SENTENZA N. 134
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA
Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) e dell’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, nel procedimento vertente tra G. G. e il Ministero dell’interno, con ordinanza del 19 gennaio 2024, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti l’atto di costituzione di G. G. e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 4 giugno 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
uditi l’avvocato Benedetta Lubrano per G. G. e gli avvocati dello Stato Giancarlo Pampanelli ed Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 19 gennaio 2024, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), nella parte in cui non prevede che «[l]e disposizioni di cui all’art. 9, d.p.r. n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale, al quale è corrisposta un’indennità pari a quella percepita [d]al personale di pari grado in servizio presso il GIS dell’Arma dei Carabinieri secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78/1873 [recte: l. n. 78/1983]».
1.1.– Il TAR Lazio ha, inoltre, censurato, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui non prevede che, «[s]empre a decorrere dall’1 ottobre 2018, le disposizioni di cui all’art. 9, d.p.r. n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS, al quale è corrisposta un’indennità pari a quella percepita [d]al personale dirigenziale del GIS dell’Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla Tabella I allegata alla l. n. 78/1873 [recte: l. n. 78/1983]».
1.2.– Il giudice a quo riferisce che, nel giudizio pendente dinnanzi a sé, il ricorrente, G. G., dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) dal 1° ottobre 2009, ha fatto presente di essere stato promosso, con decorrenza 1° gennaio 2018, alla qualifica di vice questore, continuando a prestare servizio presso il medesimo nucleo e a percepire l’indennità di impiego per il personale ad esso appartenente prevista dall’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007), senza, però, che il relativo ammontare sia stato adeguato alla nuova qualifica dirigenziale. Ciò in quanto la Tabella allegata al citato d.P.R. non conteneva indicazioni specifiche per i ruoli dirigenziali.
La parte ricorrente ha pertanto chiesto di accertare «[l]’illegittimità del silenzio e del comportamento di inerzia tenuto dal Ministero in relazione al dovere di completare la tabella relativa alle indennità da impiego spettanti per l’appartenenza ai N.O.C.S.» e, quindi, l’obbligo dello stesso Ministero di adottare il provvedimento richiesto. La stessa parte ha lamentato l’illegittimità, «ove ritenuta un provvedimento di diniego», della nota con la quale l’Amministrazione resistente, in risposta alle sue diffide, aveva dichiarato di non potere aggiornare la misura dell’indennità dovuta alla qualifica di vice questore, in mancanza di «un’estensione normativa […] di questa particolare indennità al personale dirigente della Polizia di Stato».
A sostegno del ricorso, prosegue l’ordinanza di rimessione, G. G. ha lamentato la violazione delle «norme e dei principi in tema di parità di trattamento», delle «norme e dei principi concernenti la omogeneità di trattamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza/Difesa», l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la motivazione illogica e contraddittoria, la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e degli artt. 3 e 97 Cost.
Il rimettente riferisce quindi di avere dichiarato inammissibile, con sentenza non definitiva, la domanda di accertamento della illegittimità del silenzio dell’amministrazione, avendo qualificato la suddetta nota del Ministero dell’interno quale provvedimento di diniego, e di avere successivamente, con ordinanza 26 gennaio 2023, n. 1409, disposto l’acquisizione di una relazione, corredata da ogni documentazione utile a chiarire i termini della vicenda; riferisce inoltre che tale relazione, predisposta dall’amministrazione dell’Interno di concerto con quella della Difesa, è stata depositata in data 15 giugno 2023.
1.3.– Ciò posto, il TAR Lazio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento ricordando che l’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare) aveva attribuito agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori l’indennità di incursore. Quindi, gli artt. 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), dal 1° gennaio 1999, hanno esteso l’applicazione di tale emolumento al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato – con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva – che si trovasse nelle condizioni di impiego previste dallo stesso art. 9 della legge n. 78 del 1983, e anche al personale dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ancora una volta escludendo i rispettivi dirigenti e il personale ausiliario di leva, che si trovi nelle condizioni di impiego di cui alla suddetta disposizione. Successivamente, l’art. 4 della legge n. 356 del 2000 ha previsto che le disposizioni del d.P.R. n. 254 del 1999, concernenti l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e le relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applichino ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate, così estendendo espressamente l’indennità di incursore anche al personale dirigente della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.
Il rimettente rileva che, per effetto di tali disposizioni, il personale del Gruppo di intervento speciale (GIS) dell’Arma dei carabinieri in possesso del brevetto militare di incursore ha beneficiato dell’indennità di incursore, a differenza del personale del NOCS che ne è rimasto, invece, escluso in quanto privo di tale specifico titolo.
Ciò in quanto, chiarisce l’ordinanza di rimessione, l’art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, richiamato dagli artt. 13 e 52 del d.P.R. n. 254 del 1999, a loro volta estesi ai dirigenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, prevedeva che l’indennità di incursore fosse percepita soltanto dai soggetti in possesso di brevetto militare di incursore e di operatore subacqueo.
Osserva, ancora, il rimettente che, proprio in ragione di tale puntualizzazione, l’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ha disposto l’estensione della indennità di incursore al personale del NOCS della Polizia di Stato non avente qualifica dirigenziale. Ciò al fine, dichiarato nella relazione illustrativa del citato regolamento, di rimuovere «una palese penalizzazione» del personale del NOCS che, al pari di quello del GIS, può essere chiamato a svolgere interventi caratterizzati da un elevato rischio per l’incolumità personale e che richiedono un duro e continuativo addestramento operativo.
Pur tuttavia, evidenzia il TAR Lazio, la misura correttiva di cui al citato art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 non è stata estesa al personale dirigente del NOCS, non avendo il legislatore provveduto né ad adeguare la disposizione – l’art. 4 della legge n. 356 del 2000 – con cui aveva esteso al personale dirigenziale le altre indennità riconosciute al personale non dirigenziale in sede di contrattazione, né a disporre l’estensione dell’emolumento in esame ai dirigenti in occasione del riordino dei ruoli delle Forze di polizia operato con il d.lgs. n. 95 del 2017.
1.4.– Tanto premesso, il TAR, ritenuta non praticabile una interpretazione costituzionalmente orientata della previsione di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, ne denuncia, in primo luogo, il contrasto con l’art. 3 Cost., per essere la stessa produttiva di una ingiustificata disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e quelli del GIS.
Il personale in servizio presso il NOCS, osserva il giudice a quo, ha l’abilitazione necessaria per svolgere gli stessi compiti di quello del GIS, compresa l’attività di incursore, ed è destinato ad operare nelle medesime condizioni, essendo chiamato ad effettuare interventi che richiedono un duro e continuativo addestramento e sono caratterizzati da un elevato rischio per l’incolumità personale.
L’unico tratto di discrimine tra i dirigenti dei due reparti, secondo il rimettente, è costituito dal brevetto di incursore, che è in possesso dei soli carabinieri del GIS, e, tuttavia, in sede di approvazione del d.P.R. n. 51 del 2009, tale elemento non è stato ritenuto sufficiente a giustificare un trattamento differenziato.
A ciò va aggiunto, a giudizio del rimettente, che nell’ordinamento si è progressivamente affermato un principio di tendenziale omogeneità nel trattamento economico dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, di quelle a ordinamento militare e delle Forze armate, come reso evidente dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, secondo il quale la regolazione del trattamento accessorio del personale dirigenziale delle stesse deve avvenire «nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate».
Il giudice a quo ritiene, quindi, che tra i dirigenti del GIS e del NOCS sussista una identità di funzioni che rende ingiustificato e irragionevole il mancato aggiornamento dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009.
La previsione censurata produrrebbe una ingiustificata disparità di trattamento anche all’interno del NOCS, tra personale dirigenziale e non dirigenziale, posto che anche i dirigenti svolgono compiti di pianificazione e di partecipazione ad interventi speciali ad alto rischio.
Infine, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 36 Cost., «che richiede che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto».
Né rileverebbe la circostanza che il ricorrente, con il transito nei ruoli dirigenziali, non abbia perso la indennità nella misura percepita in precedenza, in quanto il mancato adeguamento della stessa alle nuove funzioni e responsabilità legate alla qualifica dirigenziale acquisita si porrebbe in ogni caso in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.
Da ultimo, il TAR Lazio precisa di avere individuato la disposizione oggetto di censura nell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, in quanto tale previsione riguarda le «estensioni normative per il personale dirigente» delle indennità stabilite per il personale non dirigente della Polizia di Stato dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell’accordo sindacale antecedente a quello recepito dal d.P.R. n. 51 del 2009, e che l’intervento additivo richiesto è «a rime obbligate», in quanto l’indennità di cui si auspica l’estensione è stata stabilita in misura corrispondente a quella percepita dal personale dell’Arma dei carabinieri in servizio presso il GIS, la quale, a sua volta, è determinata, anche per i ruoli dirigenziali, secondo la Tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983.
1.5.– Il rimettente rivolge poi censure anche all’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui non prevede che dal 1° ottobre 2018 – data di decorrenza di detta disposizione – l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 si applica anche al personale dirigenziale del NOCS della Polizia di Stato.
Tale mancata previsione contrasterebbe con l’art. 3 Cost., in quanto «cristallizza e conferma la disparità di trattamento tra i dirigenti dei GIS e quell[i] dei NOCS», pur in presenza di un quadro normativo che richiede l’omogeneità tra i trattamenti dei dirigenti dei gruppi di intervento speciali delle due Forze di polizia che hanno le stesse abilitazioni, competenze e funzioni e sono destinati a operare nelle medesime condizioni di rischio.
Secondo il giudice a quo, la formulazione di tale ulteriore quesito non determina l’inammissibilità della prima questione, «ma costituirebbe al più (in caso di accoglimento della prima questione), un motivo di “irrilevanza sopravvenuta” (o, se si vuole, di “improcedibilità”) della seconda questione di illegittimità costituzionale».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque manifestamente infondate.
L’interveniente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, osserva che il regime del personale militare di pubblica sicurezza non è omogeneo a quello del personale civile del medesimo comparto, posto che l’impiego militare si distingue da quello alle dipendenze della Polizia di Stato, per una forte compenetrazione tra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio (vengono citate la sentenza n. 33 del 2023 e l’ordinanza n. 36 del 2023).
Da ciò, ad avviso della difesa dello Stato, deriverebbe che l’aggiornamento dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, auspicato dal rimettente, non potrebbe essere operato da questa Corte, ma dovrebbe essere effettuato mediante un intervento normativo espressivo della discrezionalità del legislatore, il quale soltanto può operare un bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (sono richiamate le sentenze n. 241 del 1996 e n. 226 del 1993).
3.– Si è costituito in giudizio anche G. G., parte ricorrente nel procedimento principale, svolgendo considerazioni di segno adesivo alle censure di illegittimità costituzionale formulate dal giudice rimettente.
3.1.– Con memoria depositata il 10 maggio 2024, G. G. ha confermato le conclusioni svolte nell’atto di costituzione corroborandole con ulteriori argomentazioni.
Il ricorrente contesta l’affermazione dell’Avvocatura generale dello Stato secondo cui l’elemento di discrimine tra le categorie professionali poste a raffronto risiederebbe nella titolarità, in capo ai soli dirigenti del GIS, del brevetto di incursore.
Viene, quindi, evidenziato nella memoria che tale brevetto consente di conseguire la corrispondente indennità sia agli ufficiali, sia ai sottufficiali dei corpi militari e, in forza del d.P.R. n. 254 del 1999, della stessa Polizia di Stato.
Si aggiunge che il riconoscimento dell’indennità ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 si basa sulla sostanziale assimilabilità dei componenti del NOCS al personale del GIS, sia con riferimento alle funzioni espletate, sia con riguardo alla specifica qualificazione che, per il GIS, è collegata al brevetto di incursore e per il NOCS è correlata al corrispondente titolo abilitativo, nonché allo speciale addestramento cui sono sottoposti gli operatori di entrambi i reparti in comparazione.
L’identità tra i componenti del GIS e quelli del NOCS – fa notare la parte – trae conferma anche dalla coincidenza dell’ammontare della indennità ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 rispetto a quello dell’omologo beneficio spettante ai carabinieri del GIS.
Né l’esclusione dei dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza dalla fruizione della indennità in esame potrebbe ritenersi espressiva della discrezionalità del legislatore, avuto riguardo alla identità delle funzioni svolte dalle categorie di dipendenti in comparazione.
La mancanza di una normativa che equipari i dirigenti appartenenti ai due reparti speciali – osserva G. G. – determina una disparità di trattamento che solo l’intervento di questa Corte può risolvere modificando l’art. 4 della legge n. 356 del 2000 oppure includendo l’indennità ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 tra le attribuzioni economiche elencate all’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017.
L’inerzia del legislatore realizzerebbe, al contempo, «una altrettanto immotivata e illogica equiparazione nel trattamento economico tra il personale non dirigente e il personale dirigente dei NOCS», ledendo anche il principio di proporzionalità della retribuzione e di adeguatezza della stessa all’impegno richiesto enunciato dall’art. 36 Cost.
Considerato in diritto
1.– Il TAR Lazio, sezione prima quater, dubita anzitutto della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, ai sensi del quale «[l]e disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l’indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede, l’orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l’elevazione e l’aggiornamento culturale, la formazione e l’aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica».
Secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede che l’indennità di impiego operativo attribuita dall’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 al personale non dirigente del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato si applichi anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale in servizio presso lo stesso reparto.
1.1.– L’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 determinerebbe, innanzitutto, una irragionevole disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e il personale dirigenziale del Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, al quale un’indennità per l’impiego operativo – l’indennità di incursore di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 – è, invece, riconosciuta.
Tale sperequazione sarebbe del tutto ingiustificata, in quanto i dipendenti in comparazione svolgono identiche funzioni, sono muniti delle stesse abilitazioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.
1.1.1.– La previsione censurata contrasterebbe con il principio di eguaglianza anche sotto un diverso profilo, in quanto, nell’ambito dello stesso NOCS, discriminerebbe irragionevolmente il personale dirigente rispetto ai dipendenti privi di qualifica dirigenziale.
1.1.2.– La disposizione in scrutinio si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 36 Cost., per la violazione del principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
1.2.– Il TAR Lazio ha censurato anche l’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, a mente del quale «[i]n fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all’attuazione dell’articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all’ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39».
Il rimettente ritiene che tale disposizione – nella parte in cui non prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, l’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 spetti anche al personale dirigenziale della Polizia di Stato in servizio presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza – contrasti con l’art. 3 Cost., «perché cristallizza e conferma la disparità di trattamento tra i dirigenti dei GIS e quell[i] dei NOCS», nonostante la normativa di riferimento e, in particolare, lo stesso d.lgs. n. 95 del 2017, «richied[a] l’omogeneità tra i trattamenti dei dirigenti dei gruppi di intervento speciali» in comparazione, i cui dipendenti possiedono le stesse abilitazioni e competenze, svolgono identiche funzioni e operano nelle medesime condizioni di rischio.
2.– Preliminarmente, si osserva che la motivazione complessiva dell’ordinanza di rimessione fa emergere, con chiara evidenza, che le censure rivolte all’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 sono logicamente subordinate al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, sollevate in via prioritaria.
2.1.– Ancora in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato sul presupposto che l’«aggiornamento» dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 mediante l’estensione dell’indennità di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS, auspicato dal rimettente, non sarebbe «raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità delle diposizioni in esame», comportando «un allineamento dei trattamenti economici tra le forze di polizia» che solo il legislatore può disporre.
Tali considerazioni non sono ostative all’esame delle questioni, poiché, anche nella materia del trattamento economico dei dipendenti pubblici, qui in esame, la pur ampia discrezionalità riservata al legislatore, trovando un limite nella ragionevolezza, non esclude la necessità che la scelta legislativa censurata sia vagliata alla luce di tale parametro.
Il Collegio rimettente, infatti, non disconosce la pertinenza della disciplina in esame all’area della discrezionalità legislativa, ma dell’esercizio di tale discrezionalità chiede un controllo, assumendo che la scelta normativa che ne è conseguita sia irragionevolmente discriminatoria e lesiva del canone di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.
3.– All’esame del merito è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disciplina in scrutinio.
3.1.– L’indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato è stata istituita dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 per i dipendenti in possesso della qualifica di operatore NOCS che hanno superato la verifica periodica di idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso nucleo. Essa è corrisposta in via continuativa, con cadenza mensile, ed è stabilita, in base alla qualifica e all’anzianità di servizio, nelle misure indicate nella Tabella inserita nello stesso art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 e da ultimo rideterminate dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»).
Ai sensi del comma 2 del citato art. 9, l’indennità in esame spetta al solo personale non dirigente ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505 (Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia).
3.2.– Il d.P.R. n. 51 del 2009 ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e il provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007)».
Dalla relazione tecnica che correda il decreto si ricava che l’indennità in questione è stata introdotta al fine di eliminare la disparità di trattamento tra il personale in servizio presso il NOCS della Polizia di Stato e quello in forza presso il GIS dell’Arma dei carabinieri.
È proprio per porre rimedio a questa esclusione che in sede di contrattazione collettiva è stata istituita una indennità appositamente destinata al personale assegnato al nucleo di intervento speciale della Polizia di Stato corrispondente, sotto il profilo contenutistico e funzionale, a quella percepita dai carabinieri in servizio presso il GIS e diretta a evitare il protrarsi «di un’evidente palese penalizzazione del personale del NOCS».
Nella relazione si evidenzia, altresì, come il comma 1 dell’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 indichi l’importo mensile spettante in relazione a ciascuna qualifica e all’anzianità di servizio con misure identiche a quelle previste per l’indennità ex art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 corrisposta ai dipendenti del GIS (centottanta per cento dell’indennità operativa di base).
La stessa relazione tecnica rileva come la specularità tra le discipline a raffronto si colga anche nel comma 3 dell’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, il quale attribuisce l’indennità di impiego (limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni) anche al personale in servizio presso il nucleo speciale addetto ad attività operativa e addestrativa, ma non in possesso della qualifica di operatore NOCS, analogamente a quanto previsto per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio presso il GIS, ma sprovvisto del brevetto di incursore.
3.3.– L’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 non contempla i dirigenti tra i beneficiari dell’indennità di impiego operativo, in quanto, come precisato dall’art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), all’epoca della emanazione del suddetto decreto, il rapporto di impiego del personale civile e militare delle Forze di polizia con qualifica dirigenziale era escluso dall’area negoziale – istituita per i soli dipendenti non dirigenti – e rimaneva disciplinato «dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell’art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Occorre, però, considerare che, a differenza di altre indennità operative, quella istituita per gli operatori del NOCS non è stata estesa al personale dirigente neppure in occasione della riforma per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017 in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Infatti, l’emolumento ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 non figura tra i molteplici benefici economici attribuiti ai dipendenti non dirigenti in sede sindacale, che l’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017 ha esteso «[i]n fase di prima applicazione del […] decreto e in relazione all’attuazione dell’articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti».
3.4.– Sulla spettanza del compenso ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS non è intervenuta neppure la contrattazione collettiva, posto che, come confermato dallo stesso rimettente, nonostante l’art. 46 dello stesso d.lgs. n. 95 del 2017 abbia istituito, anche per il personale di polizia ad ordinamento civile con qualifica dirigenziale, un’area negoziale «limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori» da attuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, non è stato ancora concluso alcun accordo sindacale.
4.– Ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000 non sono fondate.
4.1.– È, in primo luogo, da escludere la disparità di trattamento tra i dirigenti del NOCS e le corrispondenti figure apicali del GIS, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee sia in ragione della natura, non del tutto coincidente, delle competenze assegnate ai rispettivi reparti, sia in forza delle differenze qualitative delle rispettive specializzazioni tecniche e operative.
4.1.1.– Il Nucleo operativo centrale di sicurezza è un reparto di intervento speciale della Polizia di Stato istituito con decreto del Ministro dell’interno del 31 gennaio 1978, sulla base della direttiva del 24 ottobre 1977, con la quale lo stesso Ministro aveva evidenziato la necessità, sorta dal «ripetersi di episodi di violenza particolarmente efferati quasi sempre connessi a manifestazioni di criminalità politica che hanno assunto veri e propri aspetti di terrorismo, guerriglia urbana e altre forme di violenza generalizzata ed indiscriminata», di costituire, nell’ambito della pubblica sicurezza, particolari unità operative cui affidare compiti antiterrorismo.
L’art. 1, terzo comma, del citato decreto ministeriale ha, quindi, configurato il NOCS quale articolazione dell’Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali (UCIGOS) accanto alla Divisione investigazioni generali, alla Divisione operazioni speciali e a due divisioni antiterrorismo.
Successivamente il nucleo è stato incardinato nella Direzione centrale della Polizia di prevenzione, che ha sostituito l’UCIGOS, per poi diventare un’articolazione del Servizio centrale antiterrorismo.
A norma dell’art. 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 6 maggio 2004, il NOCS costituisce, in particolare, un’unità di intervento speciale della difesa antiterrorismo chiamata a tutelare la sicurezza interna in situazioni ad alto rischio.
Il successivo decreto del Ministro dell’interno, adottato sempre di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze l’11 maggio 2017, nel riorganizzare, agli artt. 10 e 11, la Direzione centrale della polizia di prevenzione articolandola nel Servizio affari e informazioni generali, nel Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, nel Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno e nella Segreteria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo, ha incardinato il NOCS nel primo dei suddetti servizi e ne ha ampliato le attribuzioni.
Ai sensi del comma 2, lettera d), del citato art. 11, il nucleo operativo «ha competenza in materia di: interventi speciali ad alto rischio; rapporti con le Autorità e gli Organi, competenti nello specifico settore, di altri Paesi, per lo sviluppo di forme di collaborazione e per l’interscambio di tecniche operative e di programmi addestrativi».
Detti ambiti di impiego sono stati successivamente confermati dall’art. 90, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro delle finanze il 6 febbraio 2020.
Il personale del NOCS deve possedere una elevata preparazione tecnico-professionale, e per questo è selezionato all’esito di specifiche prove mediche e psicoattitudinali e avviato ad un corso di formazione – al cui superamento segue il riconoscimento della qualifica di operatore NOCS – ed è sottoposto ad un addestramento particolarmente intenso.
Il rischio connesso agli interventi che gli operatori del nucleo sono chiamati a compiere, in contesti urbani ed extraurbani, con la massima tempestività e precisione richiede, inoltre, l’impiego di peculiari tecniche operative, oltre che la dotazione di sofisticati equipaggiamenti e armamenti.
Tra le attività demandate ai componenti del nucleo si annoverano la liberazione di ostaggi, le irruzioni per la cattura di terroristi e di delinquenti comuni, le traduzioni ad alto rischio, sia sul territorio nazionale sia all’estero, l’addestramento per selezionati uffici specializzati della Polizia di Stato, la protezione di personalità istituzionali italiane ad elevato rischio di sicurezza e di personalità straniere in visita in Italia.
Il NOCS svolge, dunque, attività affini a quelle di competenza dei Reparti antiterrorismo e pronto impiego della Guardia di finanza (ATPI) e del Gruppo intervento speciale dell’Arma dei carabinieri.
4.2.– Quanto a quest’ultimo corpo, occorre, tuttavia, considerare che esso, oltre ad operare come unità speciale di polizia, sotto la direzione del Ministero dell’interno, per far fronte ad esigenze di sicurezza nazionale, agisce anche quale forza speciale appartenente al Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), il quale, a norma dell’art. 93, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dipende dal Capo di Stato maggiore della difesa e compie missioni anche all’estero.
Ed è in forza di tale duplice ruolo che il GIS, a differenza del NOCS, è qualificato anche come reparto incursore, tanto che ai suoi componenti, ufficiali e sottufficiali, è richiesto il possesso dello speciale brevetto militare di incursore istituito con il decreto del Ministro della difesa del 2 maggio 1984, titolo che, invece, non è prescritto per gli appartenenti all’omologo nucleo operativo della Polizia di Stato.
La peculiare specializzazione attestata dal brevetto militare, unitamente all’effettivo svolgimento del servizio presso un reparto incursore, giustifica l’erogazione, in favore degli operatori del GIS, dell’indennità operativa di incursore ex art. 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 additata dal rimettente quale ragione di ingiustificata discriminazione tra le categorie professionali a raffronto.
Detto emolumento si differenzia, infatti, dall’indennità di impiego di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009, proprio perché è diretto «a compensare il titolare di una specializzazione militare, ritenuta di particolare interesse per l’Amministrazione e che pertanto dà diritto ad un particolare riconoscimento economico in virtù del valore attribuito alla qualità del servizio prestato dal militare in possesso di tale titolo che viene corrisposta mensilmente in ragione della “messa a disposizione” di particolari competenze» (TAR Veneto, sezione prima, sentenza 24 maggio 2019, n. 641; in senso conforme TAR Lazio, sezione prima-bis, sentenza 12 marzo 2024, n. 4995).
4.3.– L’esistenza di un nesso funzionale tra l’indennità ex art. 9, secondo comma, primo periodo, della legge n. 78 del 1983 e il possesso del brevetto di incursore è confermata dal diverso regime riservato dal secondo periodo di detta disposizione ai militari che, pur operando presso il reparto incursore, sono privi di tale titolo abilitativo.
Per costoro è, infatti, prevista solo una indennità giornaliera – avente, quindi, carattere occasionale e saltuario – riconosciuta in ragione dell’effettivo impiego nelle attività del reparto e in funzione del rischio assunto volta per volta.
Tale compenso è corrisposto «a prescindere dalla specifica qualificazione in ragione dell’effettivo impiego nell’attività che, pertanto, viene corrisposta “a giornata” in quanto volta a compensare il rischio ed i disagi connessi allo specifico impiego nel servizio, quindi per ragioni “oggettive”, a prescindere dal dato soggettivo del possesso di una particolare “competenza”» (ancora, TAR Veneto, sentenza n. 641 del 2019).
4.4.– La rilevanza del possesso del brevetto di incursore ai fini del riconoscimento dell’omonima indennità riceve conferma anche dagli artt. 13, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 e 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, i quali, nell’estendere detto beneficio economico anche al personale della Polizia di Stato, ivi compresi i dirigenti, hanno precisato che tali dipendenti devono trovarsi «nelle condizioni d’impiego» previste dall’art. 9 della legge n. 78 del 1983 e, quindi, devono, tra l’altro, avere ottenuto il brevetto in questione.
5.– Non sono fondate neppure le censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 3 Cost. sull’assunto che la mancata estensione, ad opera dell’art. 4, comma 1, della legge n. 356 del 2000, dell’indennità ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 in favore dei dirigenti del NOCS realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i dipendenti dello stesso nucleo privi di qualifica dirigenziale.
5.1.– La lesione del principio di eguaglianza è da escludere, anzitutto, in ragione della non omogeneità delle posizioni messe a raffronto.
5.1.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa, invece, non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).
Sulla legittimità costituzionale delle differenze del trattamento economico riservato ai dirigenti pubblici rispetto a quello riconosciuto agli altri dipendenti della pubblica amministrazione privi di qualifica dirigenziale, questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi escludendo la comparabilità delle due categorie professionali in ragione della eterogeneità dei rispettivi status giuridico ed economico (sentenze n. 73 del 2024 e n. 200 del 2023).
Tale conclusione, raggiunta in relazione a normative in materia di lavoro pubblico in regime di diritto privato, vale anche per i rapporti di impiego, come quello degli appartenenti alle Forze di polizia, che, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sono esclusi dalla privatizzazione.
La categoria dei dirigenti pubblici è, infatti, inquadrata in una carriera a sé, «completamente distinta e separata dal restante personale, per cui una diversa disciplina del rispettivo trattamento economico è pienamente ammissibile» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 marzo 2012, n. 1655; in senso conforme, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 10 settembre 2018, n. 5304).
5.1.2.– Anche nelle Forze di polizia i dirigenti e i dipendenti privi di qualifica dirigenziale rivestono posizioni distinte e svolgono compiti e funzioni diversificati che giustificano trattamenti economici disomogenei (Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione 23 maggio 2008, n. 2476).
Come confermato dalla stessa riforma sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia introdotta dal d.lgs. n. 95 del 2017, al diverso inquadramento normativo del personale della carriera dirigenziale corrisponde una disciplina della posizione economica e della stessa composizione della retribuzione del tutto autonoma rispetto a quella valevole per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale.
L’art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo, nel rideterminare il trattamento retributivo del personale «con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti» mediante rinvio al regime dettato per gli ufficiali generali e per gli ufficiali superiori delle Forze armate dagli artt. 1810-bis, 1810-ter e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha precisato che la nuova posizione economica dei dirigenti della Polizia di Stato comprende anche le attribuzioni di cui agli artt. 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, dello stesso codice dell’ordinamento militare, ma assorbe gli emolumenti loro accordati dal previgente regime in ragione della qualifica apicale.
Ciò, in consonanza con la regola generale della onnicomprensività della retribuzione, tipica della dirigenza pubblica, la quale, rispetto alle Forze armate – cui la riforma del 2017 tende a parificare, sotto il profilo economico, le Forze di polizia – è declinata in maniera particolarmente stringente nell’art. 1810, comma 1, cod. ordinamento militare, in termini di divieto di corrispondere «oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell’amministrazione», con l’ulteriore precisazione che «le indennità, i proventi o i compensi sono dovuti se: a) hanno carattere di generalità per il personale statale; b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale».
5.2.– Non va, inoltre, trascurato che la scelta legislativa di non estendere l’indennità di impiego ex art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 ai dirigenti del NOCS riguarda un settore ordinamentale, quale il pubblico impiego non privatizzato – e segnatamente la disciplina, non ancora contrattualizzata, dei dirigenti delle Forze di polizia –, in cui la regolamentazione della posizione economica del personale è riservata alla fonte legislativa ed ha carattere tassativo (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 aprile 2020, n. 2483).
Non essendo stata ancora attuata la contrattualizzazione istituita dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, spetta alla discrezionalità del legislatore la conformazione e l’individuazione dell’ambito soggettivo del trattamento economico – e, in particolare, di quello accessorio –, i cui istituti vengono, infatti, disciplinati «nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali del rapporto di lavoro e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo» (ancora Consiglio di Stato, sentenza n. 2483 del 2020).
Non risulta irragionevole, nell’esercizio di tale discrezionalità, la valutazione, alla base delle disposizioni in scrutinio, di non estendere un’indennità riconosciuta in sede sindacale agli operatori del NOCS ad una categoria di dipendenti, quale è quella dei dirigenti del medesimo reparto, che, non solo, come chiarito, è soggetta ad un regime giuridico e ad un trattamento economico del tutto autonomi, ma, ancora oggi, non si avvale della disciplina di fonte collettiva.
5.3.– È pur vero, infatti, che, come dianzi ricordato, l’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, nell’ambito di un ampio disegno riformatore del settore della pubblica sicurezza, ha istituito anche per i dirigenti della Polizia di Stato un’area negoziale per la disciplina di diversi aspetti del rapporto di impiego, tra i quali figura anche il trattamento economico accessorio.
Tuttavia, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della riforma, il nuovo regime contrattualizzato non ha ancora ricevuto attuazione, sicché opera il comma 7 del citato art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, ai sensi del quale, fino all’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale, continuano a trovare applicazione «le disposizioni vigenti».
Tale soluzione legislativa non impedisce che, nel nuovo sistema delineato dall’art. 46 del d.lgs. n. 95 del 2017, il riallineamento retributivo auspicato dal rimettente possa essere raggiunto, attraverso le apposite procedure negoziali, nella sede a ciò deputata, quella dell’accordo sindacale.
5.4.– In ultimo, non può sottacersi che la differenza di trattamento tra dirigenti e non dirigenti oggetto di censura risulta comunque temperata dalla misura perequativa introdotta dall’art. 45, comma 19, del d.lgs. n. 95 del 2017, di cui, come risulta dall’ordinanza di rimessione, ha usufruito anche il ricorrente nel giudizio principale.
Come confermato dal giudice a quo, in base a tale previsione, l’Amministrazione riconosce agli operatori del NOCS che hanno ottenuto l’indennità di impiego in questione il diritto di conservarla anche dopo il conseguimento della qualifica dirigenziale, sia pure senza che il relativo ammontare possa essere adeguato alla nuova posizione apicale.
6.– Parimenti non fondata è la questione sollevata in riferimento all’art. 36 Cost.
L’indennità di impiego per gli operatori del NOCS costituisce soltanto una parte del trattamento economico accessorio spettante al personale della Polizia di Stato in servizio presso detto reparto, così che, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, non può costituire oggetto di scrutinio di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, dovendo detta verifica investire il trattamento economico del lavoratore nel suo complesso (sentenze n. 73 del 2024, n. 200 del 2023, n. 27 del 2022 e n. 71 del 2021) e non i singoli elementi che lo compongono (sentenza n. 236 del 2017), né le sole prestazioni accessorie (ancora, sentenza n. 73 del 2024; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 1994).
7.– Per le ragioni sopra esposte (punti da 4.1. a 4.4. del Considerato in diritto), neppure la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 30, del d.lgs. n. 95 del 2017, sollevata, in via subordinata, in riferimento all’art. 3 Cost., può trovare accoglimento.
8.– Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto le questioni sollevate in via principale, quanto quella proposta in via subordinata devono essere dichiarate non fondate.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024