano terminati gli interrogatori",
che le ordinanze in esame propongono identiche o analoghe questioni di legittimità costituzionale e che pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita.
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972, questa Corte ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, che era stata precedentemente sollevata da altro giudice, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda la dedotta violazione del principio d’eguaglianza da parte dell'art. 135 del codice di procedura penale nonché l'impugnazione dell'art. 304 quater, quinto comma, del codice di procedura penale, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, le quali non assumono autonomo rilievo rispetto alle censure già esaminate dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 304 quater, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze 18 luglio 1970, 17 marzo 1971 e 26 novembre 1971 rispettivamente dal giudice istruttore del tribunale di Roma, dal giudice istruttore del tribunale di Torino e dal pretore di Roma, e già decise con sentenza n. 26 del 17 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1972.