Allegata alla sentenza n. 104 del 2022
ANNO 2022
ORDINANZA 23 FEBBRAIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, in via subordinata, dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta al numero 86 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021.
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum depositati nel predetto procedimento dagli avvocati N. A. e altri, e dall'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS.
Ritenuto che gli avvocati N. A. e altri hanno dedotto di avere un interesse qualificato che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio in quanto «ognuno di loro è stato coinvolto nella questione di cui si discute, alla stessa stregua e con le medesime modalità offerte a codesto Organo Giudicante dal Tribunale di Catania»;
che essi sono, dunque, «singole parti private» in altrettanti giudizi introdotti per l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo vantato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei loro confronti ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ossia le stesse disposizioni censurate dal giudice rimettente;
che l'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS ha dedotto di essere titolare di un interesse qualificato che ne legittimerebbe l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale in quanto «ente esponenziale altamente qualificato e riconosciuto come ente di tutela dei diritti fondamentali dei Liberi Professionisti Iscritti ad Albi»;
che tra le finalità istituzionali dell'ente, in particolare, vi è proprio quella di tutelare gli interessi e l'attività degli ingegneri ed architetti dipendenti dinanzi alle pretese contributive avanzate dall'INPS con l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata loro destinata.
Considerato che, secondo il disposto dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008 (applicabile ratione temporis), nei giudizi in via incidentale «possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative);
che a questa regola è possibile derogare soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex multis, ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020);
che tale interesse qualificato sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale (ordinanze n. 225 del 2021, n. 111 del 2020 e n. 159 del 2019);
che pertanto - con riferimento all'intervento degli avvocati N. A. e altri - non può reputarsi sufficiente, in funzione dell'ammissibilità dell'intervento, la circostanza che il soggetto interveniente sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo;
che neppure può ritenersi ammissibile l'intervento ad adiuvandum di un ente - quale, nella specie, l'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS - esponenziale di un interesse comune ad una categoria di persone, quando tale interesse non sia direttamente azionato nel giudizio principale e neppure sia immediatamente e irrimediabilmente pregiudicato dall'esito del giudizio di costituzionalità;
che, pertanto, sia l'intervento degli avvocati N. A. e altri, sia l'intervento dell'Associazione INAREDIS devono essere dichiarati inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi degli avvocati N. A. e altri e dell'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione iscritta al numero 86 del registro generale dell'anno 2021.
F.to: Giuliano Amato, Presidente