ORDINANZA N. 225
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Mario Rosario MORELLI;
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Giudice di pace di Trebisacce nel procedimento vertente tra A. Q. e la Areariscossioni srl e altro con ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020.
Ritenuto che il Giudice di pace di Trebisacce, con ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del reg. ord. 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in riferimento all’art. 24 della Costituzione, prospettando che:
− la norma è censurata nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «[è] competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso, il provvedimento opposto», sancisce l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell’ente locale impositore e/o concedente;
− il rimettente è stato adito in sede di opposizione proposta ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e dell’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso le ingiunzioni di pagamento notificate dal concessionario della riscossione del Comune di Rocca Imperiale (sito nel circondario del Tribunale ordinario di Cosenza);
− costituitasi in giudizio, la società concessionaria ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Giudice di pace adito, in favore di quella del Tribunale ordinario di Cuneo, nel cui circondario rientra il Comune di Mondovì, dove la medesima società concessionaria della riscossione aveva la sede legale;
− pertanto, facendo applicazione della norma in questione, nonché dei princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il rimettente avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Cuneo;
− ciò avrebbe determinato «quella condizione di "sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione” suscettibile "di integrare la violazione del citato parametro costituzionale”», o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale», come nella fattispecie oggetto della sentenza di questa Corte n. 44 del 2016;
che, pertanto, il rimettente ha affermato che non appariva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’attore con riferimento all’art. 24 Cost., nei confronti della norma oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio della riscossione dell’entrata patrimoniale dell’ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso (Tribunale di Cuneo) da quello in cui ricade la sede dell’ente locale impositore e/o concedente (Tribunale di Cosenza);
che non è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che il Giudice di pace di Trebisacce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «[è] competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», sancisce l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell’ente locale impositore e/o concedente;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con la sentenza n. 158 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente»;
che in particolare la richiamata sentenza n. 158 del 2019 ha affermato che «[v]algono al riguardo i princìpi già enunciati nella sentenza n. 44 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente»;
che, pertanto, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile in quanto ormai priva di oggetto (ordinanze n. 220 e n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, è venuta meno la parziale carenza normativa che − secondo il rimettente − determinava il denunciato contrasto con l’evocato parametro costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trebisacce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020.