Ordinanza n. 223 del 1972

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ORDINANZA N. 223

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1970 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappalardo Alfonso, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Ferrara solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - nella parte in cui detto articolo rende possibile una reiterazione senza limiti dei provvedimenti di rimpatrio nel luogo di residenza da parte di una stessa autorità di p.s. nei confronti di una stessa persona - in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione.

Considerato che la questione sollevata per l'art. 2 é stata più volte dichiarata non fondata da questa Corte anche in riferimento ai richiamati artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza n. 45 del 1960; n. 126 del 1962; n. 68 del 1964; n. 32 del 1969; n. 76 del 1970; ordinanza n. 148 del 1970);

che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza, rientrando la questione sollevata nello sviluppo logico del potere attribuito dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 - una volta riconosciutane la costituzionalità - all'autorità di p.s. di reiterare il provvedimento, ove persista nel soggetto lo stato di pericolosità per la sicurezza pubblica e per la moralità.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione con l'ordinanza 22 settembre 1970 del pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Leonetto AMADEI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.