Sentenza n. 137 del 1971
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SENTENZA N. 137

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della confezione delle paste alimentari, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1968 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

Nel corso del procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, imputati, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 2 della legge 2 agosto 1948, n. 1036, e 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per aver rispettivamente prodotto e venduto, e immesso al consumo pasta di segala, il pretore di Nocera Inferiore ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, e 29 (limitatamente all'avverbio "soltanto") della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Secondo il giudice a quo, il divieto di produrre pasta di segala, previsto dalle norme impugnate, non può essere giustificato con alcun motivo di utilità sociale, di difesa della sicurezza, della libertà e della dignità umana né di raggiungimento di fini sociali: al contrario, la produzione di pasta di segala "non solo costituisce una tutelabile espressione di attività economica, ma risponde anche ad esigenze varie nella dietoterapia dei nefropatici diabetici e degli obesi" sicché il legislatore avrebbe dovuto, non già vietare, ma proteggere la produzione e la vendita di tale tipo di cereale.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi di legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni dell'11 novembre 1969, ha chiesto che venga dichiarata infondata la questione di legittimità proposta dal pretore di Nocera Inferiore.

Osserva, anzitutto, l'Avvocatura che é destituita di ogni fondamento scientifico l'affermazione non motivata che la pasta di segala avrebbe particolari proprietà dietoterapiche; essa, comunque, incide su valutazioni e scelte che sono di stretta competenza del legislatore, il quale, proprio nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata, ha ritenuto non conforme alla garanzia e alla tutela della salute pubblica, la indiscriminata produzione di pasta di segala.

Per quanto poi attiene alla produzione della pasta dietetica, con cereali di segala, l'Avvocatura rileva che essa é consentita se attuata con i criteri e i controlli che legittimamente il legislatore ha disposti con l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, in modo cioè da presentare, attraverso aggiunte e sottrazioni, quelle proprietà dietoterapiche che, da sola, la segala non é in grado di conferire.

All'udienza il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato si é rimesso alle deduzioni scritte.  

Considerato in diritto 

La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe investe gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui dispongono che le paste alimentari (eccezion fatte per quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola o il semolato di grano duro (art. 29), e che é fatto divieto di vendita e di detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte (art. 36).

Le norme, secondo il giudice a quo, proibendo la pastificazione di altri cereali e, con riferimento al caso di specie, con la segala, contrasterebbero con l'art. 41 della Costituzione, in quanto porrebbero alla iniziativa economica privata una limitazione che non troverebbe giustificazione nella utilità sociale né negli altri motivi indicati nel secondo comma del detto articolo.

La questione non é fondata.

La Corte, come già ebbe a ritenere nella sentenza n. 65 del 1966, e ancor prima in quelle 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964, nei casi in cui le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, ha certamente il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei diritti.

Ma tale potere concerne solo gli aspetti logici del problema e cioè la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo.

Ora, nel caso, sia per il contenuto stesso delle norme, come per quanto si rileva dai lavori preparatori della legge, appare chiaro che il legislatore si sia proposto, nel prescrivere che la pasta si confezioni solo col grano, anzi soltanto col grano duro, due specifiche finalità: quella dell'incremento della produzione granaria, mediante la difesa delle culture granicole specializzate, in particolare notevoli nell'Italia meridionale, e quella della tutela dei consumatori e della loro salute.

Ebbene, in entrambi quei fini deve riconoscersi carattere di utilità sociale, come é stato ritenuto in precedenti sentenze per quanto riguarda la produzione (sentenze n. 45 e 54 del 1962 e 30 del 1965) e come risulta dallo stesso art. 32 della Costituzione per quanto concerne la salute.

E con ciò il discorso potrebbe concludersi se, proprio a proposito del supremo bene della salute dei cittadini, non fosse da chiarire un qualche equivoco contenuto nell'ordinanza. Si assume in essa che la segala ha proprietà dietetiche, perché, a causa del suo deficiente potere nutritivo, é coadiuvante nella cura di varie malattie ed anomalie fisiche, tra cui l'obesità. Il che non é compito della Corte di ammettere o di negare, essendo sufficiente, da una parte, rilevare che, a parità almeno di prezzo, occorre assicurare ai consumatori il maggior e non il minore potere nutritivo, e, dall'altra, che paste con particolari qualità dietetiche, non interessanti evidentemente la generalità dei consumatori, la legge (art. 32) consente possano essere confezionate, benché con l'autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanità.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della confezione delle paste alimentari, questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1971.