ORDINANZA N. 148
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con due ordinanze emesse il 2 ed il 9 dicembre 1969 dal pretore di Ozieri nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Cozzolino Aldo e di Chessa Gavino, iscritte ai nn. 468 e 467 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11 febbraio 1970, e con ordinanza emessa il 19 dicembre 1969 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Bardelli Guglielmo, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze del pretore di Ozieri in data 2 e 9 dicembre 1969 sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - nelle parti in cui conferiscono all'autorità amministrativa un potere discrezionale - in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che anche l'ordinanza del pretore di Busto Arsizio in data 19 dicembre 1969 solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Considerato che, dopo l'emanazione delle tre ordinanze di rimessione, questa Corte, confermando le sue precedenti decisioni, con sentenza n. 76 del 25 maggio 1970, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956;
che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze 2 e 9 dicembre 1969 del pretore di Ozieri e con l'ordinanza 19 dicembre 1969 del pretore di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1970.